ACCOGLIMENTO CAUTELARE NELLA SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA E POSSIBILE RICORSO “CON MODALITA’ ALTERNATIVE”.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono docente del comparto A.F.A.M., diplomata in pianoforte, non abilitata, in possesso dei titoli accademici idonei all’insegnamento sulla classe di concorso liceale AJ55.

Mi ritengo indebitamente estromessa dalla II fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, pur avendo presentato regolare domanda d’inserimento, in ragione dell’assunto, privo, a mio parere, di riscontro normativo, secondo il quale, ai fini della collocazione in graduatoria, dovrei possedere un servizio specifico (almeno 16 giorni), sull’insegnamento liceale.

Intanto, ho appreso che il T.A.R. Umbria, con provvedimento giudiziario di tipo cautelare, ha sospeso l’esclusione dalla II Fascia G.P.S., a beneficio di un collega privo di servizio specifico, sull’insegnamento di strumento musicale liceale che, in sostanza, si trova nella mia analoga situazione.

Posso agire al T.A.R. o al Giudice del Lavoro, al fine di domandare l’inserimento nelle prescelte graduatorie provinciali per le supplenze liceali (II fascia G.P.S.)? Su quale motivazione si fonda il ricorso?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile docente, la risposta al suo quesito è affermativa. 

Il mirato ricorso domanderà, a sua tutela, l’annullamento o la disapplicazione dei nuovi “criteri ministeriali”, riferiti alle classi di concorso “A-55” – secondaria II grado – laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (II fascia), hanno imposto il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni), sugli insegnamenti liceali.

Sarà possibile ricorrere al T.A.R., entro 60 giorni dalla pubblicazione/comunicazione dell’eventuale Decreto di esclusione dalla II Fascia G.P.S., laddove motivato dall’assenza del “servizio specifico” presso i percorsi liceali; in questo caso, si domanderà l’annullamento di tale provvedimento d’esclusione, in quanto atto ritenuto lesivo della posizione professionale dell’assistito.

Quale alternativa, sarà possibile ricorrere al Giudice del Lavoro, senza il vincolo temporale dei 60 giorni, per domandare l’accertamento del diritto del singolo docente al (re)inserimento nella graduatoria d’insegnamento, con dichiarazione del diritto soggettivo ad accedervi “senza servizio specifico”, previa disapplicazione dell’ostativa Nota Ministeriale n.1550 del 04 settembre 2020.

Chiaramente, la scelta T.A.R./GIUDICE DEL LAVORO dipenderà dalla disamina analitica del singolo caso.

QUANTO ALLA MOTIVAZIONE DEL RICORSO:

Codesti legali ritengono che, con riferimento alle classi di concorso A-55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), per accedere alla II fascia delle G.P.S. supplenze, non sia necessario possedere il servizio specifico.

Tale servizio non è previsto dal dettato normativo – Ordinanza 60/2020, istitutiva delle G.P.S. (Biennio 2020/22) – che all’articolo 4 comma 2 (disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64), nel catalogare quanti vantino il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle GPS, per le classi strumentali liceali, parla esplicitamente di soggetti “privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56”, già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia (riferite al precedente triennio 2017/20), per la specifica classe di concorso liceale o in possesso dei titoli  accademici e dei 24 crediti formativi, funzionali all’insegnamento. 

Non comparendo da nessuna parte – ai sensi dell’allegato E Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259 – la dicitura “servizio specifico”, quale requisito d’accesso alla seconda fascia G.P.S., si ritiene illegittima la Nota Ministeriale n.1550 del 04 Settembre 2020, impositiva dell’avvenuta maturazione di “almeno 16 giorni presso i licei musicali”, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia GPS (classi A-55), in quanto confliggente con l’Ordinanza 60/2020 – istitutiva delle G.P.S. (Biennio 2020/22) – e con i “criteri ministeriali”, previsti nell’allegato E Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259.

Per approfondimenti sul ricorso DOCENTI AFAM A-55 SENZA SERVIZIO SPECIFICO” – (RE)INSERIMENTO IN II FASCIA G.P.S.”, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-docenti-afam-a-55-senza-servizio-specifico-inserimento-in-seconda-fascia-gps-giudice-del-lavoro/

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