Il punto di vista dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
La recente sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila, sezione Lavoro e Previdenza, si è pronunciata su un caso di notevole rilevanza socio-giuridica: la sospensione dal lavoro a causa della mancata vaccinazione contro il Sars-CoV-2, come stabilito dall’art. 4 quinquies, dl. 44/21 (c.d. tema decidendum).
Il verdetto giudiziario ha dichiarato illegittima tale sospensione.
La motivazione di questa decisione è dettagliata e si è fondata su un’accurata interpretazione del quadro normativo e della situazione epidemiologica.
Il Giudice del Lavoro procedente, dott. Giulio Cruciani, ha evidenziato che l’obbligo vaccinale non possa essere determinato dall’età del lavoratore, ma debba essere correlato all’efficacia del vaccino nel prevenire il contagio. Tale interpretazione si radica in quel principio costituzionale che vede nel lavoro le fondamenta della dignità individuale e della sussistenza economica.
L’analisi si è, dunque, focalizzata sull’efficacia dei vaccini nel prevenire il contagio. Sebbene la normativa avesse imposta la vaccinazione per certe categorie di lavoratori e per chi ha più di 50 anni, l’obbligo vaccinale era da ritenersi legittimo solo se il vaccino fosse comprovatamente efficace nel prevenire il contagio.
Il Tribunale ha messo in discussione l’idea che il vaccino impedisse la trasmissione del virus Sars-CoV-2, evidenziando che sia i vaccinati che i non vaccinati possono contrarre e diffondere l’infezione.
La sentenza si è discostata, in qualche modo, dalla decisione della Corte Costituzionale che ha confermato l’efficacia dei vaccini nella prevenzione del contagio. Il Tribunale abruzzese ha contrapposto, a tali affermazioni, le evidenze reali e le dichiarazioni delle case farmaceutiche attestanti che, sebbene i vaccini riducano la gravità della malattia, non ne prevengono la trasmissione.
In conclusione, la sentenza ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente, ordinando il pagamento delle differenze retributive (per il periodo di sospensione) e un risarcimento per danno biologico.
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