Gli avvocati Esposito Santonicola e i ricorrenti che hanno agito, per il tramite dello studio legale, in sede amministrativa, avevano dunque ragione?

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola,

Ho avuto modo di seguire l’evoluzione delle vostre battaglie legali per l’accesso diretto al T.F.A. Sostegno in ragione dell’esperienza di docenza (almeno triennale) maturata sul campo.

Come esposto in alcuni interventi pubblici,  lo studio legale Esposito Santonicola ha formalmente diffidato, già nel febbraio 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e diverse università italiane affinché venisse riconosciuto il diritto dei docenti di ogni ordine e grado, con almeno tre anni di servizio didattico sul sostegno, di accedere direttamente ai percorsi di specializzazione per il sostegno (T.F.A. Sostegno), senza dover sottostare a una selezione (scritta e orale).

I diffidanti sono, dunque, insegnanti che vantano un’esperienza didattica di almeno tre anni sul sostegno, possedendo i requisiti necessari per l’accesso alla docenza.

Ebbene, la base normativa su cui si è fondata la vostra rivendicazione poggia sull’articolo 18-bis, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2017, che regola l’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il comma citato stabilisce che, fino al 31 dicembre 2024 (periodo transitorio), possono accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno, nei limiti di una riserva di posti e secondo le modalità definite con decreto dai Ministeri competenti, quei soggetti che, inclusi i docenti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, abbiano maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

La normativa citata ha l’intento di valorizzare l’esperienza professionale dei docenti per l’accesso ai percorsi di formazione specializzante per il sostegno, ragion per cui la diffida, elaborata dal vostro studio legale, ha giustamente sostenuto che tale disposizione fosse in contrasto con le disposizioni ministeriali che avevano previsto requisiti di selezione aggiuntivi, come le prove scritte e orali (per l’accesso al T.F.A. Sostegno VIII Ciclo).

In sostanza, avete intimato agli enti ministeriali di rispettare il diritto di accesso diretto ai percorsi di specializzazione per il sostegno, come previsto dall’articolo 18-bis, comma 2, del D.lgs n. 59 del 2017, senza sottoporre i docenti che avessero maturato almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni a ulteriori prove selettive.

Ora, è stato pubblicato il Decreto n. 583 del 29 marzo 2024 di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno).

Se ho ben compreso, sembra che, almeno con riferimento al nono ciclo specializzante, il Ministero abbia recepito le argomentazioni contenute nella vostra diffida, avallando l’accesso diretto ai corsi per i docenti che hanno prestato almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi 5 anni.

A questo punto le chiedo di esprimere un parere, anche con riferimento alle posizioni di quanti, per l’ottavo ciclo specializzante – e per i cicli precedenti – possano ritenere profondamente ingiusta la condotta ministeriale impositiva della selezione, oggetto di contenzioso.

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Gentile docente, è doveroso precisare che la diffida per l’accesso diretto al T.F.A. Sostegno, sottoscritta da noi legali, è stata naturale conseguenza di un’iniziativa giudiziaria in sede amministrativa: il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 5031/2023, ha infatti riconosciuto l’importanza e la complessità della questione, sollevata dallo studio, relativa alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 18-bis, comma 2, del D.lgs n. 59/2017, dovendosi valutare se l’espressione “accedono ai percorsi di specializzazione” implichi un approdo automatico al percorso specializzante, come sostenuto dai ricorrenti, o se, come affermato dall’Amministrazione – con riferimento al T.F.A. VIII ciclo – le prove selettive possano rappresentare una normale modalità organizzativa per selezionare i candidati idonei.

Il Consiglio di Stato ha deciso di sollecitare l’udienza di merito (al T.A.R. Lazio di Roma) per un esame più approfondito della questione, con riferimento alle posizioni dei diffidanti e ricorrenti per l’accesso diretto al T.F.A. Sostegno VIII Ciclo.

A questo punto, nel commentare il contenuto del nuovo Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno – e dal confronto con la regolamentazione relativa al ciclo specializzante precedente – emerge che:

  1. È previsto l’accesso diretto ai corsi per i docenti che hanno prestato almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi 5 anni, purché in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento;
  2. Questo accesso diretto è riservato ad una quota del 35% dei posti disponibili per ciascun ateneo;
  3. Se il numero di candidati con i requisiti di servizio supera tale quota, le università effettueranno una selezione basata sui criteri indicati “nell’allegato A” del decreto ministeriale (si tratta dei criteri di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della graduatoria, che le università dovranno stilare qualora il numero di candidati con 3 anni di servizio su sostegno superi il 35% dei posti messi a bando per ciascun ateneo);
  4. Rispetto al T.F.A. VIII ciclo – dove i docenti con 3 anni di servizio  hanno avuto accesso diretto solo alla prova scritta – nel IX ciclo è previsto l’accesso diretto al corso di specializzazione.

Ergo, sembra che, seppur nei limiti della quota del 35% dei posti disponibili per ciascun ateneo, il Ministero dell’Università e della Ricerca abbia dovuto prendere atto delle nostre ragioni, fondate sull’interpretazione letterale dell’articolo 18-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, legittimante l’accesso diretto e automatico al corso di specializzazione per i docenti con esperienza sul sostegno, senza la necessità di superare prove selettive.

Quanto alla posizione degli insegnanti, nostri ricorrenti, che hanno concorso ai fini dell’accesso diretto al T.F.A. Sostegno VIII Ciclo, faremo presente, in occasione dell’udienza di merito al T.A.R. del Lazio, che il Ministero ha finalmente preso atto di quanto esposto dalla normativa di grado superiore, rappresentata dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo) – secondo cui i docenti con tre anni di servizio sul sostegno, negli ultimi cinque anni, devono avere accesso diretto ai corsi di formazione specializzante, senza l’obbligo di superare un esame selettivo – domandando, anche nel loro interesse, l’estensione del beneficio, vale a dire il riconoscimento del diritto ad essere inseriti negli elenchi degli ammessi, ai fini dell’immatricolazione, al corso specializzante per il grado d’istruzione d’interesse.

Non si dimentichi, infine, che la Magistratura del Lavoro di Napoli – sentenza “passata in giudicato” resa dalla dott.ssa Maiorano (giudizio patrocinato dallo Studio Legale Esposito Santonicola), afferma quanto segue: “aver svolto attività didattica nelle scuole statali per oltre tre anni può essere considerato un titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella Sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C 63/13 e C-418/13). Inoltre, una equiparazione tra l’espletamento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l’indizione di una procedura straordinaria mirata alla stabilizzazione”.

Per info in merito alle TUTELE LEGALI PER I DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO “PER IL RECUPERO DELLA SPECIALIZZAZIONE”, è possibile inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489, per ricevere una risposta vocale diretta dal legale.

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