DOPPIO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO (SENTENZA) PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA.

NUOVAMENTE SANCITO, NEL PIENO CLIMA PASQUALE, IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA E DEI 24 C.F.U., STRUMENTALE ALLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO LAVORATIVO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. “CON ASSEGNAZIONE DI TITOLO PREFERENZIALE NELLE SUPPLENZE A CHIAMATA DIRETTA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’AMBITO OVE I RICORRENTI HANNO PRESENTATO DOMANDA”.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

La vicenda giudiziaria deriva da due separati ricorsi, stilati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – a tutela di un docente tecnico pratico (ITP) con Diploma del “vecchio ordinamento” di Perito Agrotecnico  e di un collega in possesso del diploma di ottico, congiunti ai 24 crediti formativi universitari (C.F.U.) in settori antropo psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Gli assistiti hanno domandato in giudizio – previo riconoscimento del valore abilitante dei diplomi tecnici congiunti al possesso dei 24 C.F.U. – il diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, (con riferimento alle classi di concorso per le quali hanno presentato domanda).

Investito della problematica il Tribunale Siciliano, nella persona della Dott.ssa Roberta Rando, ha dichiarato – con doppia recentissima sentenza, nel pieno clima pasquale – che i ricorrenti effettivamente dispongono di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal possesso dei diplomi tecnici, congiunti ai 24 crediti formativi universitari, coerenti con le classi di concorso indicate “con assegnazione di titolo preferenziale nelle supplenze a chiamata diretta presso gli Istituti Scolastici dell’Ambito ove hanno presentato domanda”. 

Ancora una volta il Giudicante ha ritenuta ragionevole, nel mutato assetto normativo, la rivisitazione dei concetti di “abilitazione” e “idoneità all’insegnamento”, dovendosi pertanto consentire l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati agli aspiranti tecnico pratici, in possesso dell’idoneo titolo accademico e dei 24 CFU, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo”, da ricondurre quindi, anche con un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle disposizioni primarie e secondarie, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità. 

Per accedere ad una mirata azione giudiziaria che punti ad ottenere “con urgenza”, nelle forme dell’art. 700 c.p.c. e in vista del prossimo aggiornamento – a beneficio dei docenti della scuola secondaria con laurea/diploma+24 CFU/CFA – un pronunciamento sul diritto all’inserimento nelle “graduatorie degli abilitati” si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-24-c-f-u-c-f-a-senza-3-anni-di-servizio/

A tutela dei docenti con laurea/diploma+24 CFU/CFA e almeno 3 anni di servizio nella scuola secondaria, è attivo lo specifico ricorso urgente x l’abilitazione di cui al seguente link:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-tre-anni-di-servizio-statale/