PUÒ ESSERE AVANZATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, PER L’ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE “OLTRE I 36 MESI”, ANCHE DOPO L’IMMISSIONE IN RUOLO A SEGUITO DI UN CONCORSO STRAORDINARIO?
QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA
Gentile avvocato,
Sono un docente a tempo indeterminato, reiteratamente assunto, negli anni precedenti al ruolo, con rapporti di lavoro a tempo determinato su posti “vacanti in quanto privi di titolare”, per più di 36 mesi, avendo tra l’altro stipulato tre contratti recanti scadenza 31 agosto, alle dipendenze dello stesso istituto (in totale 9 anni statali).
In particolare, ho partecipato alla procedura concorsuale straordinaria – riservata al personale docente che, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, avesse svolto, su posto comune e di sostegno, almeno tre annualità di servizio – e sono stato immesso in ruolo solo in data 01 settembre 2022.
A questo punto domando se sia possibile richiedere in giudizio “il risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi”, anche se c’è stata l’immissione in ruolo.
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile docente, le rappresento innanzitutto come, in conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5072/2016, “l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli eventualmente esclusi dall’immissione in ruolo stessa“.
Posto che ha lavorato con contratti a termine su posti vacanti per 9 anni – di cui 3 al 31 agosto con lo stesso istituto – riteniamo ravvisabile un utilizzo abusivo di dette tipologie di contratto, a partire dal raggiungimento/superamento delle 36 mensilità.
E’ pur vero che, nel settembre 2022, si è concretizzata l’immissione in ruolo, ma tanto è avvenuto a seguito di una procedura concorsuale selettiva, non sufficiente a sanare l’abuso.
Ebbene, la sua assunzione a tempo indeterminato non si pone “in relazione immediata e diretta con l’abuso dei contratti a termine”, rappresentando, diversamente il risultato del superamento di un processo di selezione meritocratica, basato sulle capacità e professionalità dimostrate.
Quanto alla procedura concorsuale a cui ha partecipato – accessibile al personale docente che, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, avesse svolto, su posto comune e di sostegno, almeno tre annualità di servizio – riteniamo che detto reclutamento straordinario non possa considerarsi quale misura governativa sanante, rispetto all’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, ergo idoneo ad escludere il diritto al risarcimento del danno.
Ed infatti, tale concorso – vedasi art. 2 del bando di cui al Decreto Direttoriale n. 510 del 2020, successivamente innovato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020 – non era riservato soltanto al personale precario, essendo aperto anche ai docenti di ruolo.
Ed ancora, il citato concorso ha prevista un’effettiva selezione basata sul merito, considerato che il mancato superamento della prova selettiva scritta (che richiedeva il raggiungimento del punteggio di almeno 56/80) comportava l’esclusione dalla procedura reclutativa, che la valutazione dei titoli poteva incidere in misura nettamente inferiore rispetto alla prova scritta (rispettivamente fino a 20 punti e fino a 80 punti), e che, comunque, la valutazione dei titoli era possibile soltanto se fosse stata superata la prova scritta.
In definitiva, si ritiene possibile domandare, al Magistrato del lavoro territorialmente competente, il risarcimento del danno subito, tradotto nel ristoro patrimoniale da compiersi in adesione alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA IN MERITO AI RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RISARCIMENTO DANNI X ABUSO DI PRECARIATO STATALE”, È POSSIBILE INOLTRARE MESSAGGIO (O AUDIO) WHATSAPP AL 366 18 28 489
Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA osserva le seguenti fasce orarie:
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