ESCLUSIONE DALLA STIPULA DEI CONTRATTI E DALL’IMMISSIONE IN RUOLO, PER L’ILLEGITTIMO INSERIMENTO “CON RISERVA” IN I FASCIA G.P.S., PUR FRUENDO L’INTERESSATO, AI FINI DELLA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA, DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO DEFINITIVO…TUTELA LEGALE

Quesito/Consulenza informativa

Gentile avvocato, nella qualità di detentore del diploma Afam Vecchio Ordinamento, nonché dei 24 crediti formativi accademici per l’insegnamento in classi musicali, ottenevo il riconoscimento dell’abilitazione per il sostegno, in quanto specializzato sul campo attraverso una didattica protratta per oltre tre anni scolastici.

Nell’ottobre 2021, il Tribunale del lavoro di Napoli accoglieva il ricorso, riconoscendo il possesso di un titolo abilitante all’insegnamento “derivante dall’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni”. Il Ministero è stato, quindi, condannato a valutare tali titoli per l’inserimento nella I fascia sostegno delle Graduatorie provinciali scolastiche di mio interesse.

Nessun appello è stato presentato contro questa decisione.

Tuttavia, con l’emanazione dell’O.M. 112/2022 che ha aggiornato le G.P.S. per il biennio 2022/24, pur avendo richiesto l’inserimento nella I fascia G.P.S. Sostegno secondaria, per la provincia di Napoli, indicando come titolo di accesso la specializzazione confermata dalla succitata sentenza, sono stato inopportunamente inserito “con riserva” nella graduatoria degli specializzati, in contrasto con quanto stabilito dal giudice napoletano.

Questa situazione mi ha addirittura preclusa la possibilità di partecipare alla procedura reclutativa straordinaria “a tempo indeterminato attraverso la I Fascia G.P.S.” prevista dal Decreto Milleproroghe, in quanto la piattaforma ministeriale Polisweb ha impedita la presentazione dell’istanza, a causa della menzionata riserva.

Ebbene, il “Decreto Milleproroghe” – Decreto legge n. 228/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 – particolarmente all’art. 5 ter, ha delineato che la procedura di assunzione “a tempo indeterminato”, per i docenti specializzati sul sostegno e situati in I Fascia G.P.S. (come stabilito dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifiche, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), venisse estesa alle assunzioni per l’anno scolastico 2022/2023, specificatamente per coloro che fossero in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Pertanto, in considerazione del mio favorevole posizionamento in graduatoria, avrei dovuto essere selezionato per l’immissione in ruolo attraverso la suddetta procedura di reclutamento, considerata la mia presenza nella I fascia G.P.S. con un punteggio molto elevato.

Gli step procedurali per l’immissione in ruolo da I fascia GPS Sostegno – prevista “in via straordinaria” dal Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, art. 59 comma 4) – reiterata per l’anno scolastico 2022/23, sono i seguenti:

  1. Avrei dovuto stipulare un primo contratto a tempo determinato “esclusivamente nella provincia” dove sono iscritto nella I fascia delle graduatorie (G.P.S. sostegno).
  2. Durante il contratto a tempo determinato, avrei dovuto svolgere un percorso annuale di formazione iniziale e prova nella stessa provincia in cui sono iscritto nella I fascia GPS.
  3. Al termine del periodo di formazione, avrei avuto accesso ad una prova disciplinare.
  4. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, e di esito positivo della prova disciplinare (c.d. colloquio di idoneità), avrei ottenuto un contratto a tempo indeterminato, con conferma in ruolo. L’efficacia giuridica di tale contratto sarebbe iniziata il 1° settembre 2022 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui avrei dovuto svolgere il servizio a tempo determinato su un posto di sostegno.

