Personale Ata. Procedimento disciplinare a carico del collaboratore scolastico, a seguito di problematiche amministrative che hanno condotto al disconoscimento del servizio paritario.

La linea difensiva proposta dallo Studio Legale Esposito Santonicola.

I FATTI DISCIPLINARI

L’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di Milano (presso l’U.S.R. Lombardia) contestava alla dipendente A.T.A., collaboratrice scolastica, una falsa dichiarazione relativa a servizi non svolti disconosciuti dall’INPS e altre irregolarità documentali riferite all’inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA, per il triennio 2021/2024.

Il capo di incolpazione era formulato nei seguenti termini: “La grave violazione dei doveri di responsabilità e correttezza per aver falsamente dichiarato, all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, per il triennio 2021/2024, servizi mai svolti e disconosciuti dall’Inps; falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro; grave pregiudizio al rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente.”

L’interessata ha affidato la sua difesa agli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, al fine di far stilare, nel suo interesse, un’apposita memoria difensiva.

Analizzeremo, nell’ambito del procedimento disciplinare, il contenuto di una difesa incentrata essenzialmente sull’argomentazione per cui non era stata prodotta alcuna dichiarazione mendace.

Schema difensivo proposto dai legali Esposito Santonicola:

– La parte interessata, collaboratrice scolastica, aveva informato tempestivamente le istituzioni competenti non appena era venuta a conoscenza del disconoscimento del servizio da parte dell’INPS.

– Nell’interesse della dipendente veniva presentato ricorso al Comitato Regionale INPS contro il provvedimento di disconoscimento, dimostrando, di conseguenza, la sua proattività nel cercare di risolvere la questione.

– Al momento della compilazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021/2024, la collaboratrice scolastica non aveva la possibilità di eliminare, dalla sua domanda, il periodo di servizio contestato, in quanto il sistema lo rendeva “solo consultabile” essendo un titolo già dichiarato in precedenza.

– L’interessata aveva intrapreso azioni concrete per ottenere la rettifica del punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia, una volta pubblicate, al fine di far correggere l’errore relativo al servizio disconosciuto.

La signora …. aveva effettivamente prestato servizio presso l’Istituto paritario …, come dimostrato da una serie di documenti ufficiali quali il contratto di assunzione, il certificato di servizio, il certificato storico rilasciato dal Centro per l’impiego e i cedolini delle retribuzioni percepite.

– L’Istituto Comprensivo aveva convalidato il punteggio per il profilo di collaboratore scolastico – composto da punti derivanti dai titoli di servizio paritario – attraverso un decreto che non veniva successivamente annullato o revocato. Questo dettaglio, di non poco conto, conferma che la patrocinata aveva tutte le ragioni per “confidare” nella legittimità del punteggio acquisito in ragione del servizio paritario.

– La dipendente, nel presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia, non era incorsa in alcuna falsità, avendo riportato fedelmente i periodi di servizio effettivamente svolti, non essendo a conoscenza delle problematiche amministrative che hanno portato al disconoscimento del servizio paritario. La contestazione disciplinare dipende, dunque, dall’operato dell’Istituto paritario, questione separata e non imputabile alla condotta della dipendente.

Per ulteriori informazioni in merito alle “Tutele del personale Ata in sede disciplinare, a seguito di disconoscimento del servizio paritario e di incolpazione per falsa dichiarazione”, si inoltri un messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).