Dipendente ATA impugna, con successo, l’illegittimo provvedimento disciplinare.

La mancata verificabilità del titolo (dovuta a carenze archivistiche dell’istituto) non equivale a falsità!

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Analisi della Vicenda Legale

La parte interessata presentava domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA (triennio 2018/2021) per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), dichiarando:

• Un diploma di maturità per i profili AA e AT.

• Un diploma di qualifica alberghiera (Istituto paritario) per il profilo CS.

Servizio prestato presso l’Istituto paritario (2014-2017).

Eventi Critici:

Rettifica del Punteggio (2018)

Il Dirigente Scolastico dell’IC.. di Milano rettificava il suo punteggio, escludendo il servizio paritario per “mancata verifica INPS”. Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 2694/2019, annullava questa rettifica, ordinando il riconoscimento del punteggio completo (21,8 per CS; 10,5 per AA/AT) e il risarcimento del danno.

Grazie ai punteggi accumulati, l’interessata, dopo aver maturato 24 mesi di servizio statale, veniva assunta a tempo indeterminato (come CS) nel 2021.

Procedimenti Disciplinari (2023-2024). Nuovi problemi…

L’USR Lombardia ha attivato due procedimenti disciplinari contestando alla dipendente:

a) Una presunta falsità sul servizio paritario prestato (sospensione di 3 mesi, marzo 2024).

b) Una presunta falsità sul possesso del diploma di qualifica alberghiera (licenziamento senza preavviso, giugno 2024), basandosi su riscontri negativi provenienti dall’Istituto Scolastico custode degli atti e dall’USP di Salerno.

Il licenziamento, comminato dall’U.S.R. Lombardia, le avrebbe precluso ulteriori incarichi nella PA.

LA NUOVA DIFESA APPRONTATA DALLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nell’impugnare il licenziamento, hanno innanzitutto contestato la violazione del principio “ne bis in idem”: l’amministrazione avrebbe indebitamente sanzionato la dipendente “due volte per la medesima condotta”, contravvenendo a un principio fondamentale del diritto.

È stata altresì sottolineata l’impossibilità di equiparare l’assenza di documenti negli archivi (diploma di qualifica alberghiera) a una “prova di falsità”, evidenziando le possibili lacune nella conservazione dei registri dovute alla chiusura dell’istituto scolastico.

La difesa ha ancora contestato la severità del licenziamento, sostenendo che la patrocinata possedesse comunque titoli validi per il ruolo ricoperto, idonei a rendere la misura disciplinare eccessivamente punitiva, in quanto avrebbe precluso future opportunità di impiego nel settore pubblico.

Attraverso questa strategia articolata, i legali Esposito e Santonicola mirano a dimostrare non solo le carenze procedurali dell’azione amministrativa, ma anche l’assenza di elementi probatori sufficienti a giustificare una sanzione così drastica. L’obiettivo è ottenere l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione dell’assistita nel suo ruolo e il riconoscimento del danno subito, sottolineando come il caso in questione possa essere il risultato di errori burocratici piuttosto che di una condotta fraudolenta da parte della loro assistita.

E VENIAMO ALLA DECISIONE…

Il Giudice del Lavoro di Milano, dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli, ha accolto il ricorso della P…, dichiarando illegittimo il licenziamento.

Punti chiave della sentenza:

Onere della prova: Il Giudice ha sottolineato che l’amministrazione non ha fornito prove concrete della falsità del titolo o della contraffazione dei documenti. Si riportano le sue parole: “La dichiarazione falsa o mendace presuppone un positivo accertamento in merito alla non veridicità di quanto affermato in sede di domanda di inserimento; diversa appare l’ipotesi in cui il titolo speso dall’aspirante risulti non verificabile a causa di circostanze non imputabili né all’Amministrazione né al ricorrente“. “Del resto il Ministero convenuto… non ha offerto alcuna prova della dedotta assenza del titolo di studio e della dedotta contraffazione e falsità dei documenti prodotti”.

Non verificabilità Falsità: Il passaggio più significativo della sentenza recita: “la fattispecie relativa alla non verificabilità del titolo non può essere equiparata, in assenza di ulteriori elementi, ad una dichiarazione mendace o alla produzione di certificazioni false“.

Conseguenze della non verificabilità: In assenza di prove di falsità, la non verificabilità del titolo può al massimo portare a una rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria, non al licenziamento.

ESTRATTO DELLA DECISIONE

P.Q.M. (Per Questi Motivi)

Definitivamente pronunciando,

dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con decreto 13-6-24….

Chi può partecipare a un’iniziativa legale simile?

PERSONALE ATA CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, CHE HANNO PRESENTATO TITOLI DI STUDIO DA ISTITUTI ORA CHIUSI O DIFFICILMENTE VERIFICABILI, DIPENDENTI SCOLASTICI CHE HANNO SUBITO SANZIONI DISCIPLINARI O LICENZIAMENTI PER PRESUNTE DICHIARAZIONI MENDACI RELATIVE AI TITOLI DI STUDIO, DOCENTI, ATA E PERSONALE EDUCATIVO CHE POTREBBERO TROVARSI IN CIRCOSTANZE SIMILI RIGUARDO ALLA VERIFICA DEI LORO TITOLI DI STUDIO O SERVIZI PARITARI PREGRESSI, possono contattare direttamente lo Studio Legale Esposito Santonicola per una consulenza, inviando innanzitutto quesiti, scritti o audio, tramite messaggio WhatsApp al numero 3661828489.

Si suggerisce, inoltre, di procedere nella seguente modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME E INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.