La sospensione dall’insegnamento per dieci giorni è da ritenere illegittima, laddove emessa da organo incompetente, dirigente scolastico in luogo dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

Disposta la restituzione, alla ricorrente, dell’importo economico trattenuto in esecuzione del provvedimento illegittimo, oltre interessi…

A CURA DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA 

Si narra la “vicenda disciplinaredi un docente precario, insegnante di pianoforte nella scuola secondaria di primo grado, inserita nelle G.P.S. (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per la provincia di Pistoia.

Ebbene, durante il triennio 2017-2020, la professoressa, inserita nelle graduatorie per la provincia di Pavia, veniva convocata per un contratto di supplenza annuale presso un Istituto comprensivo e, a causa di un ritardo, le veniva contestato “un addebito disciplinare”, con invito a presentarsi per l’audizione difensiva presso gli uffici dell’istituto scolastico.

La docente decideva di non presenziare “personalmente” all’audizione dall’addebito disciplinare, ma, avendone facoltà, optava per la presentazione di una memoria difensiva scritta, che, tuttavia, il dirigente scolastico non considerava idonea a giustificare l’addebito. Di conseguenza, le veniva inflitta la sanzione della “sospensione dal servizio per dieci giorni…”.

La sanzione comminata, per il singolo episodio di ritardo, era ritenuta sproporzionata e illegittima. Ed allora la dipendente, affindandosi agli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha sostenuto, al cospetto della preposta Magistratura del Lavoro, che il provvedimento era nullo poichè il Dirigente Scolastico non avrebbe potuto emanarlo.

In particolare, i legali scuola Esposito Santonicola hanno richiamata, nel testo del ricorso, la normativa di riferimento per le violazioni disciplinari nelle scuole, rappresentata dall’art. 492 del D. Lgs. 297/94; la stessa prevede diverse sanzioni per il personale docente e direttivo, come la censura, la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, la destituzione. Le forme e i termini del procedimento disciplinare sono specificati dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce come per le infrazioni di minore gravità il procedimento è di competenza del responsabile della struttura, mentre per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale il procedimento è di competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso l’Ufficio scolastico regionale (e non del Dirigente Scolastico!). Inoltre, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente deve segnalare immediatamente i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Stando così le cose, il Dirigente scolastico, nella vicenda in esame, avrebbe dovuto limitarsi ad inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione astrattamente irrogabile, basandosi sulla disciplina sanzionatoria prevista dalle leggi, senza operare alcuna valutazione in merito alla gravità della violazione contestata e alla sanzione concretamente erogabile. 

Ed infatti, il Magistrato del Lavoro di Pistoia, dott. Emanuele Venzo, in piena sintonia con le tesi dello Studio Esposito Santonicola, nell’accogliere il ricorso, si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti essenziali della sentenza): “La domanda è fondata e va accolta…la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per dieci giorni, applicata alla ricorrente, è da ritenere illegittima, in quanto emessa da organo incompetente (dal dirigente scolastico e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari). Deve, quindi, essere disposto l’annullamento della sanzione impugnata con conseguente obbligo, a carico della amministrazione, di restituzione alla ricorrente dell’importo trattenuto in esecuzione del provvedimento impugnato, oltre interessi dalla trattenuta al saldo...“.

Per info in merito alle “POSSIBILI TUTELE LEGALI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI” inflitte, eventualmente, ad alunni, docenti e, più in generale, agli operatori scolastici, si inoltri WhatsApp scritto (o breve audio, no telefonate) al numero 3661828489.