NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA “180 X 3” NEL DECRETO MILLEPROROGHE.
LA TUTELA DEI DOCENTI DI RUOLO INGABBIATI, SENZA SERVIZIO SPECIFICO NELLA SCUOLA SECONDARIA …
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile avvocato,
Alla luce di un emendamento, confluito nel Decreto Milleproroghe, sarà avviato il nuovo “concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria” con tre annualità di servizio nelle ultime cinque.
Ebbene, ai fini del superamento, occorrerà sottoporsi ad un’unica prova (forse orale) – da svolgersi entro il 15 giugno 2022 – inserendosi i vincitori nella specifica graduatoria di merito, patecipando poi, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione; svolgendo il periodo annuale di formazione iniziale e prova, i concorrenti otterranno, infine, l’immissione in ruolo.
Quanto al requisito del servizio specifico, imposto ai fini partecipativi – procedura riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali, un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque “con la necessità di aver maturato, sulla classe di concorso interessata (scuola secondaria), la specifica annualità” – lo stesso, a mio parere, non potrà che generare indebite esclusioni “costituzionalmente rilevanti”.
Le cito l’esempio di noi docenti della scuola primaria a tempo indeterminato, privi del servizio specifico nella scuola secondaria, territorialmente “ingabbiati” – pur avendo partecipato alla procedura di “abilitazione straordinaria”, mai effettivamente avviata – che potremmo, con tale concorso di cui al Decreto Milleproroghe, sbloccare la mobilità professionale…
Quale tutela legale si potrà avviare, a seguito di tale ennesima esclusione, vista la mancanza, tra l’altro, di percorsi abilitativi ordinari e speciali?
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile docente,
premettiamo che il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria “sbloccato dall’emendamento al decreto milleproroghe” è previsto da una legge dello Stato, Decreto
Sostegni Bis (25 maggio 2021, n. 73, in Gazz. Uff. 25 maggio 2021 n. 123, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106).
La citata normativa – all’art. 59 (rubricato “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente) – ha prevista, al comma 9 bis, una procedura concorsuale straordinaria (per regione e classe di concorso) riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Ciascun candidato potrà partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e potrà partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità.
Chiarito tanto, in presenza di un “concorso straordinario 180X3 semplificato” il requisito, normativamente imposto – consistente nella previsione dell’annualità di insegnamento specifico nella scuola secondaria – potrebbe essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, per il tramite della Magistratura Amministrativa (competente T.A.R./Consiglio di Stato).
Risulterebbe, dunque, possibile avviare una tutela legale che si ponga l’obiettivo di far dichiarare costituzionalmente illegittimo il Decreto
Sostegni Bis 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123) – convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – nella parte in cui ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria, aperta ai docenti con tre anni di servizio e con l’ulteriore requisito del possesso di almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso, anziché prevedere “una procedura concorsuale straordinaria, riservata ai docenti con tre anni di servizio e in possesso dei requisiti d’accesso per l’insegnamento interessato”.
L’eventuale pronuncia costituzionale sostitutiva, nei suindicati termini, laddove concessa, potrebbe evitare che la citata normativa – nella parte in cui non prevede la valorizzazione del reiterato servizio (anche non specifico) – confligga con gli articoli 2, 3, 4, e 97 terzo comma Cost., limitandosi ogni ipotesi per cui la discrezionalità della P.A. si tramuti in arbitrio.
Per acquisire ulteriori info sull’IPOTESI DI TUTELA LEGALE RIVOLTA AI DOCENTI DI RUOLO “INGABBIATI, SENZA SERVIZIO SPECIFICO” PER L’ACCESSO AL NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO “180X3” NELLA SCUOLA SECONDARIA – si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).
Riscontrerà il legale con vocale personalizzato.