Algoritmo Ministeriale, Danno da Scavalco, Mancato Incarico da G.P.S.: Il Segreto per Impostare un’Azione Legale Credibile, Potenzialmente Vincente…

Quesito/Consulenza Informativa

Gentile Avvocato,

In relazione alla mancata assegnazione della supplenza da G.P.S., nonostante il mio punteggio superiore e le preferenze espresse, con l’attribuzione dell’incarico a colleghi titolari di punteggio inferiore (stessa graduatoria, identico insegnamento, stesse sedi), vorrei sapere quale sarebbe la base legale per contestare l’agire dell’amministrazione scolastica e il segreto del successo di un’eventuale azione giudiziaria.

Inoltre, sarei interessato a conoscere le possibili vie per il risarcimento del danno professionale ed economico subito a causa della mancata assegnazione della supplenza e quali passaggi dovremmo intraprendere per iniziare tale processo.

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

La base legale per contestare l’agire dell’amministrazione scolastica si fonderebbe, essenzialmente, sulla violazione del Principio Meritocratico e di Trasparenza. Il ricorrente potrebbe argomentare in merito all’illegittima assegnazione degli incarichi a candidati “con punteggi inferiori”.

In presenza di una procedura, sostanzialmente unitaria, di assegnazione delle sedi di servizio “graduata sulla base del principio meritocratico”, è evidente come il docente non possa considerarsi “rinunciatario” se non in base a una sorta di fictio iuris che, peraltro, non trova alcun “diritto di cittadinanza” nella disposizione normativa.

Si osserva, infatti, che l’aspirante può essere considerato rinunciatario solo con riferimento a sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non abbia espresso la preferenza; conseguentemente, solo se nel turno di nomina non vi fossero sedi e tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrebbe assegnare i posti ad altro collega collocato in posizione deteriore.

Diversamente, nel caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso, relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, all’insegnante deve essere offerta la supplenza, non potendosi considerare quale rinunciatario.

In altre parole, se in futuri turni di nomina si rendono disponibili nuovi posti per la stessa classe di concorso che il docente aveva opzionato in domanda, questi devono essere ad esso assegnati, laddove detentore di un punteggio più elevato.

Al fine di impostare un’azione legale credibile, sarebbe necessario indicare puntualmente i nominativi “ricavabili dai bollettini G.P.S. delle nomine per gli insegnamenti di interesse”, annoveranti posizioni, con punteggio inferiore, assegnatarie di supplenze fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto, in sedi indicate dal ricorrente nella domanda “150 preferenze”.

Per quanto concerne la richiesta risarcitoria, si domanderebbe, al Tribunale del Lavoro, l’accertamento del diritto risarcitorio ad ottenere il quantum per tutte le retribuzioni maturate e non percepite, a seguito della mancata stipula del contratto, che il docente avrebbe dovuto ricevere per la durata complessiva della supplenza (risarcimento comprensivo di ratei, di 13° mensilità e TFR).

La condotta colposa dell’amministrazione sarebbe ricavabile dall’errato scorrimento delle graduatorie, impropriamente affidato ad un algoritmo che, nell’assegnare le supplenze a docenti con punteggio inferiore, avrebbe ignorato, nei successivi turni di nomina, le preferenze espresse dal ricorrente.

Per avviare il processo del lavoro contro l’amministrazione scolastica, che non ha assegnato la supplenza, e per il recupero del punteggio giuridico (punti 12) e delle spettanze economiche dovute – anche a titolo di risarcimento – in relazione all’incarico che sarebbe spettato per il migliore posizionamento in graduatoria, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489, per ricevere una risposta vocale diretta del legale.