RICORSO URGENTE (EX ART. 700 C.P.C.) CONTRO LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER MANCATA VACCINAZIONE – GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ARCHIVIATO

AZIONE GIUDIZIARIA INDIVIDUALE CHE MIRA A PARALIZZARE “IN TEMPI RAPIDISSIMI”  LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE.

A CHI È RIVOLTO?

AL PERSONALE SCOLASTICO “NON IN REGOLA CON L’OBBLIGO VACCINALE” CHE – DOPO AVER RICEVUTO L’INVITO A PRODURRE “ENTRO 5 GIORNI” DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, NELL’IPOTESI DI MANCATO RISCONTRO – SI RITROVI SOSPESO DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (SENZA RETRIBUZIONE O ALTRO COMPENSO).

PREMESSA NORMATIVA

Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, all’articolo 2 – a partire dal 15 dicembre 2021 – ha esteso l’obbligo vaccinale anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie), al personale delle scuole non paritarie, al personale dei servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera), al personale dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, nonché al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

I Dirigenti Scolastici (e i Responsabili delle istituzioni), nei casi in cui non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, sono tenuti ad invitare i dipendenti a produrre (entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito):

a) La documentazione comprovante l’effettuata vaccinazione;

b) La documentazione comprovante l’eventuale differimento della vaccinazione;

c) Quanto attesti la possibile “esenzione vaccinale”;

d) La prenotazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dal citato invito).

Nell’ipotesi di omessa presentazione della documentazione ut supra, i responsabili, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza retribuzione, né altro compenso o emolumento.

La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione, da parte dell’interessato, al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso, mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato, che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquisiranno il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Per quale ragione È POSSIBILE PRESENTARE RICORSO?

L’obiettivo è interrogare la Magistratura del lavoro – con mirata tutela legale urgente (EX ART. 700 C.P.C.) – sulla legittimità della compressione, seppure “per un limitato arco temporale”, del diritto al lavoro (c.d. atto di sospensione del dipendente scolastico), senza che sia stata individuata da parte del datore di lavoro – anche in nome della continuità didattico/professionale –  la possibilità, già prevista per gli esenti dalla vaccinazione anti Covid 19, di espletare mansioni diverse (lavoro agile/a distanza retribuito), ovvero senza che sia stata individuata una soluzione alternativa (quale, ad esempio, la sottoposizione del dipendente al tampone molecolare).

QUANDO È POSSIBILE PROCEDERE CON IL RICORSO?

Ricevuto l’invito alla produzione, entro cinque giorni, della documentazione comprovante l’effettuata vaccinazione (o la presentazione della richiesta di vaccinazione), l’operatore scolastico inoltrerà a mezzo P.E.C. (o attraverso consegna a mano protocollata) nell’immediato – quale risposta all’istituzione scolastica di riferimento – specifica istanza (appositamente predisposta dallo studio legale e offerta in allegato) per domandare, come alternativa alla sospensione, di essere adibito al lavoro agile/a distanza.

Inoltrata la citata domanda (da custodire in vista del giudizio), il dipendente potrà procedere con il mirato ricorso.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non risulti esente);

4) Copia del documento di identità e del codice fiscale;

5) Attuale contratto di servizio alle dipendenze dell’Istituzione scolastica;

6) Copia dell’invito, proveniente dal dirigente scolastico (o responsabile dell’istituzione), volto alla produzione, entro cinque giorni, della documentazione comprovante l’effettuata vaccinazione;

7) Diffida (custodire copia della missiva d’invio e dell’attestazione di consegna PEC, ovvero del protocollo), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o attraverso consegna a mano protocollata) all’istituzione scolastica datrice di lavoro “che ha invitato alla vaccinazione”, per domandare, quale alternativa alla sospensione, di essere adibito al lavoro agile/a distanza.

N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO SOSPENSIONE, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato, 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA)

Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO SOSPENSIONE”.

COSTI DELL’AZIONE:

I COSTI DEL RICORSO AMMONTANO AD EURO 1000,00 (mille).

PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2020, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 35.240,04, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA SUL RICORSO), PARI AD EURO 259,00.

In sostanza:

– Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 35.240,04 euro lordi familiari (anno 2020) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 1000,00;

– Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 1000,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà, al tribunale competente, con pagamento F.24), per un totale di euro 1259,00.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 1000,00 (o euro 1259,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato, tassa sul ricorso).

CAUSALE: RICORSO SOSPENSIONE, NOME, COGNOME, C.F.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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