È possibile invocare l’intervento della Magistratura del Lavoro?

Quesito/Consulenza Informativa

Gentile Avvocato, un licenziamento disciplinare può essere considerato legittimo per effetto automatico di una condanna penale definitiva?

Parliamo, nell’ipotesi in esame, di una condotta extralavorativa penalmente sanzionata – oggetto di licenziamento – che non aveva alcun legame con la mansione del dipendente scolastico.

In sostanza, il dipendente è stato licenziato senza che fosse appurata la reale incidenza della sua condanna sul servizio scolastico espletato.

È possibile impugnare il licenziamento? Con quale logica? L’amministrazione “non può fare altro che” risolvere il rapporto, in ragione di un supposto automatismo che discenderebbe dalla perdita di “un requisito soggettivo? La sanzione disciplinare non si confonderebbe con l’effetto penale automatico?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile lettore,

in merito alla problematica sollevata, le rappresento che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale (ufficio competente per i procedimenti disciplinari), può ragionare nei seguenti termini:

  • Richiama esplicitamente l’articolo 25, comma 9, punto II, lettera e), del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019/2021, che prevede obbligatoriamente la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso per condanne penali definitive riferibili a determinati delitti previsti dal D.Lgs. n. 235 del 2012;
  • Il fatto stesso dell’emanazione di una condanna definitiva a una determinata pena comporta automaticamente la perdita dei requisiti generali per mantenere il posto di lavoro nella Pubblica Amministrazione, citando le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 75/2017). Per fare un esempio concreto, è prevista l’irrogazione automatica della sanzione disciplinare del licenziamento per una condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni.

A questo punto, nel contesto di un contenzioso indubbiamente complesso, sarebbe possibile invocare, innanzi al Magistrato del Lavoro, l’intervento della Corte Costituzionale, considerando che l’automatismo sanzionatorio escluderebbe una valutazione caso per caso della gravità del reato, delle circostanze specifiche e dell’effettivo impatto sul rapporto di lavoro, sollevando dubbi di costituzionalità in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, sanciti dagli articoli 3, 4, 27 e 97 della Costituzione.

La questione di costituzionalità – alla luce di un possibile ripensamento sugli automatismi legislativi – potrebbe essere sollevata in merito alla norma (o all’interpretazione di essa) che legittima un immediato licenziamento “per perdita del requisito soggettivo”, senza necessità di esperire un effettivo contraddittorio disciplinare.

La stessa consentirebbe di verificare se il meccanismo sanzionatorio, previsto dalle disposizioni citate, sia conforme ai principi costituzionali, considerato che, sin dalla fine degli anni ’80, la Consulta ha ritenuto incompatibili con la Costituzione le norme che imponevano il licenziamento automatico al ricorrere di determinati illeciti, senza spazio per valutazioni di proporzionalità, nemmeno considerando l’eventuale percorso riabilitativo del condannato, contraddicendo la finalità rieducativa della pena.

Ad esempio, la sentenza n. 971/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano la destituzione ex lege del pubblico dipendente condannato per alcuni reati (come il peculato), escludendo il procedimento disciplinare. In quella decisione, la Corte affermò il principio secondo cui è indispensabile una gradualità sanzionatoria – inclusa la sanzione espulsiva massima – demandando le valutazioni del caso concreto proprio alla sede del procedimento disciplinare; in mancanza, la norma risulta incoerente per il suo automatismo e dunque irrazionale ai sensi dell’art. 3 Cost..

Sulla stessa scia interpretativa, con la sentenza n. 268/2016, la Corte ha dichiarato incostituzionale una norma del Codice dell’ordinamento militare che faceva cessare ipso iure il rapporto di impiego in caso di condanna penale del militare, senza prevedere l’instaurazione di un procedimento disciplinare.

Da ultimo, merita menzione la sentenza n. 51/2024 della Corte Costituzionale riguardante i magistrati: qui la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva la rimozione automatica del magistrato in caso di condanna a una certa pena, proprio perché priva di qualsiasi valutazione discrezionale da parte dell’organo disciplinare. La Consulta ha riscontrato un’irragionevole lesione dell’indipendenza di valutazione della sezione disciplinare, in violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Consulenza personalizzata

Lo Studio Legale Esposito Santonicola offre consulenza individualizzata per valutare la situazione disciplinare specifica di ciascun docente, ATA e dirigente, con particolare attenzione a:

  • Analisi della documentazione, previa istanza d’accesso agli atti;
  • Elaborazione di memoria difensiva in vista dell’audizione disciplinare;
  • Strategie di tutela legale in caso di necessaria impugnativa innanzi al Giudice del Lavoro.

Per ulteriori informazioni, consulenze o avvio di eventuali ricorsi, è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola tramite messaggio WhatsApp al numero 366 18 28 489 (messaggi di testo o audio).

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