NUOVO RICORSO AMMINISTRATIVO (AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) “ABILITAZIONE 180X3”. RINNOVATA TUTELA GIUDIZIARIA, PROPOSTA DAI LEGALI ESPOSITOSANTONICOLA, PER I DOCENTI “180 PER 3” CON SERVIZIO STATALE, ALMENO TRIENNALE, SU MATERIA O SOSTEGNO, SU CLASSI, ANCHE DIVERSE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA, PER DOMANDARE L’INSERIMENTO NELLE “NUOVE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI”, I FASCIA G.P.S. e II FASCIA G.I.

RICORSO ARCHIVIATO

Gentili docenti,

Con la sentenza n. 4167, emessa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, in data 30.06.2020, pur nell’ambito di contenzioso che domandava l’accesso ai concorsi, ex art. 1 co. 110 della L. n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a beneficio dei “non abilitati”, i Giudicanti hanno precisato (estratto pronuncia ritenuto essenziale): “Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (cd. Sentenza Mascolo) …Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…”.

Tra l’altro, il G.D.L. di Monza, dott.ssa Sommariva, seppure in riferimento ad un ricorso urgente relativo al ritenuto valore abilitante dei 24 C.F.U., patrocinato dallo Studio EspositoSantonicola, con ordinanza, ha argomentato (estratto pronuncia): “Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”. E ancora (altro estratto) “le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi…”.

Da ultimo, il Giudice del Lavoro di Siena, dott. Cammarosano, con recentissima ordinanza resa a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ha precisato (estratto pronuncia riferito al contenzioso, patrocinato dallo studio legale EspositoSantonicola, sul ritenuto valore abilitante dei 24 CFU/CFA): “Dubbia è, infine, la tenuta stessa del concetto di abilitazione, alla luce delle fonti euro unitarie… Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all’insegnamento, senza limitazioni, sulla base dei più riferimenti normativi anche primari trascorsi sin qui in rassegna”.

STANDO COSÌ LE COSE, SI RITIENE GIURIDICAMENTE POSSIBILE ATTUARE UNA STRATEGIA -PER I DOCENTI  180 X 3, CON REITERATO SERVIZIO STATALE, FINALIZZATA A “RITORNARE IN CONSIGLIO DI STATO, SE NECESSARIO”, SOTTOPONENDO IL SEGUENTE QUESITO: “SE L’AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DIDATTICA, PRESSO LE SCUOLE STATALI, PER OLTRE TRE ANNI, È STATO CONSIDERATO, DAL C.D.S., TITOLO EQUIPARABILE ALL’ABILITAZIONE, PER QUAL RAGIONE I DOCENTI CON TRE E PIÙ ANNI DI SERVIZIO NON DOVREBBERO ACCEDERE ALLE FUTURE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI?

A CHI È RIVOLTA LA TUTELA GIUDIZIARIA?

  • AI DOCENTI PRECARI, CON SERVIZIO ALMENO TRIENNALE SVOLTO NELLE SCUOLE SECONDARIE STATALI CHE, “ATTRAVERSO UN RICORSO EX NOVO”, VOGLIANO IMPUGNARE, PATROCINATI DALLO STUDIO LEGALE ESPOSITOSANTONICOLA, L’AGGIORNAMENTO DELLE PROVINCIALIZZATE GRADUATORIE D’ISTITUTO.

OBIETTIVO:

OTTENERE L’ABILITAZIONE ALLA DOCENZA IN VIRTU’ DEL REITERATO SERVIZIO STATALE, CON DIRITTO ALL’INSERIMENTO IN TUTTE LE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI (I FASCIA G.P.S./II FASCIA G.I.), NONCHE’ ALLA SPENDIBILITA’ DELL’ABILITAZIONE AI FINI CONCORSUALI.

COSTI DELL’AZIONE:

L’importo, per il primo grado di giudizio, ammonta ad euro 100,00.

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

ADESIONI ATTIVE FINO AL 30 OTTOBRE 2020.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

  1. Procura alle liti in duplice copia, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
  2. La Scheda Ricorrente in autocertificazione (per indicare la condizione soggettiva del docente);
  3. Copia informativa sulla privacy;
  4. Copia dei contratti stipulati presso la scuola secondaria statale;
  5. Copia del documento di riconoscimento+ codice fiscale;
  6. Copia della Diffida (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ambito Territoriale Provinciale e ad almeno una delle 20 scuole della stessa provincia, prescelte ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto, per domandare l’inserimento nelle G.P.S. e nelle graduatorie di istituto “riservate agli abilitati”. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inoltrate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, Diffida 180X3 Amministrativo (contenente il documento in allegato pdf);
  7. Copia del bonifico di euro 100,00 alle coordinate sotto indicate.

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima inoltrato, in formato pdf, al seguente indirizzo e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “NUOVO RICORSO PDR ABILITAZIONE 180X3, NOME, COGNOME”, successivamente spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola/Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 100,00

CAUSALE: “RICORSO PDR ABILITAZIONE 180X3, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

Precisazione:

  • Nella causale del bonifico indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento);
  • La presente azione non si ritiene incompatibile con eventuali, parallele pendenze giudiziarie innanzi al Magistrato del Lavoro. Diversamente, si considera incompatibile con eventuale e identico ricorso avviato al cospetto del T.A.R. Lazio;
  • Questo studio declina ogni responsabilità, in merito al mancato inserimento nel ricorso, qualora la documentazione non dovesse giungere, via e-mail e in plico cartaceo, entro i termini stabiliti o nel caso in cui non siano rispettate le procedure previste, nella presente informativa, riservandosi l’accettazione dei vostri mandati.
  • È possibile inoltrare un messaggio Whatsapp scritto al 3661828489 (no telefonate), per ricevere risposta vocale diretta dai legali. In alternativa, è attivo il numero fisso dello studio legale “081 19 18 99 44”, nelle seguenti fasce orarie:
  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.

N.B. ulteriori istruzioni/strategie processuali saranno rese note dal legale a mezzo e-mail.

L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a nessuna Associazione/Sindacato.

Le istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.