A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Quesito/Consulenza informativa
Gentili Avvocati,
in qualità di assistente amministrativo, sono stato licenziato “senza preavviso” a seguito di un procedimento disciplinare del quale intendo assumermi piena responsabilità. Tengo tuttavia a precisare di aver collaborato con l’amministrazione e di non aver mai riportato “precedenti disciplinari”.
Ritengo che il provvedimento di licenziamento sia assolutamente sproporzionato rispetto alla condotta contestatami, considerando, tra l’altro, che l’Amministrazione non ha subito alcun danno concreto a causa del mio comportamento.
Esiste una giurisprudenza che potrei invocare in una causa di lavoro?
Risposta degli Avvocati Esposito e Santonicola
Gentile Ata,
la risposta al suo quesito è positiva. Ai sensi dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, il datore di lavoro (in questo caso, l’Ufficio Scolastico Regionale) è tenuto a calibrare la sanzione disciplinare in funzione della gravità dell’infrazione e delle specifiche circostanze del caso.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che, tra le circostanze attenuanti, devono essere considerati fattori quali:
- l’assenza di dolo nella condotta del dipendente;
- l’eventuale collaborazione del lavoratore durante l’accertamento dei fatti;
- l’assenza di un danno effettivo per l’Amministrazione.
Dopo una rigorosa analisi del suo caso e previo esperimento del tentativo di conciliazione, potremmo richiedere al Giudice del Lavoro territorialmente competente una rideterminazione della sanzione disciplinare, chiedendone la conversione in una misura meno afflittiva. In tale sede, potremmo anche avanzare un’istanza di reintegra immediata nel posto di lavoro precedentemente occupato.
L’art. 63, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 attribuisce infatti al Giudice (del Lavoro) la facoltà di annullare una sanzione sproporzionata e sostituirla con una meno grave, garantendo così l’equità e la tutela dei diritti del lavoratore.
È importante rilevare come tanto la Corte Costituzionale quanto la Corte di Cassazione abbiano ribadito che ogni provvedimento disciplinare debba essere contestualizzato. Ciò significa evitare sanzioni estreme o automatiche, che non siano giustificate dai fatti (Cass. civ. n. 9120/2023).
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