ABUSO DI PRECARIATO- NUOVO SUCCESSO DELLO STUDIO SANTONICOLA PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO DI NAPOLI, IN FAVORE DI DOCENTE PRECARIO

E….. COME RICHIESTO

IL PUNTO SU A.F.A.M. ANCHE NEI CASI DI VERTENZE PROVVISORIAMENTE RIGETTATE… MODALITA’ OPERATIVE DEL LEGALE.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.07.2017, a seguito di ricorso dello studio Santonicola, iscritto a beneficio del docente P.I., inserita nella graduatoria ad esaurimento, che aveva prestato servizio precario in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, in riferimento all’avanzata domanda di risarcimento del danno per abuso da precariato, avendo l’istante sforato, seppur di poco, i 36 mesi di lavoro a tempo determinato, ha così deciso:

“Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta e condanna il Miur al risarcimento del danno patito, quantificandolo in quattro mensilità, ragguagliata alla retribuzione globale di fatto contrattualmente spettante ai docenti di ruolo di I fascia alla data del superamento del termine dei 36 mesi, oltre accessori di legge”.

Ed ancora: “Lo stesso Ministero riconosce che il ricorrente rientra nella fattispecie di supplenza su organico di diritto, dalla documentazione depositata in atti emerge che le supplenze su organico di diritto (posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre) hanno superato i 36 mesi e va, quindi, affermato l’abusivo ricorso alle stesse, protrattesi per oltre 37 mesi…..Il Ministero, in conclusione, va condannato al risarcimento del danno, che si quantifica, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, legge 4.11.2010 n. 183, in 4 mensilità della retribuzione globale di fatto contrattualmente spettante ai docenti di ruolo di I fascia alla data del superamento del termine dei 36 mesi, oltre accessori di legge. Sulle somme dovute, da quantificarsi in separata sede, vanno corrisposti rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di cui all’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, cit., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale ( sentenza n 459 del 2000), dalle singole scadenze al soddisfo”.

VENENDO ALLA VERTENZA A.F.A.M., filone giudiziario aperto dal legale Ciro Santonicola con la storica vittoria presso la sezione lavoro del Tribunale di Pavia, sentenza ormai inappellabile, ed attivato praticamente in tutti i tribunali Italiani,

così come avvenuto per la vertenza dei diplomati magistrali in GaE, cominciano a registrarsi, al cospetto dei diversi Magistrati del lavoro, orientamenti giurisprudenziali contrastanti, pur disponendo il legale, nella maggior parte dei casi, come noto, di pronunce favorevoli.

Ulteriore novità è data dalla circostanza che alcuni tribunali territoriali (si cita il più recente caso di Ancona) hanno addirittura ritenuto di emettere un pronunciamento sul “difetto di giurisdizione”, considerando la “questione A.F.A.M” meritevole di tutela al cospetto del Tribunale Amministrativo piuttosto che di quello civile.

I tanti ricorrenti che frequentano lo studio, ogni martedì pomeriggio, fino a notte inoltrata, stanno constatando, ad uno ad uno, come a parità di condizione soggettiva, identico ricorso, i diversi tribunali territoriali, in qualche caso Magistrati di stanze diverse, all’interno dello stesso tribunale, abbiano provvisoriamente pronunciato in modo difforme.

Come operare a fronte di tali situazioni?

– In primo luogo, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale di aggiornamento graduatorie d’istituto, recante numero 374 del 2017, il legale ha avviato parallelo ricorso, in sede Amministrativa (T.A.R. ed eventualmente P.D.R.), finalizzato ad ottenere l’annullamento del citato decreto, nella parte in cui non riconosce la valenza abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, sin dal momento in cui il Titolo Accademico sia stato conseguito, con conseguente diritto all’inserimento/spostamento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto;

– In secondo luogo, presso i tribunali del lavoro, nel momento in cui verranno discusse le udienze di merito, saranno addotte ulteriori argomentazioni (anche al fine di replicare alle linee difensive opposte dal Ministero, in molti casi già superate dal legale), presentati eventuali motivi aggiunti, prodotte nuove sentenze favorevoli, nel frattempo pubblicate;

– Ed ancora, sarà valutata, territorio per territorio, la presentazione di eventuali reclami/appelli, in base alle specifiche richieste;

– Quanto al conflitto di competenza Giudice Amministrativo/Giudice del Lavoro, sarà valutato di richiedere l’intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, affinchè venga stabilito, per i futuri ricorsi, presso quale Magistrato (G.D.L. o G.A.) sia corretto imbastire la vertenza A.F.A.M..

Su di una circostanza siate assolutamente convinti, il legale farà di tutto per puntare a vincere sempre e dovunque, l’ambizione non conosce limiti, pur consapevole che la varietà degli orientamenti giurisprudenziali, unita alle peculiarità degli specifici fori giudiziari, richiede tempistiche e strategie processuali molto diverse.

In ultimo, un’importante comunicazione di servizio:

fino alla conclusione del corrente mese di luglio non risulterà possibile ricevere in studio il martedì, ragion per cui, al fine di notiziarvi circa gli esiti dei contenziosi, unitamente agli strumenti telematici, saremo coadiuvati dal Presidente dell’associazione DIPA Precari, Dott. Papagallo Fulvio il quale, recandosi in studio, raccoglierà le principali richieste di delucidazioni che intenderete affidargli.

Consapevoli che la battaglia giudiziaria è appena iniziata, ma, allo stesso tempo, fieri di aver dato vita ad uno dei più importanti filoni giudiziari, che caratterizzano e nobilitano la carriera professionale del legale Santonicola, finalizzato a tutelare una categoria di artisti prima che di docenti, auguriamo a voi tutti un sereno fine settimana, condividendo l’entusiasmo della ricorrente prof.ssa P. I., finalmente risarcita per l’ingiusto danno da abuso di precariato.

Il legale Ciro Santonicola