RICORSO  PER L’ACCESSO ALLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA – GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ARCHIVIATO

MIRATA AZIONE GIUDIZIARIA PER DOMANDARE “LA RIAPERTURA DELLA II FASCIA DEL PERSONALE ATA”, A BENEFICIO DI COLORO CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO “PER 30 GIORNI” NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE O NEGLI ENTI LOCALI.

A CHI È RIVOLTO?

Al personale ATA che – ai sensi del D.M. 13.12.2000 n. 430 (Regolamento per le supplenze ATA) – seppure non inserito nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e negli elenchi provinciali, ha prestato (negli ultimi tre anni scolastici) servizio a tempo determinato, nelle istituzioni scolastiche statali, paritarie (anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali), per almeno 30 giorni sul/i profilo/i professionale/i interessato/i.

PREMESSA NORMATIVA

Con l’indizione del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, profili professionali dell’area “A” e “B” del personale ATA (addetto alle aziende agrarie, assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, cuoco,  guardarobiere e  infermiere), non è stato previsto l’aggiornamento della “seconda fascia ATA”.

Ebbene, taluni aspiranti all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATAavendo prestato, negli ultimi tre anni scolastici, servizio a tempo determinato “per almeno 30 giorni” nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali (seppure non inseriti nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e negli elenchi provinciali) – hanno ritenuta illegittima la condotta del Ministero dell’Istruzione, laddove ha disposto il solo aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA (e l’aggiornamento delle sole graduatorie provinciali permanenti), sancendo la chiusura della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in assenza di un’esplicita previsione normativa, ledendosi, con ciò, il principio del legittimo affidamento, del “favor partecipationis”, di buona amministrazione e di ragionevolezza.

Per quale ragione È POSSIBILE PRESENTARE RICORSO?

Sulla questione è intervenuto il Tar della Campania (Napoli), Collegio Giudicante (presieduto dal Giudice, dott.ssa Pierina Biancofiore), che si è espresso con recentissima sentenza n. 08245 del 27 Dicembre 2021.

Il ricorso – presentato dagli aspiranti all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (con 30 giorni di servizio negli ultimi tre anni) –  è stato accolto, determinandosi di fatto, con l’annullamento degli atti ministeriali impugnati, la possibilità di inserimento nella seconda fascia ATA (a beneficio dei soli ricorrenti).

PER QUALE RAGIONE, CON IL PRESENTE RICORSO, SI PROCEDERA’ INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO PIUTTOSTO CHE AL COSPETTO DEL TAR?

Non è possibile procedere “con identico Ricorso TAR”, alla luce di termini, imposti dal codice del processo amministrativo, ormai scaduti.

Si potrà,tuttavia, avviare, la presente iniziativa giudiziaria, al cospetto della Magistratura del Lavoro che – con gli stessi poteri del TAR – in caso di accoglimento del ricorso, sancirà il diritto all’inserimento nella II Fascia ATA (per la provincia e per i profili professionali di interesse).

Di seguito gli allegati funzionali al “Ricorso ATA II FASCIA”:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non risulti esente);

4) Copia del documento di identità e del codice fiscale;

5) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e indicazione del servizio ATA (statale, paritario o alle dipendenze dell’ente locale) pari ad almeno 30 giorni;

6) Copia della “domanda online” di inserimento o aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto III fascia ATA (triennio 2021/23);

7) Estratto graduatorie di circolo e di istituto III Fascia ATA, con nominativo evidenziato in giallo, per ogni profilo ATA interessato (allegare le sole graduatorie riferite alla scuola capofila);

8) Tabella riepilogativa del/i servizio/servizi ATA prestato/i;

9) Copia dei contratti/certificati di servizio ATA, alle dipendenze delle istituzioni scolastiche statali, paritarie (o degli enti locali);

10) Diffida (custodire copia della missiva d’invio e dell’attestazione di consegna PEC, ovvero del protocollo), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o attraverso consegna a mano protocollata) all’Ufficio Scolastico della regione interessata (Ambito Territoriale della Provincia prescelta) e al Ministero dell’istruzione, per domandare l’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (per la provincia e i profili professionali interessati).

N.B.

La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA II FASCIA, nome e cognome del ricorrente; successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA)

  • Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO ATA II FASCIA”.
  • Per ogni chiarimento, sarà possibile contattare il numero fisso dello studio legale Esposito Santonicola 081 19 18 99 44 che osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.

  • Per interagire direttamente con il legale, è possibile inviare WhatsApp scritto o audio (no telefonate) al 366 18 28 489. Giungerà risposta vocale personalizzata.

COSTI DELL’AZIONE:

I COSTI DEL RICORSO AMMONTANO AD EURO 300 (trecento).

PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2021 “FAMIGLIA ANAGRAFICA” DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 35.240,04, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA SUL RICORSO), PARI AD EURO 259,00.

In sostanza:

– Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 35.240,04 euro lordi familiari (anno 2021) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 300,00;

– Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 300,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà, al tribunale competente, con pagamento F.24), per un totale di euro 559,00.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B.

L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 300,00 (o euro 559,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato, tassa sul ricorso).

CAUSALE: RICORSO ATA II FASCIA, NOME, COGNOME, C.F.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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