A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
IL CASO.
Dopo aver conseguito la specializzazione sul sostegno (ADSS, SCUOLA SECONDARIA II GRADO), il docente ha presentato all’Ambito territoriale l’istanza di scioglimento della riserva, ai fini della collocazione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Tuttavia, l’insegnante è stato collocato “in coda agli elenchi aggiuntivi”, nella sottofascia denominata “1B”.
Sebbene il docente fosse specializzato “a pieno titolo” e fosse meritevole senza dubbio alcuno dell’inserimento nella prima fascia G.P.S., è stato superato, per quanto riguarda i conferimenti d’incarico annuale, fino al 30 giugno e le immissioni in ruolo, rispetto a posizioni con un punteggio inferiore, ma con la stessa specializzazione.
Orbene, la possibile violazione del principio meritocratico, dovuta alla circostanza che il docente, pur essendo pienamente specializzato, sia stato collocato in una sottofascia inferiore rispetto ad altri colleghi parimenti specializzati ma con punteggio inferiore, potrebbe manifestarsi nella discriminazione basata sul punteggio, soprattutto in assenza del conferimento d’incarico, con la conseguente e inevitabile perdita dell’opportunità professionale.
Considerato che i casi simili devono essere trattati in modo simile, alla luce del principio di non discriminazione, se il docente, pur vantando il possesso delle stesse qualifiche di altri candidati, si ritrova posposto in graduatoria, nonostante il suo punteggio superiore, potrebbe palesarsi la violazione del principio di uguaglianza, di rilevanza costituzionale, in assenza di valide e proporzionate ragioni per un trattamento differenziato.
È da notare che il Tribunale di Roma, rappresentato dal Giudice Dott. Umberto Buonassisi, ha accolto nel luglio 2022 il ricorso di un docente collocato in coda alle graduatorie (elenchi aggiuntivi delle GPS) dopo aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno. Il giudice ha sostenuto che l’istituzione di un elenco aggiuntivo per i docenti specializzati, ma posizionati in modo subordinato, non è legittima in quanto viola il principio meritocratico.
In linea con questa interpretazione, il Tribunale di Foggia, con un’ordinanza del 7 settembre 2020, ha dichiarato illegittimi gli elenchi del sostegno “in coda”, sottolineando la necessità di un inserimento “a pettine” nelle graduatorie per coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione nell’ambito dell’aggiornamento annuale.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, ha ritenuto incostituzionale la normativa che prevedeva l’inserimento in coda degli aspiranti nelle graduatorie aggiuntive, affermando che tale disposizione violava il principio del merito e introduceva una disciplina irragionevole. La Corte ha ribadito la scelta del legislatore di selezionare i docenti secondo il criterio del merito, sostenendo che la posizione nelle graduatorie dovrebbe essere determinata in base al punteggio posseduto, seguendo il criterio dell’inserimento “a pettine”.
Per info e consulenze sui “RICORSI AVVERSO I MANCATI CONFERIMENTI DI INCARICO, PER LAMENTARE IL DANNO DA SCAVALCO, LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO, PER ACCERTARE IL DIRITTO A RICEVERE L’INCARICO ANNUALE PRESSO UNA DELLE SEDI DISPONIBILI (RIENTRANTI TRA LE PREFERENZE ESPRESSE) O PER RECUPERARE IL PUNTEGGIO E LE RETRIBUZIONI MATURATE E NON PERCEPITE (A SEGUITO DELLA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO”), è possibile inviare un messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al numero 3661828489. Gli avvocati Esposito e Santonicola risponderanno con un vocale personalizzato.