LA SUPREMA CASSAZIONE CONFERMA, PER GLI INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO CON PLURIMI CONTRATTI ANNUALI ALLE SPALLE, QUEL PIÙ EQUO TRATTAMENTO STIPENDIALE, NELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, CHE TENGA EFFETTIVAMENTE CONTO DEI SERVIZI PRE RUOLO (STATALI).

La ricostruzione di carriera operata dalle istituzioni scolastiche (procedimento che colloca il docente, immesso in ruolo, nella corretta fascia stipendiale) sistematicamente nega il riconoscimento completo della pregressa anzianità professionale, derivante dai numerosi rapporti lavorativi a termine.

Eppure, tale prassi contravviene alla normativa europea -Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE- laddove prevede il riconoscimento dell’anzianità di servizio, maturata dal personale del comparto scuola (assunto con reiterati contratti annuali), attribuendo la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.

Non è un caso che numerosi insegnanti, stipulato il contratto a tempo indeterminato, dopo aver ricevuto il decreto di ricostruzione carriera (con riconoscimento parziale della pregressa anzianità lavorativa), hanno presentato ricorso, al competente Magistrato del Lavoro, affinché detta ricostruzione fosse modificata, conseguendo esiti giudiziari favorevoli e buste paga più consistenti.

Tuttavia, la consacrazione della linea giudiziaria giunge direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 27 Dicembre 2019 (udienza 15 Ottobre 2019) Presidente dott. Giuseppe Napoletano, per la quale “l’esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine, rispetto a quelli a tempo indeterminato, viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell’anzianità di servizio”.

Nello specifico, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi allorché l’anzianità effettiva di servizio, maturata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella effettivamente conteggiata ai fini della ricostruzione di carriera, perché, in tal caso, l’attività svolta (sulla base del lavoro a termine) viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato.

A questo punto, i docenti di ruolo, che si sono visti riconoscere “solo in parte” il precariato statale, ai fini del corretto inquadramento stipendiale, potranno avviare un’azione giudiziaria per la rettifica della ricostruzione carriera e conseguente recupero delle differenze retributive/contributive.

Per info sul “RICORSO GDL RETTIFICA RICOSTRUZIONE CARRIERA- RICONOSCIMENTO PRECARIATO STATALE CON RECUPERO DIFFERENZE RETRIBUTIVE/CONTRIBUTIVE”, si inoltri WhatsApp scritto al 3661828489.

Risponderanno direttamente i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.