RICORSO “STABILIZZAZIONE PRECARI GRADUATORIE DI ISTITUTO”, CON REITERATO SERVIZIO STATALE ALLE SPALLE….

LE NUOVE POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE IN RUOLO VENGONO DALLA RECENTE“SENTENZA EUROPEA”.

Gentili lettori,

Numerosi insegnanti  (precari delle graduatorie di istituto) hanno intrapreso ricorso, con i legali Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, al cospetto delle Magistrature del Lavoro italiane, per rivendicare il diritto all’immissione in ruolo, a far data dal superamento delle tre annualità di servizio precario, “su posti non coperti da titolare”.

Costoro, utilizzati reiteratamente su “posti vacanti”, in assenza di ragioni sostitutive, stanno rappresentando ai singoli Giudici, con riferimento alla normativa europea, come l’unica misura idonea a sanzionare il ritenuto abuso dei contratti a termine sia rappresentata dalla costituzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, per effetto del superamento delle 36 mensilità di servizio alle dipendenze del MIUR”, nonché dal riconoscimento degli “scatti stipendiali”, intesi quale attribuzione , ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati.

Per tali ricorrenti, possibili buone notizie arrivano proprio dall’Europa!

E’ stata infatti depositata, da pochi giorni, la sentenza Rossato (Corte di Giustizia UE, Prima Sezione).

La controversia tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (Italia), il ricorrente ed un Conservatorio di Musica, è riferita ad una richiesta di risarcimento del danno che l’interessato asserisce di aver subito, a causa del ricorso ad una nutrita successione di contratti a tempo determinato.

Tutto nasce da una “questione pregiudiziale” sollevata, in Appello, dalla Corte di Trento, Sezione Lavoro.

Per la CURIA U.E. (sentenza C-494/17, Presidente K. Lenaerts) la questione è rilevante,  non avendo carattere ipotetico (ed essendo, di conseguenza, ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale europea).

Ebbene, il Giudicante, pur non riconoscendo il risarcimento del danno, richiama le seguenti considerazioni, affinchè possano adottarsi misure proporzionate, energiche e dissuasive, avverso gli accertati abusi di contratti a termine (si riportano estratti essenziali):  “…una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punto 70)”.

Ancora una volta, il diritto alla stabilizzazione ed all’eventuale risarcimento, potrà essere rivendicato, innanzi alle singole magistrature del lavoro, dai precari delle graduatorie di istituto (con almeno tre anni di servizio statale su posto senza titolare) che, a differenza del ricorrente Rossato, non hanno beneficiato di alcun piano straordinario di immissione in ruolo (previsto dalla legge 107/15, per i soli insegnanti, un tempo precari, collocati nelle Graduatorie ad Esaurimento).

Ed infine, come emerge da quanto espone la Corte di Giustizia Europea, per i docenti del settore pubblico, qualsiasi diritto alla stabilizzazione/risarcimento pecuniario, in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione nei contratti a tempo determinato, può essere certamente rivendicato, allorchè si prospetti un’assunzione incerta, imprevedibile o aleatoria.

Per aderire al “RICORSO STABILIZZAZIONE DOCENTI PRECARI GRADUATORIE DI ISTITUTO, CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE SU POSTO SENZA TITOLARE”  SI CLICCHI SOTTO:

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