RICORSO AL T.A.R. AVVERSO L’ILLEGITTIMITÀ DEL “SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE” – C.D. SILENZIO INADEMPIMENTO – RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO, IN ITALIA, DELLA QUALIFICA OTTENUTA ALL’ESTERO (ABILITAZIONE PAESI U.E.).
È POSSIBILE PRESENTARE “UNA NUOVA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI FORMAZIONE CONSEGUITO ALL’ESTERO” (IN UN PAESE DELL’U.E.), ANCHE SE I TERMINI PER IL RICORSO CONTRO IL “SILENZIO INADEMPIMENTO” – SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE – PARI A 120 GIORNI PIÙ UN ANNO, SONO SCADUTI?
QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA
Gentile avvocato,
Attraverso il portale dedicato presentavo al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – la domanda di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania (adeverinta), ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione – che non concludeva il procedimento “entro i quattro mesi dal ricevimento della domanda” – non agivo con ricorso al T.A.R. del Lazio, avverso il silenzio inadempimento “entro un anno dalla scadenza dei 120 giorni (c.d. termine di conclusione del procedimento)”.
A questo punto, le domando se sia tecnicamente possibile iniziare “ex novo” il procedimento per far riconoscere, in Italia, il titolo abilitativo estero, presentando una nuova domanda, anche se il tempo per iscrivere il ricorso contro il silenzio amministrativo è già scaduto.
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile docente, ringraziandola per l’interessante quesito, le rappresento che, se il termine per iscrivere l’azione giudiziaria avverso il silenzio inadempimento è scaduto, è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, sussistendo “motivi giustificativi”.
Nel caso in esame, la ripresentazione della richiesta di omologa del titolo formativo rumeno potrebbe fondarsi sulle novità provenienti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, contenute nella sentenza n° 22 del 29 dicembre 2022.
Da tale autorevolissima decisione emerge “ora” come il Ministero debba valutare in concreto – ai fini del riconoscimento del titolo estero – se e in che misura il diploma o la qualifica ottenuti in un altro Stato membro UE soddisfino i requisiti per insegnare in Italia, ben potendo essere adottate misure compensative volte a sanare eventuali mancanze.
Dunque, qualora l’Amministrazione non dovesse provvedere nel termine procedimentale assegnato, l’interessato potrebbe impugnare “tempestivamente” il nuovo silenzio inadempimento, nel frattempo formatosi.
Ad ogni modo, la valutazione in merito alla sussistenza dei “motivi specifici atti a giustificare il riavvio del procedimento” non potrebbe che essere rimessa al giudice competente.
PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA IN MERITO AI RICORSI AMMINISTRATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE CONSEGUITO ALL’ESTERO – AZIONE CONTRO IL SILENZIO “ALLA LUCE DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA PLENARIA“, È POSSIBILE INOLTRARE MESSAGGIO (O AUDIO) WHATSAPP AL 366 18 28 489
Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA osserva le seguenti fasce orarie:
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