Quesito/Consulenza Informativa

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,

In relazione al giudizio amministrativo, tuttora pendente, riguardante l’accesso diretto al TFA Sostegno VIII Ciclo per i docenti con tre anni di servizio, vorrei ricevere delucidazioni in merito alla decisione del Consiglio di Stato.

Era legittima la sottoposizione alle prove selettive scritte e orali, pur in presenza dell’articolo 18-bis del Decreto Legislativo n. 59 del 2017 che parla di “accesso ai percorsi”?

Studio legale Esposito Santonicola

Gentile Docente,

Il quesito si incentra sulla legittimità della sottoposizione alle prove selettive scritte e orali per l’accesso al corso specializzante in parola, nonostante l’articolo 18-bis del Decreto Legislativo n. 59 del 2017 (dal titolo Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo), al comma 2, reciti quanto segue: “Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1 (vale a dire fino al 31 dicembre 2024) ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione…”.

È importante sottolineare che la decisione cautelare assunta dal Consiglio di Stato, a seguito di appello iscritto dal nostro studio legale, non ha fornito, per ora, una risposta definitiva a questa domanda, ma ha piuttosto aperto la strada per un approfondimento rigoroso nella sede giudiziaria di merito.

Il Collegio Giudicante (Ordinanza n. 5031/2023 del 14/12/2023) ha riconosciuto la complessità della questione, in particolare per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 18-bis.

Il nucleo della problematica risiede, dunque, nell’interpretazione del termine “accedono”.

La nostra visione, fedele al significato letterale del dato normativo, si traduce nell’intenzione del Legislatore volta a consentire l’accesso diretto e automatico ai percorsi di specializzazione per i docenti con tre anni di esperienza didattica sul sostegno, escludendo, quindi, la necessità di sottoporsi a prove selettive.

La contrapposta linea ministeriale considererebbe il dato normativo in un senso più ampio, volto a non escludere la possibilità di introdurre “discrezionalmente” modalità selettive organizzative per determinare i candidati più idonei all’interno della quota di riserva destinata ai triennalisti.

Ad ogni modo, la decisione del Consiglio di Stato lascia aperta la questione, richiedendo al T.A.R. del Lazio, nella prossima fase giudiziaria di merito, un’analisi dettagliata e una valutazione del testo legislativo e delle sue possibili interpretazioni, la migliore possibile.

In definitiva, è chiaro che il Legislatore abbia inteso valorizzare – anche alla luce dei richiami provenienti dall’Europa e cristallizzati in diverse nostre sentenze (si veda, in particolare, la sentenza definita iperuranica il cui estratto essenziale è direttamente scaricabile: https://scuolalex.it/wp-content/uploads/Sentenza-Iperuranica.pdf ) – l’esperienza professionale nell’ambito del sostegno didattico, ma resta da stabilire se questa esperienza debba tradursi automaticamente in un accesso “senza ulteriori selezioni”.

Per visualizzare il video esplicativo dell’Avvocato Aldo Esposito, dal titolo “T.F.A. VIII CICLO E DOCENTI CON TRE ANNI DI SOSTEGNO: ERA LEGITTIMA LA SOTTOPOSIZIONE ALLA SELEZIONE? LE PAROLE DEL CONSIGLIO DI STATO…”, si clicchi di seguito:

Per info e tutele legali a beneficio dei docenti “con almeno tre anni di servizio”, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489, per ricevere una risposta vocale diretta del legale.

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