Quesito/Consulenza Informativa:
Gentili Avvocati Esposito e Santonicola, ho in mano la sentenza del Giudice del Lavoro che mi riconosce il bonus Carta Docente; l’abbiamo notificata e comunicata al Ministero, ma non mi hanno ancora accreditato nulla.
Decido di agire in ottemperanza davanti al TAR: quali sono, concretamente, i passaggi chiave (pratiche, ipotetiche tempistiche) per costringere il Ministero a dare finalmente esecuzione al giudicato e a erogare il bonus di 500 euro per ogni annualità riconosciuta?
Risposta dello Studio Legale Esposito/Santonicola:
Gentile docente,
di seguito illustriamo i principali passaggi per ottenere il riconoscimento effettivo del bonus “Carta Docente” previsto dalla sentenza del Giudice del Lavoro, nei casi in cui l’Amministrazione (Ministero dell’Istruzione e del Merito) persista nell’inadempimento.
Verifica preliminare della sentenza
- Anzitutto, occorre confermare che la pronuncia del Giudice del Lavoro (favorevole al riconoscimento del bonus Carta Docente) sia passata in giudicato, vale a dire che non risultino mezzi di impugnazione pendenti.
- È altresì importante accertare che la stessa sentenza sia stata debitamente notificata al Ministero in forma esecutiva (adempimento da concordare con lo studio legale) e siano decorsi ulteriori 120 giorni dalla notifica.
Nel caso in cui il Ministero non abbia dato seguito alla pronuncia, la strada corretta per imporre l’adempimento è depositare un ricorso in ottemperanza (ai sensi degli artt. 112 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo) al Tribunale Amministrativo Regionale competente (ad esempio, il T.A.R. Campania di Napoli se la vicenda riguarda quella circoscrizione, essendosi espresso favorevolmente, in merito al riconoscimento del bonus, il Tribunale del Lavoro di Napoli).
Con tale ricorso, si chiede al T.A.R.:
- Di ordinare nuovamente all’Amministrazione di pagare quanto dovuto.
- Di fissare un ulteriore termine per l’accredito del bonus.
- Di nominare un Commissario ad acta affinché si sostituisca all’Amministrazione, qualora quest’ultima rimanga ancora inerte.
A questo punto il T.A.R. fissa una Camera di Consiglio (procedura semplificata) per esaminare il ricorso, nell’arco di qualche mese, dopo aver acquisito le eventuali memorie dell’Amministrazione.
Se il Giudice Amministrativo accerta la non esecuzione della precedente sentenza, esprime un ordine vincolante affinché il Ministero compia quanto dovuto.
Qualora, entro il termine stabilito dal T.A.R., l’Amministrazione non abbia ancora provveduto a liquidare il bonus, diviene operativa la figura del Commissario ad acta (di solito un alto dirigente o funzionario designato) destinato ad adottare, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, tutti gli atti necessari – anche di natura contabile – per procedere al versamento della somma.
La procedura di ottemperanza rappresenta, dunque, la via estrema per costringere l’Amministrazione a dare attuazione alla sentenza del Tribunale del Lavoro: qualora l’ulteriore inerzia permanga, il Commissario ad acta, nominato dal Giudice dell’ottemperanza, potrà intervenire in sostituzione del Ministero, scongiurando ulteriori dilazioni.
Il caso emblematico, di seguito esposto, delinea efficacemente l’iter dell’ottemperanza per il bonus Carta Docente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, con sentenza pubblicata il 29/01/2025, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto da un nostro assistito, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Organo Giudicante ha ordinato l’esecuzione di una precedente sentenza del Giudice del Lavoro (del Tribunale di Napoli) che riconosceva al ricorrente il diritto al bonus di 500 euro annui tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Nonostante la notifica della sentenza esecutiva, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento entro i termini di legge, ragion per cui la Magistratura Amministrativa:
- Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire la sentenza del Giudice del Lavoro.
- Ha fissato un termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrenti dalla notifica o comunicazione della sentenza di ottemperanza.
- Ha nominato, in caso di ulteriore inadempienza, un Commissario ad acta nella persona di un Dirigente designato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero.
Per aderire all’iniziativa “RICORSO IN OTTEMPERANZA PER IL RECUPERO DELLA CARTA DOCENTE (ESECUZIONE FORZATA)“, clicca qui: https://scuolalex.it/ricorso-in-ottemperanza-per-il-recupero-della-carta-docente-esecuzione-forzata/