A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Quesito/Consulenza informativa

Gentili Avvocati,

È pendente presso il Tribunale del Lavoro un ricorso da me promosso e affidato al vostro studio legale, avente ad oggetto il riconoscimento della piena valutazione del servizio militare “non svolto in costanza di nomina”. Il ricorso mira a contestare l’illegittimità della differente attribuzione del punteggio, discriminante “a seconda che il servizio militare sia stato prestato o meno in costanza di nomina”.

Mi conforta apprendere del recente accoglimento cautelare da parte del Consiglio di Stato (ordinanza del 20 novembre 2024, Sezione Settima, Presidente dott. Claudio Contessa), nell’ambito di una contestazione amministrativa che ha posto in rilievo una distinzione non contemplata dal Testo Unico Scolastico.

Tuttavia, sono consapevole, come da Lei evidenziato, dell’esistenza di un evidente contrasto giurisprudenziale, alla luce di specifici orientamenti emersi in sede civilistica.

A questo punto, vi chiedo: quale supporto potrebbe offrire la normativa europea per dirimere la controversia, anche prescindendo dagli orientamenti della giurisprudenza interna?

Risposta degli Avvocati Esposito e Santonicola

Gentile Docente,

Sarebbe opportuno, secondo il nostro punto di vista, valutare la possibilità di presentare, dinanzi al Giudice del Lavoro procedente, un’istanza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).

Tale richiesta troverebbe fondamento nell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che consente ai giudici nazionali di adire la CGUE per ottenere una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’UE, qualora ciò sia necessario per emettere una decisione.

L’argomentazione potrebbe basarsi sul fatto che la questione coinvolge principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea, in particolare:

  1. Il principio di non discriminazione (articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE);
  2. La libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE);
  3. Il riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE).

La Corte di Giustizia potrebbe esaminare, in particolare, se la differenziazione nell’attribuzione del punteggio, oggetto di contestazione, costituisca una violazione del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Inoltre, potrebbe valutare se il servizio militare, laddove riconosciuto come esperienza professionale rilevante per il settore scolastico, possa essere soggetto a una valutazione differenziata, purché conforme al principio di proporzionalità e coerente con il riconoscimento delle esperienze professionali negli Stati membri.

La CGUE potrebbe, qualora tale strategia risultasse efficace, fornire un’interpretazione in grado di orientare i giudici italiani, bilanciando il diritto degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di istruzione con i principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea. Ciò garantirebbe un trattamento equo e non discriminatorio per tutti i lavoratori del settore scolastico, indipendentemente dal momento in cui abbiano prestato il servizio militare.

Per valutare un “MIRATO RICORSO ATA TERZA FASCIA – SERVIZIO MILITARE CON RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA”, invia un messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 1828489.