SANCITO NUOVAMENTE CON SENTENZA, DAL GIUDICE DEL LAVORO DI CASSINO, IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA II FASCIA G.I.

Con ricorso al Giudice del lavoro (Tribunale Cassino), i ricorrenti AFAM hanno domandato l’accertamento e la dichiarazione sul valore abilitante e formativo dei diplomi accademici, rilasciati dalle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 19.1.2000 (o, comunque, al termine dei relativi percorsi formativi ai quali, in tale data, gli istanti risultavano iscritti), secondo l’ordinamento precedente la riforma della L. 508/99.

Parliamo, nello specifico, dei diplomi in canto, viola e violino.

La causa, patrocinata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è stata istruita per via documentale e decisa, previa discussione, all’udienza del 18.12.2019.

Per il Giudicante, dott. Raffaele Iannucci:

  • È lo stesso legislatore ad aver sancito l’equipollenza del diploma AFAM, rilasciato prima del 01.01.2013, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, ad un titolo abilitante all’insegnamento e, quindi, all’inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 137/2007”;
  • In particolare, si richiama un passo della motivazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro…, citata da parte ricorrente, di cui si condividono le argomentazioni: risulta evidente, pertanto, che il DM citato valuta, quale titolo abilitante, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento del diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.) come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento (o l’iscrizione, a tale data, ad un corso di studi a ciò finalizzato) del diploma vecchio ordinamento (ante anno 1999), congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria. In altri termini, il diploma conseguito al termine del corso di studi, svoltosi secondo il previgente ordinamento, è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all’insegnamento per i diplomati con il nuovo regime e che, a tale scopo, prevede corsi biennali, dopo il triennio. È, pertanto, irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente, ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM)..”.

Ebbene, i docenti del Comparto Afam che, in ragione dell’ulteriore accoglimento giudiziario, volessero intraprendere, innanzi alla Magistratura del Lavoro, ricorso per il riconoscimento dell’abilitazione, possono inviare whatsapp scritto al 3661828489. 

Sarà concordata, in tal modo, la migliore strategia processuale, direttamente con i legali Esposito/Santonicola

Di seguito il link per “RICORSO DIPLOMA AFAM PIÙ 24 C.F.A.-ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO” https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Al fine di visionare i provvedimenti giudiziari, è possibile raggiungere gli avvocati nella sede di Castellammare di Stabia (NA), via Amato 7, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15:45 alle ore 19:30.