ALLA LUCE DEL COMUNICATO PUBBLICATO SUL SITO CORTE COSTITUZIONALE.IT, RENDIAMO NOTE LE PRIME ANALISI DELLO STUDIO LEGALE, CON LA PRECISAZIONE CHE, AI FINI DI UNA DISAMINA ESAUSTIVA, SARÀ NECESSARIO ATTENDERE IL DEPOSITO DELLA SENTENZA (CON LE SPECIFICHE MOTIVAZIONI).

Quesito.

Gentile avvocato, sono un ricorrente “non abilitato” per l’accesso al F.I.T., SCUOLA Secondaria, concorso riservato (colloquio orale non selettivo) previsto dal Decreto 59/17.

Ho appena visionato il comunicato, apparso sul sito della Corte Costituzionale e, se ho ben compreso, la questione di costituzionalità, sul carattere riservato (e non aperto a tutti) del Concorso FIT Secondaria, sollevata dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata inammissibile.

A questo punto mi domando: se le procedure di reclutamento riservate sono considerate, in Italia, costituzionali, sarà possibile ottenere una riforma per stabilizzare i precari storici e coloro che abbiano dimostrato di non aver potuto partecipare ai percorsi abilitanti?

Mi sembra che il Governo non abbia più alibi, tant’è che, a poche ore dall’udienza in Corte Costituzionale, si è discusso (e si discuterà), con i sindacati, in merito ad ogni possibile sanatoria, sulla base dell’intesa preliminare sancita in data 24 aprile 2019.

Benedico l’avvenuto passaggio in Corte Costituzionale, se tanto servirà a smuovere definitivamente le acque! Tuttavia, desidero conoscere il suo parere, anche in merito al prosieguo della vertenza intrapresa.

Studio Legale Santonicola and partners (Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito).

Gentile docente,

Premettiamo che, per una disamina completa sulla “QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ”, occorrerà attendere il deposito della decisione.

Come noto, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con l’Ordinanza Madre del 03 settembre 2018 (alla quale sono seguite le ulteriori pronounce cautelari) ha trasmesso d’ufficio, alla Corte Costituzionale, gli atti dei ricorsi per l’accesso al concorso riservato, fase transitoria, rivendicato dai docenti “non abilitati all’insegnamento” della scuola secondaria.

Oggetto del contendere: La procedura riservata alle categorie dei docenti in possesso dell’abilitazione (o inseriti nella II Fascia Graduatorie di Istituto) entro il 31 maggio 2017 è conforme agli artt. 3, 51 comma 1 e 97 comma 4 Costituzione?

Per il Consiglio di Stato la questione di costituzionalità è rilevante e non manifestamente infondata, visto che, si riportano testuali parole, “la procedura concorsuale in esame appare istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla…nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall’essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari di cui si è detto, ovvero dall’avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall’avere potuto usufruire di un PAS, legato quest’ultimo, come pure si è detto, ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all’avere o no prestato servizio come docente precario. Per le stesse ragioni, ovvero la selezione degli aventi titolo in base a criterio sostanzialmente casuale, non è garantito il rispetto del criterio del merito“.

Come si è espressa, a questo punto, la Corte Costituzionale?

In data 07 maggio 2019, l’Organo Costituzionale ha reso noto, con comunicato stampa, di ritenere “inammissibile la questione relativa al carattere riservato e non aperto a tutti della procedura concorsuale per difetto di rilevanza”.

Cosa vuol dire?

Per “rilevanza costituzionale” si intende che  la norma contestata (nel caso in esame il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, attuativo della Buona Scuola), con possibili profili di incostituzionalità, deve risultare, secondo la Corte, necessaria ai fini della decisione del processo principale (per intenderci, il ricorso che domanda la partecipazione al colloquio orale non selettivo ed il ruolo semplificato). Tale rilevanza, a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, non è, al momento, ravvisata dalla Corte Costituzionale.

Per quali ragioni la questione costituzionale non è ritenuta rilevante?

Occorre attendere il deposito delle motivazioni, al fine di fornire risposta.

Ed ora, quali conseguenze sui ricorsi pendenti?

Gli atti giudiziari ritornano alla Magistratura Amministrativa. NON SI DIMENTICHI, INFATTI, CHE SIAMO SOLO NELLA “FASE GIUDIZIARIA CAUTELARE”, RAGION PER CUI LE VERTENZE, CONCERNENTI L’ACCESSO AL TRANSITORIO-CONCORSO RISERVATO, SCUOLA SECONDARIA, PROSEGUIRANNO NEL MERITO, ANCHE IN VIRTÙ DEI “MOTIVI AGGIUNTI” NEL FRATTEMPO PRESENTATI.

A tanto, si aggiunga che la Magistratura Amministrativa (Consiglio di Stato) potrebbe “riformulare il quesito di costituzionalità che appariva rilevante-e non è stato ritenuto tale dalla Corte Costituzionale-presentandolo, eventualmente, con contenuti diversi”.

Si riporta, per mero tuziorismo, la definizione tecnica di rilevanza, con il riferimento normativo: presupposta dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 («nel corso di un giudizio»), si ritiene sussistente, ai sensi della legge n. 87 del 1953, “quando il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”.

E per avere notizie sulle singole categorie di ricorsi?

GLI AGGIORNAMENTI ARRIVERANNO, COME SEMPRE, A MEZZO E-MAIL.

Tuttavia, considerato che:

  • i giudizi sono stati suddivisi in specifiche tipologie, al fine di evitare i calderoni giudiziari;
  • taluni ricorrenti, ammessi con riserva al colloquio orale non selettivo, hanno pure sostenuto le prove d’esame;
  • altri docenti attendono le calendarizzazioni, avendo comunicato i nominativi agli Uffici Scolastici Regionali;

SI POTRANNO RICHIEDERE I CHIARIMENTI SPECIFICI, INOLTRANDO WHATSAPP SCRITTO AL CELL. 3661828489 (NUMERO NON UTILIZZABILE PER LE TELEFONATE), RICEVENDO, IN TAL MODO, LA RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE (NEI GIORNI FISIOLOGICI E NECESSARI PER LO SCORRIMENTO DEI NUMEROSI QUESITI).