È POSSIBILE OTTENERE, NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE, UNA PRONUNCIA CHE RICONOSCA IL SERVIZIO, TRAVOLTO DAL DEPENNAMENTO, AL FINE DI INSERIRLO NELLA “NUOVA” DOMANDA ATA, CON SCADENZA AL 22 APRILE 2021? 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, sono un collaboratore scolastico, già inserito nelle graduatorie di III fascia ATA 2017/20, per la provincia di Alessandria. 

Ho svolto un primo incarico nell’A.S. 2019/20, senza ricevere alcuna verifica dei titoli da parte dell’Istituto scolastico. Agli inizi dell’A.S. attualmente in corso, ho ricevuto una nuova convocazione per supplenza, con termine al 30 giugno 2021.

Purtroppo, nel mese di gennaio, sono stato depennato dalle graduatorie – per ritenuta mancanza del titolo d’accesso – con la precisazione che tutti i periodi di servizio risulteranno prestati “di fatto ma non di diritto”. In sostanza, non mi verrà riconosciuto alcun punteggio. 

Mi pare assurdo dover perdere i punti accumulati con tanti sacrifici, per una verifica dei titoli che è intervenuta molto tempo dopo l’inserimento in graduatoria! 

Esiste un rimedio legale per poter ottenere, entro il 22 aprile 2021 – termine di chiusura delle domande ATA – una pronuncia giudiziale che mi riconosca l’intero punteggio, in modo da poterlo comunque inserire nei “Titoli di servizio” del nuovo aggiornamento?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile ATA, 

Nel caso in cui, all’interno del decreto di depennamento, sia stato precisato che i periodi di servizio risulteranno prestati “di fatto ma non di diritto”, si potrà ritenere leso – con conseguente necessità dell’immediato intervento legale – il diritto soggettivo del ricorrente ai fini della collocazione nelle nuove graduatorie ATA (periodo 2021/24), per il profilo di interesse. 

Come noto, la procedura d’inserimento o di conferma nelle rinnovate graduatorie di III fascia ATA – valide per il triennio scolastico 2021/2024 – è stata avviata in data 22 marzo 2021 e si concluderà, improrogabilmente, il 22 aprile 2021. 

In assenza di un pronunciamento idoneo a consentire l’inserimento di tale servizio in graduatoria, emesso prima del 22 aprile 2021, l’ATA, al momento colpito da un provvedimento negativo – che considera il pregresso periodo lavorativo “valido di fatto e non di diritto”, per questo non computabile ai fini del punteggio – si ritroverebbe collocato “in posizione più bassa” nelle graduatorie, perdendo irrimediabilmente la chance della nomina, ai fini delle supplenze. 

Ebbene una pronuncia estremamente rapida, emessa entro la data del 22.04.2021 – termine ultimo per l’inoltro delle domande – consentirebbe agli aspiranti di aver accesso alle graduatorie per le supplenze, collocandosi nella posizione adeguata, in considerazione dei titoli e dei servizi effettivamente posseduti, attuandosi, in tale ottica, il principio meritocratico.  

In conclusione, domanderemo, nei prossimi giorni – e con le modalità che il legale potrà illustrare ai diretti interessati – “pronunce giudiziarie urgenti, ex art. 700 c.p.c.”, che possano dichiarare la validità dei punteggi maturati dai lavoratori, travolti dai decreti di depennamento, spendibili per il migliore posizionamento nelle “nuove” graduatorie ATA III fascia.

Per ogni chiarimento sui “RICORSI URGENTI ATA PER RECUPERO PUNTEGGIO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 2021/24”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).