Quesito/Consulenza Informativa

Gentile Avvocato,

sono un docente riservista immatricolato al IX ciclo TFA Sostegno (60 CFU in presenza), prima dell’entrata in vigore del DL 71/2024, convertito in L. 106/2024.

Questa nuova normativa ha introdotto i percorsi abbreviati (30 CFU) per i docenti con esperienza triennale sul sostegno, creando una disparità di trattamento.

Come riservista, mi trovo “ingabbiato” in un percorso più lungo e oneroso, senza la possibilità di accedere ai nuovi corsi più flessibili e compatibili con l’attività lavorativa.

Considerando che:

  1. Il nuovo decreto mira a valorizzare l’esperienza sul campo dei docenti;
  2. La situazione attuale genera profonda incertezza e malcontento tra i corsisti;
  3. Molti iscritti stanno abbandonando il percorso tradizionale nella speranza di accedere ai nuovi corsi;

Quali sono le mie opzioni legali per: a) Richiedere il passaggio al nuovo percorso abbreviato, garantendo parità di trattamento? b) Ottenere il rimborso delle tasse universitarie già versate, visto che alcune università lo stanno concedendo? c) Sollecitare una risposta rapida dall’università riguardo all’adeguamento ai nuovi standard legislativi?

Esiste una base giuridica per contestare questa disparità di trattamento e richiedere un adeguamento urgente della mia posizione?

Grazie per il suo prezioso parere su questa complessa situazione.

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile Docente,

La disparità di trattamento che Lei descrive solleva questioni di legittimità e di equità che meritano un’attenta analisi giuridica.

In merito al passaggio al nuovo percorso abbreviato, sebbene non esista una norma specifica che garantisca automaticamente il diritto di transitare dal percorso tradizionale a quello abbreviato, si potrebbe argomentare sulla base di principi costituzionali e amministrativi:

  1. Il principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) potrebbe essere invocato per contestare la disparità di trattamento tra docenti con la stessa esperienza professionale;
  • Il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione) potrebbe essere richiamato per sostenere l’esigenza di una formazione efficiente e flessibile;
  • Il principio civilistico della presupposizione, secondo cui il venir meno delle condizioni essenziali del contratto (in questo caso, l’offerta formativa) può giustificare la risoluzione e il conseguente rimborso, rappresenterebbe il fondamento della richiesta di rimborso delle tasse universitarie.

In primo luogo, presenterei un’istanza formale all’università, richiedendo il passaggio al nuovo percorso o, in alternativa, il rimborso delle tasse, citando i principi giuridici sopra menzionati.

In caso di rifiuto, valuterei un mirato ricorso, per far emergere la disparità di trattamento e richiedere l’adeguamento urgente.

Le consiglierei, inoltre, di coordinarsi con altri docenti nella Sua stessa situazione per dare maggior peso alle richieste e condividere eventuali spese legali.

Per un’assistenza dettagliata e personalizzata sulla problematica relativa alla “disparità di trattamento tra i due percorsi di formazione per il TFA Sostegno, emersa a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 71 del 31 maggio 2024, convertito in Legge 106 del 29 luglio 2024”, si consiglia di contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, tramite WhatsApp, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489, oppure tramite email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com.