Tuttavia, seppure collocato nella I fascia delle Graduatorie riservate agli specializzati, mi è stata preclusa la possibilità di accedere al descritto reclutamento straordinario. A questo punto, le chiedo come valuterebbe la possibilità di presentare ricorso per domandare l’accertamento del diritto – quale docente “giudizialmente” abilitato all’insegnamento – allo scioglimento della riserva e al conseguente inserimento “a pieno titolo” nella I fascia G.P.S. Sostegno.

Una volta accertato tale diritto, potrei recuperare il diritto all’immissione in ruolo, che avrebbe dovuto essere garantita sulla base della mia qualificazione e del mio posizionamento nelle graduatorie provinciali di prima fascia?

Studio legale Esposito Santonicola

Gentile docente, in merito ai quesiti avanzati, posso dirle che un’identica “questione legale” pende proprio al cospetto del Tribunale del Lavoro di Napoli.

Sarebbe possibile contestare, innanzi alla Magistratura del Lavoro, l’illegittimità dell’azione che ha impedito al docente – riconosciuto come “specializzato a pieno titolo” in forza di una sentenza definitiva e che ha richiesto l’inserimento nella I Fascia G.P.S. (la graduatoria di fascia superiore riservata ai possessori del titolo abilitativo alla docenza) – la stipula del contratto “finalizzato all’immissione in ruolo”, come previsto dal Decreto Legge 73/2021, art. 59 comma 4.

In effetti, mettendo a confronto la posizione soggettiva del ricorrente con la normativa ministeriale citata, appare chiaramente come l’Ufficio scolastico, apponendo la riserva alla sua collocazione nella I fascia G.P.S., abbia agito non solo contro il dispositivo della sentenza – che, come ampiamente esposto, ha riconosciuto il valore abilitante dei titoli e servizi posseduti – ma anche “contra ius”, applicando una normativa che, espressamente, limita l’apposizione della riserva a due specifiche casistiche:

  1. Docenti abilitati all’estero, in attesa di omologazione definitiva del titolo;
  2. Docenti non ancora specializzati alla data di presentazione della domanda, con titolo abilitante conseguito entro il 20 luglio.

Orbene, la sua collocazione nella categoria dei docenti “in attesa di scioglimento della riserva”, potrebbe aver avuto senso solo se il provvedimento giudiziale, che ha dichiarato la sussistenza del titolo di specializzazione, fosse stato caratterizzato da elementi di instabilità, tipici delle ordinanze, delle sentenze appellate o non ancora passate in giudicato.

Nel caso in questione, la stabilità del giudicato, derivante dalla mancata proposizione dell’appello, rende – proprio in attuazione dell’art. 7 comma 4 lett. E) dell’O.M. 112/2022, che prevede lo scioglimento della riserva nel caso in cui il titolo sia stato conseguito entro il luglio 2022 – necessario e dovuto lo scioglimento di una riserva che, ad onor del vero, non avrebbe dovuto, sin dalla presentazione della domanda, essere apposta.

La circostanza secondo cui lei avrebbe certamente conseguito l’immissione in ruolo – attraverso il piano di reclutamento straordinario previsto dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4 (rinnovato per l’anno scolastico 2022/23) – non potrà che emergere dal confronto, in giudizio, tra la sua posizione nella G.P.S. I fascia Sostegno (codice dell’insegnamento di interesse) e il bollettino dell’Ambito territoriale, contenente l’elenco dei docenti destinatari, ai sensi della normativa sopra citata, di una proposta di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23, per la classe di concorso di suo interesse, finalizzata all’immissione in ruolo degli specializzati, con decorrenza dal 01/09/2022.

Per accedere alle “TUTELE LEGALI INDIVIDUALIZZATE CONTRO L’ESCLUSIONE DALLA STIPULA DEI CONTRATTI E DALL’IMMISSIONE IN RUOLO, PER GLI INSERITI CON RISERVA IN G.P.S. I FASCIA, SEPPUR FRUITORI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI”, s’inoltri WhatsApp (scritto o vocale) al numero 366 18 28 489.