Domanda di partecipazione al nuovo percorso abilitante dopo esclusione: profili di legittimità

Quesito legale sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, del DM 156/2025 relativo ai percorsi abilitanti per docenti.

Gentile Avvocato,

Mi rivolgo al Suo Studio per un parere specialistico in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025, con particolare riferimento alla disposizione dell’articolo 3, comma 1, che stabilisce: “Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione“.

La mia situazione è la seguente: ho partecipato alla procedura selettiva per un percorso abilitante relativo alla classe di concorso […] presso l’università […]. Tale procedura si è conclusa circa quindici giorni fa con la pubblicazione delle graduatorie finali, dalle quali sono risultato escluso. Il corso presso tale Ateneo inizierà a fine marzo 2025.

Ho recentemente individuato un nuovo bando, con scadenza imminente, presso un diverso Ateneo per la medesima classe di concorso.

Alla luce di questi elementi, Le sottopongo i seguenti quesiti specifici:

  • Il divieto normativo di cui all’art. 3, comma 1, del DM 156/2025 si applica esclusivamente alla presentazione simultanea di domande presso più istituzioni, o include anche la presentazione successiva di una nuova domanda presso altro Ateneo dopo l’esclusione dalla prima procedura?
  • Considerando che la precedente selezione si è conclusa con esito negativo e che il relativo procedimento è ormai definito, sussistono margini interpretativi che mi consentirebbero di presentare legittimamente domanda presso la seconda istituzione?
  • Nell’ipotesi in cui decidessi di partecipare alla nuova selezione e, risultando ammesso, completassi parzialmente o interamente il percorso formativo, quali potrebbero essere le conseguenze giuridiche qualora successivamente venisse adottata un’interpretazione restrittiva della norma?
  • Esistono precedenti giurisprudenziali che forniscano un’interpretazione univoca della disposizione in esame?
  • Quali strategie o cautele potrei adottare per tutelare il mio interesse legittimo a conseguire l’abilitazione all’insegnamento, minimizzando al contempo i rischi di future contestazioni?

La ringrazio anticipatamente per ogni risposta.

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile Docente,

In riferimento al Suo articolato quesito concernente l’interpretazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025 – che disciplina percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune (compresi gli insegnanti tecnico – pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024/2025) Le riporto, di seguito, un’analisi giuridica che risponde ai quesiti sollevati.

Quesito 1: Ambito applicativo del divieto normativo

Il tenore letterale della disposizione in esame stabilisce che “ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione“.

L’interpretazione sistematica della norma, inserita nel contesto della regolamentazione dell’accesso ai percorsi abilitanti, rivela che il divieto non è limitato esclusivamente alle domande presentate contemporaneamente, ma si estenderebbe anche a quelle presentate in successione temporale.

Il ministero intende garantire che ciascun aspirante docente abbia un’unica possibilità di selezione per ciascuna classe di concorso all’interno del medesimo ciclo formativo, indipendentemente dall’esito della prima procedura selettiva.

Quesito 2: Margini interpretativi dopo l’esclusione dalla prima procedura

Nonostante la conclusione con esito negativo della prima procedura selettiva, non sussistono significativi margini interpretativi che consentano la presentazione di una nuova domanda presso un’altra istituzione, per la medesima classe di concorso, nello stesso ciclo formativo.

L’unica eccezione riconosciuta nella prassi amministrativa riguarda casi in cui la prima procedura non sia giunta a completamento per cause oggettive non imputabili al candidato, come la mancata attivazione del corso o il mancato ottenimento dell’accreditamento.

Quesito 3: Conseguenze giuridiche in caso di interpretazione restrittiva

Qualora decidesse di partecipare alla nuova selezione presso un diverso ateneo e venisse successivamente adottata un’interpretazione restrittiva della norma, le conseguenze giuridiche potrebbero essere rilevanti:

  • L’istituzione accademica potrebbe disporre l’esclusione dal percorso formativo in qualsiasi momento, anche a corso avviato;
  • Nell’ipotesi in cui riuscisse a completare il percorso senza che la violazione venisse rilevata, l’abilitazione conseguita potrebbe essere successivamente dichiarata giuridicamente inefficace mediante provvedimento di annullamento in autotutela;
  • Particolare attenzione va posta alle autocertificazioni richieste all’atto dell’iscrizione. Se in tale sede Le venisse richiesto di dichiarare di non aver presentato altre domande per la medesima classe di concorso, una dichiarazione non veritiera potrebbe comportare responsabilità ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e potenziali profili di rilevanza penale.

Quesito 4: Precedenti e chiarimenti ufficiali sull’interpretazione della norma

Il DM 156/2025, di recente emanazione, non ha ancora generato un corpus significativo di giurisprudenza.

Quesito 5: Strategie e cautele per tutelare l’interesse all’abilitazione

Alla luce dell’analisi giuridica condotta, Le suggerisco le seguenti strategie per tutelare il Suo interesse legittimo a conseguire l’abilitazione all’insegnamento, minimizzando i rischi di future contestazioni:

  • La soluzione che offre maggiore certezza giuridica consiste nell’attendere il prossimo ciclo di attivazione dei percorsi abilitanti (presumibilmente per l’A.A. 2025/2026) per presentare una nuova domanda per la medesima classe di concorso. Questo approccio, benché comporti un differimento temporale, elimina in radice ogni rischio di contestazioni future.
  • Qualora intendesse comunque valutare la possibilità di presentare domanda presso il secondo ateneo, sarebbe opportuno richiedere preventivamente, tramite PEC, un chiarimento formale all’istituzione accademica circa l’interpretazione dell’art. 3, comma 1, nella Sua specifica situazione. Una risposta ufficiale favorevole potrebbe costituire un elemento a sostegno della legittimità della Sua posizione in caso di future contestazioni.
  • Potrebbe considerare l’opportunità di candidarsi per un percorso abilitante relativo ad una diversa classe di concorso per la quale possieda i requisiti, giacché il divieto opera esclusivamente nell’ambito della medesima classe di concorso.
  • Nel periodo di attesa del prossimo ciclo, potrebbe rafforzare il Suo profilo professionale acquisendo ulteriori titoli valutabili che Le consentirebbero di migliorare il posizionamento nelle future graduatorie.
  • Nell’eventualità in cui decidesse, dopo attenta ponderazione, di presentare comunque la domanda presso il secondo Ateneo – avendo cura di non incorrere in dichiarazioni mendaci – sarebbe essenziale documentare minuziosamente ogni fase della procedura e predisporre adeguate argomentazioni giuridiche a sostegno di un’interpretazione estensiva della norma, facendo leva sui principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis.

In conclusione, sebbene comprenda pienamente il Suo legittimo interesse a conseguire l’abilitazione all’insegnamento nel più breve tempo possibile, l’interpretazione prevalente dell’art. 3, comma 1, del DM 156/2025 suggeriscono un approccio prudenziale.

Sono a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che ritenesse necessario sulla questione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti dettagliati:

WhatsApp: 366 18 28 489

È possibile inviare un messaggio, scritto o vocale: sarà nostra cura rispondere con tutte le informazioni necessarie.

Studio Legale Esposito Santonicola

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