Accolto il Ricorso sulla Continuità della Dirigenza Scolastica presso l’Istituto Accorpante.

Disapplicata la decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Campania per l’illegittima assegnazione dirigenziale, a seguito dell’accorpamento tra due istituti campani.

Una pronuncia ottenuta dallo studio legale Esposito Santonicola, destinata a fare giurisprudenza, che consentirà alla dirigente di concludere la sua carriera a Torre Annunziata.

Il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, con una recentissima pronuncia emessa dalla Dott.ssa Francesca Tritto, ha accolto il ricorso di una dirigente scolastica campana, difesa dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, disapplicando il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania che l’aveva illegittimamente trasferita presso un diverso istituto a seguito di una procedura di accorpamento.

La decisione, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha riconosciuto il diritto della ricorrente a mantenere la propria titolarità presso l’istituto “accorpante”, accertando l’illegittimità dell’assegnazione della dirigenza a un’altra collega.

La Questione di Diritto: Accorpamento tra Istituti e Criteri di Continuità

La controversia verte sull’interpretazione della Delibera Regionale dell’U.S.R. Campania che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, ha disposto l’accorpamento di un istituto scolastico dei paesi vesuviani (Torre Annunziata). Tale provvedimento designa chiaramente l’istituto di precedente titolarità della ricorrente come scuola principale (“accorpante”), confermandone codice meccanografico, sede e identità giuridica.

Secondo la difesa, curata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, in presenza di un accorpamento e non di una fusione – come erroneamente sostenuto dall’amministrazione – la normativa applicabile, inclusa la Nota Prot. 35553 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prevede che il dirigente titolare della scuola accorpante mantenga la propria posizione, mentre il dirigente dell’istituto incorporato risulti soprannumerario. Diversamente, la ricorrente, con consolidata esperienza presso la scuola accorpante, era stata trasferita in favore di una dirigente recentemente subentrata nell’istituto aggregato.

Anche se si fosse trattato di una fusione tra istituti – ipotesi smentita dagli atti – i criteri stabiliti dalla Nota Prot. 35553 del 19 giugno 2024 avrebbero imposto la valutazione dell’esperienza professionale, delle competenze acquisite e degli anni di servizio presso la sede, requisiti che avrebbero comunque favorito la ricorrente rispetto alla collega, in servizio da meno di un anno presso l’istituto accorpato.

La tesi difensiva dei legali Esposito e Santonicola ha colto nel segno!

Il Tribunale, Sezione Lavoro di Torre Annunziata, ha accolto pienamente le tesi della difesa, basandosi su due elementi fondamentali:

  • Dagli atti regionali (USR Campania) risulta chiaro che si tratta di un accorpamento, non di una fusione.
  • La normativa applicabile, quindi, è quella sugli accorpamenti, che prevede il mantenimento in sede del dirigente dell’istituto accorpante, rappresentato dalla ricorrente tramite lo studio legale Esposito Santonicola.

L’USR, in nome di una discrezionalità divenuta arbitrio, non ha fornito giustificazioni valide per preferire la collega non titolare.

La Decisione del Giudice del Lavoro

Il Tribunale ha dunque dichiarato illegittimo il provvedimento dell’USR Campania, ordinando all’amministrazione (Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del Dirigente pro tempore) di reintegrare la ricorrente come dirigente scolastico presso l’istituto di precedente titolarità.

Questa decisione, destinata a costituire un riferimento giurisprudenziale per le problematiche derivanti da riorganizzazioni o accorpamenti scolastici, ribadisce che l’accorpamento, non essendo assimilabile a una fusione, richiede il rispetto della continuità gestionale del dirigente dell’istituto accorpante.

La scelta ministeriale, infatti, non ha considerato l’esperienza e l’anzianità di servizio della ricorrente, elementi prioritari per garantire la continuità amministrativa. Il Giudice ha evidenziato l’infondatezza dell’interpretazione dell’USR Campania, che ha trattato l’accorpamento come fusione per giustificare la riassegnazione della dirigenza, violando così i criteri di trasparenza, anzianità e continuità previsti per legge.

Effetti della Pronuncia

Il Tribunale ha ordinato la reintegra immediata della ricorrente nella dirigenza dell’istituto “accorpante”, richiamando l’amministrazione al rispetto dei criteri di continuità e alla corretta applicazione della normativa sugli accorpamenti scolastici.

L’ordinanza in esame, immediatamente esecutiva e prontamente notificata dallo studio legale Esposito Santonicola, rappresenta, inoltre, un precedente per il rispetto dei diritti dei dirigenti scolastici a non essere trasferiti arbitrariamente in caso di accorpamento tra istituti.

Contatti per Ulteriori Informazioni

Per ulteriori chiarimenti, i Dirigenti scolastici coinvolti in simili processi di riorganizzazione o accorpamento possono contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, inviando un messaggio scritto o audio su WhatsApp al numero 3661828489.