ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN CONSIGLIO DI STATO. 

È ANCORA POSSIBILE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL “RICONOSCIMENTO DI QUEL SURPLUS DI PUNTEGGIO”, ATTO A CONSENTIRE UN MIGLIOR POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA… 

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Il Consiglio di Stato, Roma, presieduto dal dott. Sergio De Felice (Giudice estensore dott. Luigi Massimiliano Tarantino), con ordinanza pubblicata in data 01/10/2021, ha accolto la domanda giudiziaria cautelare, sospendendo gli effetti della provvisoria sentenza negativa, inizialmente emessa dal Tar Lazio (Roma) e condividendo le tesi esposte dallo studio legale Esposito Santonicola.

Per il Consesso Giudicante una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Obiettivo della tutela giudiziaria: riconoscimento del diritto degli ATA (inseriti in terza fascia, triennio 2021/23) – con servizio militare (e/o con servizio sostitutivo assimilato per legge) prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie, non svolto in costanza di nomina – al riconoscimento di punti 6.

Alla luce di tanto, è ancora possibile lamentare in giudizio di aver adempiuto agli obblighi di leva (ovvero al servizio civile assimilato) – dopo il conseguimento del/della titolo/qualifica valido/a per l’accesso alle graduatorie ATA – e di essersi imbattuti in una valutazione ridotta, discriminante ed illegittima, del servizio militare “non in costanza di nomina”, operata dal ministero.

Il chiaro tenore letterale dell’articolo 62 legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone, infatti, che “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”. 

Per non parlare del Testo Unico Scolastico che, all’articolo 485 comma 7, Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297, recita “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…”. Parliamo di una normativa dalla portata generale, che non si ritiene suscettibile di restrizioni interpretative, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

In tale ottica, sono attive in home page (sito scuolalex.it) le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA X PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  Si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

Si riporta un video esplicativo, tratto dal canale YouTube scuolalex, sulla tematica TERZA FASCIA ATA, PIENA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE “NON IN COSTANZA DI NOMINA”, TUTELA LEGALE.

PER CHIARIMENTI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE DAI LEGALI ESPOSITO/SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).