DOPPIA SENTENZA FAVOREVOLE SUL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI, PER  INSEGNANTI PRECARI, CHE OTTENGONO DAI TRIBUNALI DI NAPOLI E MILANO IL RICALCOLO DELLA RETRIBUZIONE, IN BASE ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE MATURATA (PARLIAMO DI UN CONSISTENTE PERIODO DI PRECARIATO).

I DOCENTI AVEVANO ADERITO AL RICORSO “SCATTI STIPENDIALI-VALUTAZIONE INTEGRALE DEL SERVIZIO PRE RUOLO “, CHE LO STUDIO SANTONICOLA AND PARTNERS OGGI PROPONE IN MODO TOTALMENTE GRATUITO.

Segnaliamo il duplice caso giudiziario, napoletano e milanese, di insegnanti che, affidatisi ai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, hanno convenuto in giudizio il M.I.U.R. contro “l’inesatta valutazione del precariato”, manifestato con  plurimi contratti a termine, in virtù della mancata attribuzione del concreto incremento stipendiale, che sarebbe dovuto derivare dall’avanzamento di carriera.

Il giudice del lavoro-dott. Paolo Coppola presso il Tribunale di Napoli-con la recentissima sentenza pubblicata il 17/04/2019, accogliendo il “ricorso scatti stipendiali del docente precario graduatorie di istituto”, ha dichiarato “il  diritto della ricorrente  al riconoscimento, ai fini  giuridici ed economici, dell’anzianità  maturata in tutti i servizi non di ruolo,  con la medesima progressione professionale riconosciuta  dai C.C.N.L. comparto scuola (succedutisi nel corso del rapporto dedotto in giudizio)  al personale docente assunto a tempo indeterminato”.

Il Magistrato napoletano, aderento agli orientamenti espressi dalla Cassazione Civile e dal diritto comunitario, ha ritenuto come risulti  ingiustificato, in presenza di plurimi contratti a termine, un trattamento  retributivo che non contempli tutta l’anzianità di servizio effettivamente maturata.

Ed ancora, per il Tribunale del Lavoro Milanese, sentenza del 18.04.19 Giudice dott.ssa Saioni, alla ricorrente,  docente diplomata scuola  secondaria (per la classe  concorsuale conversazione in lingua  spagnola) con alle spalle dodici anni di precariato, assunta  ripetutamente a tempo determinato (contratti fino al termine  delle attività didattiche e, comunque, almeno 180 giorni per ogni  anno di insegnamento, oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino  al termine delle operazioni di scrutinio finale), deve essere riconosciuto “il  diritto alla ricostruzione di carriera, con la progressione economica per effetto dell’anzianità  maturata, nel corso di tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte convenuta,  a partire dall’anno scolastico 2002/2003 e sino all’anno scolastico 2017/2018, secondo le previsioni  dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo, non potendo che essere richiamati i già enunciati principi (secondo il consolidato  orientamento del Tribunale) che cristallizzano il riconoscimento dell’anzianità di servizio e il conseguente diritto alla  progressione della carriera”. Tra l’altro, non sono stati offerti argomenti idonei a dimostrare la sussistenza di ragioni obiettive,  che possano giustificare il trattamento differenziato riservato ai docenti assunti a termine, rispetto a quelli già in ruolo. La natura  “non di ruolo” del rapporto di impiego o il succedersi dei contratti di assunzione a termine, sempre nuovi e distinti, si è dimostrata,  sul punto, del tutto irrilevante”.

Si ricorda, infine, come lo studio Santonicola and partners abbia attivato il RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO SUL “RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI” , in modo totalmente gratuito, per i docenti/personale A.T.A., PRECARI e di ruolo.

PER “RICORSO GRATUITO” SI INTENDE CHE NON SARÀ RICHIESTO ALCUN ONORARIO PROFESSIONALE, NEMMENO SARANNO PRETESI PAGAMENTI FUTURI, IN CASO DI VITTORIA, O IL VERSAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE/SINDACALI.

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