A.F.A.M. NAPOLI….. VITTORIA IN FAVORE DI SETTE RICORRENTI……….RICONOSCIUTE NUOVE RAGIONI DI URGENZA IN BASE ALLA NUOVA STRATEGIA DEL LEGALE……..COME PROMESSO POST DETTAGLIATO…

Comparto AFAM NAPOLI…ordinanza datata 03.7.2017, i ricorrenti, al momento della presentazione del ricorso inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, insegnano educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado

Per il Giudicante: “La domanda cautelare, depositata in corso di giudizio, è fondata e va accolta…..E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
( comparto AFAM). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il mancato inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia rende peraltro più difficile l’inserimento nella scuola perché ne pospone la posizione in graduatoria e si risolve quindi in una perdita di professionalità, cagionando il pericolo di un danno non risarcibile.”

Seppure con tempistiche diverse, anche influenzate dalle diverse strategie del legale, territorio per territorio, le risposte giudiziarie giungono a ripetizione e nei minoritari casi di esiti “provvisoriamente” negativi stiamo proponendo, di volta in volta, tattiche processuali “su misura” per lo specifico foro giudiziario.

Quanto sta accadendo potrebbe preoccupare i non addetti ai lavori ma, ribadiamo, corrisponde alla normalità ed è puntualmente illustrato negli incontri del martedì in studio.

Tuttavia giova precisare, in merito alle argomentazioni del ricorso, che stiamo insistendo, nelle aule di giustizia, su di un punto ritenuto fondamentale: avendo voi ricorrenti conseguito il titolo AFAM, oggi ritenuto abilitante da molti Tribunali, diversi anni fa, chiediamo che il riconoscimento dell’abilitazione debba retroagire alla data del 31 maggio 2017-ossia al momento di entrata in vigore del nuovo piano di reclutamento.

Tradotto, non occorreva, obbligatoriamente, ottenere una pronuncia favorevole entro il 31 maggio 2017 al fine di poterla utilizzare per il nuovo piano di immissione in ruolo (sarebbe stato impossibile pretendere tale speditezza da tutti i giudici procedenti……….ciò che conta è che il giudice riconosca il possesso, in vostro favore, del titolo abilitante all’insegnamento a partire dal momento in cui detto titolo sia stato conseguito.

Tale argomentazione continua ad essere evidenziata al cospetto di tutti i tribunali, già disponiamo di importanti pronunce (vedi Avellino) che sanciscono la valenza retrodatata del titolo.

E’ LE RAGIONI D’URGENZA? Ampiamente illustrate nelle 10 domande rivolte dal dott. Fulvio Papagallo.

AVV. CIRO SANTONICOLA