NEL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE, COME “METTERE IN ESECUZIONE LA SENTENZA”? COME “FARSI PAGARE L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI”?

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA “PER IL PAGAMENTO DEI RICONOSCIUTI SCATTI STIPENDIALI”

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, sono un docente con più di 12 anni di servizio precario statale e ho aderito al ricorso, proposto dal vostro Studio legale, volto al riconoscimento degli scatti stipendiali

Ho ottenuto una sentenza di accoglimento, con cui il Giudice del lavoro ha accertato il mio diritto alla progressione stipendiale collegata all’effettiva anzianità maturata; il provvedimento, non essendo stato appellato, è passato in giudicato ed è poi stato notificato alle Amministrazioni coinvolte. 

Ciononostante, pur avendo vinto il ricorso, e conseguito una sentenza in senso favorevole, l’Amministrazione fa orecchie da mercante, non avendo, ad oggi, provveduto a corrispondermi le differenze retributive.

Come devo comportarmi dinanzi a questo inadempimento? Esiste uno strumento per imporre all’Amministrazione di conformarsi al disposto della sentenza?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, 

Il quesito da lei inoltrato mi consente di analizzare una situazione che coinvolge molti suoi colleghi, che versano nella medesima condizione – quasi percepita come una beffa – in cui il possesso di un pronunciamento favorevole non risulta, di per sé, sufficiente all’effettivo conseguimento del bene della vita, a causa della mancata esecuzione del dispositivo da parte dell’Amministrazione. 

Le norme di riferimento sono contenute nel Codice del processo amministrativo – in particolare articoli 112, 113, 114, 115 C.P.A. – che regolano l’azione di ottemperanza per dare luogo all’esecuzione delle sentenze, aventi carattere di definitività, innanzi alla perdurante incuria della P.A. 

Si tratta di uno strumento azionabile nel caso in cui il ricorrente vanti il possesso di una sentenza, passata in giudicato (dunque mai appellata) e notificata all’Amministrazione, la quale non abbia ottemperato – ovvero lo abbia fatto solo parzialmente – all’ordine giudiziale contenuto nel provvedimento.  

Ebbene, innanzi al silenzio della P.A., sarà possibile richiedere al Tar, territorialmente competente, di emettere una sentenza con cui “ordinare”, alla controparte ministeriale, di dare esecuzione al pronunciamento favorevole, disponendo che, in caso di ulteriore difetto di adempimento, a provvedere sarà un “Commissario ad Acta”, preventivamente nominato. 

Lo strumento dell’ottemperanza, infatti, si sostanzia in un accertamento, scevro da ogni ulteriore valutazione nel merito, operato dal giudice amministrativo, circa la sussistenza delle condizioni necessarie per far sì che la sentenza possa considerarsi “passata in giudicato” – e, pertanto, inoppugnabile – cui fa seguito la condanna dell’Amministrazione ad eseguire correttamente il dispositivo emesso dal Giudice ordinario. 

A riguardo, le segnalo una recente pronuncia del Tar Toscana – sentenza n. 00310 del 25 febbraio 2021 – attinente a questione del tutto sussumibile a quella che mi ha sottoposto. 

Trattasi di un giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza, emessa dal Tribunale di Livorno, con cui era stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla progressione economica e professionale, in virtù dei numerosi anni di servizio statale; il provvedimento, tuttavia, non veniva eseguito dal Miur. 

Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato e la notifica della sentenza livornese, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, dichiarando “l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, procedendo alle necessarie ricostruzioni di carriera e corrispondendo ai ricorrenti le somme spettanti”; il Magistrato ha,  altresì,  nominato un Commissario ad acta, incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza, in caso di perdurante inattività della P.A. 

Per ogni più mirato chiarimento sul GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA “PER IL PAGAMENTO DEI RICONOSCIUTI SCATTI STIPENDIALI”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).