III FASCIA A.T.A., RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO

DICHIARATA L’ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO E DEL CONSEGUENTE LICENZIAMENTO.

TRIBUNALE DEL LAVORO DI VELLETRI, STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

I FATTI 

Il ricorrente (assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) presentava domanda (allegato D1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia (triennio scolastico 2017-19) indicando, nella sezione E3, il servizio civile volontario, svolto successivamente all’obbligo di leva, dal gennaio 2006 all’ottobre 2012, dal novembre 2012 all’ottobre 2016 e, infine, dal novembre 2016 all’ottobre 2017.

Successivamente stipulava, con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo interessato, il primo contratto a tempo determinato, profilo collaboratore scolastico, dal novembre 2018 al 30.06.2019. 

Contestualmente all’assunzione, l’Istituto Comprensivo di riferimento convalidava il punteggio assegnato nelle graduatorie di istituto del personale ATA, triennio 2018/2021, per i profili professionali A.A., A.T. e C.S.

Ed ancora, nel successivo anno scolastico 2019/2020, in virtù del punteggio riconosciuto, l’A.T.A. stipulava un nuovo contratto a tempo determinato, dal 01.10.2019 al 30.06.2020, per n. 36 ore settimanali.

Sennonché l’Istituto Comprensivo di…, solo in data 28.01.2020, rilevate irregolarità sui titoli di servizio, disponeva la rettifica del punteggio – attribuito e validato da altro Istituto Comprensivo – e di fatto, per ciascuno dei profili professionali, veniva cancellato il punteggio di 7,20, riferito al servizio civile volontario. 

L’Istituto Scolastico specificava, tra l’altro, che il servizio maturato dall’aspirante – sulla base di un punteggio ritenuto erroneo – era dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, per cui al dipendente non doveva essere attribuito alcun punteggio. 

Dalla rettifica del citato punteggio derivava, quale conseguenza, la risoluzione del rapporto lavorativo.

Avverso tali rettifiche e contro il licenziamento, il sig… ha adito le vie legali, rivolgendosi alla magistratura del lavoro territorialmente competente, sulla base delle motivazioni succintamente riportate:

A) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA (DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO). L’interessato, assistito dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha lamentato, in primo luogo, la tardività della rettifica, posto che il controllo (che ha condotto alla rettifica) era stato effettuato a distanza di oltre 14 mesi dalla stipula del contratto, ad anno scolastico concluso, in presenza di una prestazione lavorativa regolarmente svolta, fino alla scadenza del servizio;

B) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO NEL MERITO. Il D.M. 640/2017, che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2018-2021, pag. 23, ALLEGATO A, TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A, AVVERTENZE, lettera A, recita che “E’ considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva”.

Investito della problematica, il Magistrato del lavoro di Velletri, Dott.ssa Beatrice Marrani, nel condividere le argomentazioni dello studio legale Esposito Santonicola, si è espressa nei seguenti termini (estratti della recentissima sentenza, ritenuti essenziali):

Occorre analizzare il merito della pretesa azionata, rappresentato dalla legittimità o meno del riconoscimento del punteggio, all’interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per l’anno scolastico 2018-2021 per il servizio civile volontario prestato dal ricorrente. Il D.M. 640/2017, che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2018-2021, pag. 23, ALLEGATO A, tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A, avvertenze, lettera A, dichiara che “E’ considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva”. A pag. 25 del medesimo decreto si legge: “Il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica è valutato 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. Del resto si rammenta che l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 stabilisce che “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso Enti Pubblici”.

Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto e provato che ha svolto il servizio civile di volontario (ossia svolto successivamente all’obbligo di leva)… Sulla base dei criteri indicati spettano al ricorrente un totale di punti pari a 7,20 in considerazione degli anni e dei mesi di servizio civile, punteggio che il decreto di rettifica dell’Istituto Comprensivo di … ha disconosciuto nella misura in cui lo ha decurtato dal totale punteggio riconosciuto al ricorrente. La domanda deve pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M. Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio di volontariato per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA… e per l’effetto dichiara l’illegittimità del decreto di rettifica n…del 01.2020 e del decreto di risoluzione n. del.01.2020 emessi dall’Istituto Comprensivo di …nella parte in cui disconosce il punteggio di 7,20 relativo al servizio civile volontario svolto dal ricorrente.

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA-RECUPERO PUNTEGGI A SEGUITO DI RETTIFICHE”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL, CON MESSAGGIO WHATSAPP, AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

C) Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.