UN VUOTO NORMATIVO IMPEDISCE, AI DOCENTI DI RUOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA SU DI UN DETERMINATO GRADO D’ISTRUZIONE, DI POTER PARTECIPARE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO ALTRO GRADO (SCUOLA SECONDARIA, POSTO DI SOSTEGNO), IN ASSENZA DELL’ABILITAZIONE SULLA DISCIPLINA CURRICOLARE.

POSTO CHE “PER ACCEDERE AL TFA SOSTEGNO NON OCCORRE IL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE”, SARÀ POSSIBILE, CON MIRATO RICORSO, DOMANDARE L’ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA (ART. 4 COMMA 1 IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TRIENNIO 2022/25) CHE IMPEDISCE L’ACCESSO ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, siamo un gruppo di insegnanti (sempre più nutrito in virtù dell’avvicendarsi dei corsi specializzanti sul sostegno) alle prese con le conseguenze di un’incongruenza tecnica, correlata ad UN VUOTO NORMATIVO non ancora sanato dal legislatore, che IMPEDISCE, AI DOCENTI DI RUOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA SU DI UN DETERMINATO GRADO D’ISTRUZIONE, DI POTER PARTECIPARE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO ALTRO GRADO (SCUOLA SECONDARIA, POSTO DI SOSTEGNO), IN ASSENZA DELL’ABILITAZIONE SULLA DISCIPLINA CURRICOLARE.

Ebbene, a partire dal IV ciclo T.F.A. sostegno, l’allora Ministro Bussetti ha modificato i requisiti per l’accesso al corso, consentendo anche ai docenti “non abilitati” – ma in possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU – di conseguire la specializzazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

In seguito a tale scelta, si è creata una categoria di insegnanti della scuola secondaria che, pur avendo conseguito il titolo specializzante, è impossibilitata a partecipare alla mobilità professionale sul sostegno – non ancora considerato classe di concorso autonoma – in mancanza dell’abilitazione correlata alla specializzazione di riferimento.

Sembra assurdo, ma, al momento, non è possibile ottenere il passaggio di ruolo sul sostegno, senza possedere “l’abilitazione parallela”, essendosi determinata un’illogica preclusione ai fini dell’accesso alla procedura di mobilità professionale.

Ritiene possibile impugnare la rinnovata normativa sulla mobilità docenti? Sarebbe opportuno procedere con ricorso collettivo al Tar o con singole iniziative giudiziarie innanzi alle competenti magistrature del lavoro?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentili docenti, 

La questione oggetto di disamina, figlia di evidenti problematiche tecniche, certamente potrà determinare l’avvio di una “mirata tutela legale”, finalizzata a sbloccare l’accesso alla procedura di mobilità professionale, essendo stato l’insegnamento sul sostegno – in attesa dell’istituzionalizzazione di un’autonoma classe concorsuale – svincolato dal possesso dell’abilitazione sul posto comune, nel grado d’istruzione interessato.

Tra l’altro, in diversi casi, la Magistratura del lavoro sta considerando “abilitante all’insegnamento” il possesso congiunto di laurea e 24 CFU, requisiti puri di accesso alla docenza.

Per quanto concerne la scelta del Magistrato ritenuto competente a risolvere la vertenza, è opportuno rappresentare quanto segue:

Sul tema del riparto di giurisdizione in materia di mobilità, a venire in rilievo – secondo il nostro punto di vista, avallato da appositi approfondimenti – non è una procedura di natura concorsuale, atteso che, tramite la mobilità del personale, è consentita l’effettuazione di un cambio della sede di servizio dei dipendenti “già effettivi” nei ranghi dell’amministrazione, mediante un procedimento afferente a posizioni di diritto soggettivo dei pubblici dipendenti, non di interesse legittimo.

Ebbene, nell’ambito delle procedure di mobilità del personale docente, oggetto di contrattazione collettiva, le situazioni soggettive configurabili – secondo autorevole giurisprudenza – sarebbero conoscibili dal giudice ordinario “in funzione di giudice del lavoro”.

In definitiva, il ricorso collettivo avverso la preclusione alla mobilità professionale, valido tentativo giudiziario, rischierebbe di definirsi, al cospetto del Tar Lazio Roma, con una dichiarazione d’inammissibilità “per ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”, sentenza che andrebbe poi appellata in Consiglio di Stato.

La stessa iniziativa legale, laddove incardinata innanzi alla Magistratura del Lavoro territorialmente competente – impostata quale ricorso per la disapplicazione della contrattazione collettiva e degli atti datoriali che impediscono l’accesso alla procedura di mobilità – presenterebbe, a nostro parere, margini più elevati di definizione nel merito.

Per acquisire ulteriori info sull’IPOTESI DI TUTELA LEGALE RIVOLTA AI DOCENTI DI RUOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA SPECIALIZZATI, PER L’ACCESSO ALLA MOBILITA’ PROFESSIONALE PUR IN ASSENZA DELL’ABILITAZIONE – si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

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