ABILITAZIONE IN ROMANIA: DAL RICORSO CONTRO IL SILENZIO “PER SBLOCCARE LA PRATICA DI OMOLOGA” ALL’OTTEMPERANZA GIUDIZIARIA, CON L’AVALLO DELLA PLENARIA…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile avvocato, nella qualità di abilitato all’estero ho presentato un’istanza al Ministero italiano – competente per il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania – che, tuttavia, non si è pronunciato sulla mia richiesta. 

A questo punto le domando: dovrei prima presentare il ricorso amministrativo “contro il silenzio” per poi agire, eventualmente, con la successiva ottemperanza giudiziaria? Cosa ha sancito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in merito al riconoscimento del diritto all’omologazione del percorso abilitante estero?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentili assistito, riepiloghiamo, brevemente, i termini della questione.

Il RICORSO CONTRO IL SILENZIO INADEMPIMENTO si pone l’obiettivo di sbloccare la pratica di omologa.

Posto che la procedura di riconoscimento, in Italia, del titolo di abilitazione conseguito in Romania (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206 del 2007), deve concludersi entro quattro mesi dal ricevimento della domanda; decorsi vanamente i termini per la conclusione del procedimento amministrativo (120 giorni), l’azione giudiziaria avverso il silenzio (ricorso al Tar Lazio) potrà essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (dei 120 giorni).

Quanto all’eventuale ottemperanza si domanderà, nel giudizio contro il citato silenzio, non solo di ordinare all’amministrazione resistente di concludere il procedimento di omologa con un provvedimento espresso, ma anche di nominare, in caso di perdurante inerzia, un commissario affinché provveda ad evadere la pratica.

Passando alla disamina dei principi di diritto elaborati in Plenaria, la sentenza n° 22 del 29 dicembre 2022 (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) ha, innanzitutto, smentita la tesi del Ministero secondo cui:

  • per ottenere l’abilitazione all’insegnamento in Romania è necessaria solo una laurea conseguita in Romania;
  • per il cittadino italiano non è sufficiente avere conseguito i corsi di formazione psico-pedagogica, dovendo intraprendere e concludere gli studi universitari in Romania. 

In sostanza, il Ministero deve valutare le istanze di riconoscimento del titolo formativo, conseguito in Romania, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno. Lo stesso Ministero valuterà poi l’equipollenza dell’attestato di formazione, utilizzando opportuni e proporzionati “metodi compensativi”, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. 

Ergo, la sentenza afferma che il Ministero competente deve verificare se e in che misura il diploma o la qualifica ottenuti in un altro Stato membro e l’esperienza acquisita in quello Stato soddisfino le condizioni per insegnare in Italia, utilizzando eventuali misure compensative appropriate.

Per accedere ai “RICORSI CONTRO IL SILENZIO PER SBLOCCARE L’ABILITAZIONE ESTERA, CONTRO IL RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGA, PER LA STIPULA DEI CONTRATTI ATTRAVERSO LE G.P.S. E PER IL RECUPERO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO”, è possibile inoltrare WhatsApp scritto o audio al 3661828489. Risponderà il legale con vocale personalizzato.