TRE ANNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO SPECIALIZZANTI PER ACCEDERE AL NUOVO RECLUTAMENTO DA I FASCIA G.P.S. SOSTEGNO (COME DA “DECRETO MILLEPROROGHE”).

SARA’ POSSIBILE – CON RICORSO URGENTE “EX ART. 700 C.P.C.” -DOMANDARE L’ACCESSO IN PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO, PER CONCORRERE ANCHE AI FINI DELL’IMMISSIONE IN RUOLO…

ESPERIENZA  SPECIALIZZANTE

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, 

Essendo stata prorogata al 2022/23 la procedura di assunzione da I Fascia G.P.S. Sostegno, già prevista dal Decreto Sostegni Bis, potrei presentare ricorso urgente al Giudice del Lavoro – nella qualità di insegnante con  3 anni di servizio statale  nella scuola secondaria  sul sostegno “senza specializzazione”  per domandare l’inserimento negli elenchi degli specializzati, concorrendo anche ai fini dell’immissione in ruolo?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, 

Precisiamo, innanzitutto, che l’estensione al 2022/23 del reclutamento “a tempo indeterminato” da I Fascia G.P.S. Sostegno è stata prevista dal Decreto Milleproroghe, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15. 

Tutto è nato dal Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, articolo 59 comma 4) che ha sancito – con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 (nonché all’A.S. 2022/23, in ragione della proroga concessa) – l’avvio di una nuova fase di reclutamento sui posti sostegno vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, che residuano dopo le precedenti immissioni in ruolo.

L’iter di assunzione è illustrato nei seguenti termini: 

  • Il reclutamento è rivolto ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze “GPS per i posti di sostegno”;
  • Gli interessati stipuleranno un primo contratto a tempo determinato, esclusivamente nella provincia e per la tipologia di posto dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S.; 
    Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d’idoneità;
  • In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato.

Chiarito tanto, ricordiamo che il Tribunale del Lavoro di Napoli – con sentenza emessa a beneficio di un’insegnante, nostro assistito, in possesso del titolo accademico idoneo all’insegnamento,  dei 24 CFU  e di  un reiterato servizio statale nella scuola secondaria di primo grado, su posto sostegno minorati psicofisici (e per numero 18 ore settimanali) “senza specializzazione ha dichiarato che “l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo) …  Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…”.

Conseguentemente, nell’accogliere il ricorso, il Magistrato napoletano ha accertato e dichiarato che l’insegnante dispone di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dall’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari) e, conseguentemente, ha ordinato al Ministero convenuto la valutazione di tali titoli, ai fini dell’inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d’interesse – c.d. graduatorie riservate agli specializzati, con riferimento alla classe ADMM, Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado…

Orbene, sulla base dell’argomentazione – reiterata esperienza di docenza statale sul sostegno con valore specializzante – trasfusa nel precedente giudiziario, definito iperuranico, si potrà valutare l’avvio di un mirato ricorso  urgente “ex art. 700 c.p.c.”, innanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente,  per domandare “L’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS, ALLA PARI DEI DOCENTI SPECIALIZZATI”.

Per acquisire ulteriori info sull’IPOTESI DI TUTELA LEGALE URGENTE RIVOLTA AI DOCENTI NON SPECIALIZZATI “CON ALMENO 3 ANNI SUL SOSTEGNO” PER L’ACCESSO IN I FASCIA GPS, ANCHE AI FINI DELL’IMMISSIONE IN RUOLO – si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

Riscontrerà l’avvocato con vocale personalizzato.