ISTRUZIONI OPERATIVE:
RICORSO “STABILIZZAZIONE DEL DOCENTE SPECIALIZZATO, PER SUPERAMENTO CORSO-CONCORSO T.F.A. SOSTEGNO”
GIUDICE DEL LAVORO, RIVENDICATO DIRITTO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO.
RICORSO ARCHIVIATO
AZIONE GIUDIZIARIA INNANZI ALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, CHE MIRA AD OTTENERE UN PRONUNCIAMENTO SUL DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE PER IL POSTO DI SOSTEGNO (GRADO D’ISTRUZIONE INTERESSATO), AVENDO, L’INSEGNANTE SPECIALIZZATO, GIA’ SUPERATO PROVE SELETTIVE RITENUTE A TUTTI GLI EFFETTI CONCORSUALI.
A CHI È RIVOLTA?
Ai DOCENTI SPECIALIZZATI, IN QUANTO:
- HANNO SOSTENUTO E SUPERATO LE PROVE SELETTIVE D’ACCESSO AL CORSO-CONCORSO TFA SOSTEGNO;
- HANNO AFFRONTATO IL COLLOQUIO D’ESAME FINALE, CONSEGUENDO, A TUTTI GLI EFFETTI, IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO.
OBIETTIVO PRINCIPALE DEL RICORSO:
STABILIZZAZIONE LAVORATIVA, CON CONSEGUENTE INQUADRAMENTO, AI FINI DELL’IMMISSIONE IN RUOLO, PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, CHE SARA’ PRESCELTO CON APPOSITA ISTANZA.
su quale MOTIVAZIONE si fonda il ricorso GDL “STABILIZZAZIONE DEL DOCENTE SPECIALIZZATO, AVENDO SUPERATO IL CORSO-CONCORSO T.F.A. SOSTEGNO”?
Si argomenterà, nella sede giudiziaria, sul valore concorsuale delle prove d’accesso al T.F.A. (preselettiva, scritta e orale) e dell’esame selettivo di fine corso, ritenuto idoneo a legittimare la stabilizzazione lavorativa, con conseguente inquadramento, ai fini dell’immissione in ruolo, presso l’Ufficio Scolastico Regionale che sarà prescelto con apposita istanza.
Sempre in merito al ritenuto “valore concorsuale delle prove T.F.A. sostegno”, la nostra interpretazione propone che vada indirettamente ricavato dal D.M. 92/2019 (Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno) che, all’art. 3 lett. B, nel disciplinare i requisiti d’accesso per i percorsi di specializzazione sul sostegno (per la scuola secondaria di primo e secondo grado) richiama quell’art. 5 del decreto legislativo n. 59/2017, specificamente riferito ai requisiti d’accesso “concorsuali”.
Posto che i requisiti per accedere al T.F.A. sostegno sono cristallizzati in una normativa – decreto legislativo n. 59/2017 – disciplinante i titoli di partecipazione ai concorsi, se ne può dedurre l’implicita equiparazione della selezione T.F.A. sostegno ad un vero e proprio concorso/reclutamento.
Per non parlare delle palesi similitudini tra le materie oggetto delle prove d’accesso al corso specializzante e quelle previste per il concorso ordinario e straordinario sostegno.
PARLIAMO DI “ricorso mirato”, veste giudiziaria appositamente ricamata sul singolo caso (no CALDERONI GIUDIZIARI).
dove sara’ presentato il ricorso?
Presso il Giudice del Lavoro, territorialmente competente in base all’ultima sede di servizio statale. Allorché manchi detto servizio, ai fini dell’individuazione del giudice competente, saranno utilizzati gli ulteriori criteri previsti dal codice di procedura civile, che potranno essere illustrati al ricorrente, direttamente dal legale, con interlocuzione Whatsapp (messaggio al 3661828489).
I COSTI DELL’AZIONE GIUDIZIARIA.
L’IMPORTO PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO (RICORSO MIRATO, NO COLLETTIVO) AMMONTA AD EURO 500,00, PER COLORO CHE RISULTANO ESENTI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA SUL RICORSO), RIENTRANDO NELLA FASCIA DI REDDITO COMPLESSIVA FAMILIARE (“FAMIGLIA ANAGRAFICA”), PER L’ANNO 2020, INFERIORE AD EURO 34.481,46.
PER COLORO IL CUI REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2020, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, RISULTA PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 34.481,46, AL COSTO DEL RICORSO, PARI AD EURO 500,00, ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA) PARI AD EURO 259,00, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 759,00.
In sostanza:
- Coloro che non raggiungono la soglia dei 34.481,46 euro lordi familiari (anno 2020), corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 500,00.
- Diversamente, coloro che raggiungono la citata soglia, corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà al tribunale competente con pagamento F. 24), per un totale di euro 759,00.
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi raggiunga la soglia reddituale);
4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio, eventuali anni d’insegnamento e avvenuto superamento del TFA sostegno;
5) Copia della diffida (missiva di invio e ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo PEC, consigliata, o raccomandata con ricevuta di ritorno, che potrà essere inviata allo studio legale anche in seguito), all’attenzione del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale; quest’ultimo inteso come Regione dove si intende essere stabilizzati;
6) Attestato di specializzazione sul sostegno, rilasciato dall’Università;
7) Estratto telematico dal quale si ricava l’inserimento nelle graduatorie provinciali (GPS) per gli insegnamenti interessati (materia o sostegno);
8) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;
9) Se posseduti, copia dei contratti di docenza statale sul sostegno, anche maturati “senza specializzazione”;
10) Ultimo contratto di docenza statale (su sostegno o posto comune), allorché sia stato maturato almeno un servizio;
11) Copia del bonifico di euro 500,00 o 759,00 alle coordinate sotto indicate.
Il tutto, debitamente compilato, dovrà essere prima allegato, in formato pdf, al seguente indirizzo e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “STABILIZZAZIONE DOCENTE SPECIALIZZATO T.F.A. SOSTEGNO-NOME E COGNOME”, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia (NA).
Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “STABILIZZAZIONE DOCENTE SPECIALIZZATO T.F.A. SOSTEGNO”.
Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).
L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
PER ALTRI CHIARIMENTI E PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO (o breve audio, no telefonate) AL CELL. 3661828489.
QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E A MEZZO PLICO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI MANDATI.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 500,00 (o euro 759,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato, che il legale acquisterà con pagamento online F.24) CAUSALE: STABILIZZAZIONE T.F.A. SOSTEGNO, NOME, COGNOME, C.F
Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.