RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA “PER DOMANDARE L’ACCESSO AL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO A.S. 2021/2022 – DECRETO SOSTEGNI BIS – DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, INSERITI NELLA II FASCIA G.P.S.”
A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?
AI DOCENTI (SCUOLA SECONDARIA) – INSERITI NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (PER I POSTI COMUNI O DI SOSTEGNO) – AI QUALI È PRECLUSA LA PARTECIPAZIONE AL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, A.S. 2021/2022.
OBIETTIVO DEL RICORSO:
POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L’IMMISSIONE IN RUOLO, ATTRAVERSO UNA RIMODULATA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PREVISTA, DAL DECRETO SOSTEGNI BIS, PER IL SOLO A.S. 2021/2022.
RICORSO ARCHIVIATO.
BREVE PREMESSA
Approvato il Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106), è stato sancito – con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 ed “in via straordinaria” – l’avvio di una nuova fase di reclutamento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, che residuano dopo le precedenti immissioni in ruolo.
DESCRIVIAMO, BREVEMENTE, L’ITER DI ASSUNZIONE, PREVISTO DALL’ARTICOLO 59 (CITATO “DECRETO SOSTEGNI BIS”, COME DA ULTIMO MODIFICATO):
- Il reclutamento è rivolto ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi I Fascia G.P.S.;
- Gli interessati stipuleranno, innanzitutto, un contratto a tempo determinato “esclusivamente nella provincia”, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali o negli elenchi aggiuntivi;
- Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia con riferimento alla quale risultano iscritti in prima fascia GPS);
- Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d’idoneità;
- In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui avrà prestato servizio a tempo determinato;
- La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporterà la possibilità di reiterarlo;
- Il giudizio negativo, relativo alla prova disciplinare, comporterà la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto;
- Le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – momento dell’avvio del nuovo “reclutamento vincolato alla provincia d’inserimento in G.P.S.” – sono disciplinate con un nuovo Decreto del Ministro dell’Istruzione.
PER QUALE MOTIVO SI PROPONE IL RICORSO AMMINISTRATIVO “AVVERSO L’ESCLUSIONE CONCORSUALE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, INSERITI IN SECONDA FASCIA GPS”?
PER DOMANDARE UNA “RIMODULAZIONE DEL CITATO RECLUTAMENTO”, CHE CONSENTA – ANCHE AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA “NON COLLOCATI IN I FASCIA GPS” – DI POTER ASPIRARE ALL’IMMISSIONE IN RUOLO STRAORDINARIA.
RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO:
ISOLIAMO IL SEGUENTE DATO NORMATIVO: ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, RICHIAMATO NEL DECRETO SOSTEGNI BIS.
COSA RECITA? DETTO ARTICOLO 4 PARLA DELLE SUPPLENZE; IL COMMA 6 BIS È STATO RECENTEMENTE INSERITO, PER GARANTIRE LA COPERTURA DI CATTEDRE E POSTI DI INSEGNAMENTO, MEDIANTE LE SUPPLENZE (SU POSTI VACANTI E NON), ATTRAVERSO LE NUOVE “GRADUATORIE PROVINCIALI”, DISTINTE PER POSTO E CLASSE DI CONCORSO…
I LETTORI POTRANNO NOTARE CHE TALE NORMATIVA DI SETTORE, NEL CONSENTIRE, ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, DI ATTINGERE IL PERSONALE DOCENTE DALLE G.P.S., AI FINI DELLE SUPPLENZE, NON PONE ALCUNA SPECIFICA DISTINZIONE TRA PRIMA E SECONDA FASCIA. INSOMMA, NELL’ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, SI PARLA DI GRADUATORIE PROVINCIALI, RISULTANDO INDIFFERENTE CHE SIANO DI PRIMA O SECONDA FASCIA.
COSA STIAMO CERCANDO DI DIMOSTRARE?
- SE IL SISTEMA SCOLASTICO CONSENTE, AL PERSONALE PRECARIO, DI LAVORARE SULL’INSEGNAMENTO CON CHIAMATA “INDISTINTAMENTE DA PRIMA O SECONDA FASCIA GPS” (L’ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 PARLA GENERICAMENTE DI GRADUATORIE PROVINCIALI);
- SE LO STESSO DECRETO SOSTEGNI BIS (ARTICOLO 59, COMMA 4, DECRETO LEGGE DEL 25/05/2021 N. 73), NEL PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI FAR ACCEDERE “ALLE IMMISSIONI IN RUOLO”, PARLA DELL’INCLUSIONE DEGLI ASPIRANTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE… DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 (NORMATIVA CHE NON PONE DISTINZIONI TRA PRIMA E SECONDA FASCIA GPS);
- ERGO, PER QUALE RAGIONE “COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMA” IL LEGISLATORE HA INTESO IMPORRE QUEL PALETTO PRECLUSIVO AL RECLUTAMENTO – OBBLIGO DI INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS – PER I DOCENTI DELLA SECONDARIA, INCLUSI IN SECONDA FASCIA GPS, PUR POTENDO SVOLGERE COSTORO (AL PARI DEI COLLEGHI DI PRIMA FASCIA) MANSIONI DI IDENTICA QUALITÀ, SU POSTI ANCHE “VACANTI E DISPONIBILI”?
- NEMMENO SI ECCEPISCA CHE L’ESCLUSIONE DEI DOCENTI DI SECONDA FASCIA G.P.S., DAL RECLUTAMENTO PER CUI SARÀ RICORSO, SIA DIPESA DALLA MANCANZA DEL POSSESSO D’ABILITAZIONE, POSTO CHE LA LETTERA DELLA NORMA – DECRETO SOSTEGNI BIS (ART. 59 COMMA 4) – NON RICHIEDE IL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE, PER L’ACCESSO AL NUOVO PIANO D’ASSUNZIONE, MA LA CONTESTATA COLLOCAZIONE IN PRIMA FASCIA GPS (PUR RICHIAMANDO, LA STESSA, IL CITATO ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, CHE NON PREVEDE DIFFERENZA ALCUNA TRA I E II FASCIA GPS). DI FREQUENTE ACCADE CHE SI POSSA ESSERE “GIUDIZIALMENTE COLLOCATI IN I FASCIA G.P.S., ANCHE A TITOLO DEFINITIVO, PUR IN ASSENZA DI ABILITAZIONE MATURATA CON T.F.A., P.A.S. O SSIS”. NON È UN CASO CHE QUANDO IL LEGISLATORE SCOLASTICO HA IMPOSTO L’ABILITAZIONE, AI FINI DELL’ACCESSO CONCORSUALE, LO HA ESPLICITATO IN NORMATIVA (ANCHE CON RIFERIMENTO AI RECLUTAMENTI STRAORDINARI); SI VEDA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA “FASE TRANSITORIA”, CONCORSO RISERVATO NON SELETTIVO, RIVOLTO AI SOLI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, ABILITATI ENTRO IL 31 MAGGIO 2017, EX ART. 17 COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 59/17.
I COSTI DEL “RICORSO SOSTEGNI BIS – CONCORSO STRAORDINARIO 2021/22 – PER ACCESSO DALLA SECONDA FASCIA GPS, SCUOLA SECONDARIA”.
AMMONTANO AD EURO 100,00 (CENTO), PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
N.B. L’eventuale appello in Consiglio di Stato, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.
DI SEGUITO GLI ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO:
1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
3) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente;
4) Copia della domanda/diffida per la partecipazione al reclutamento straordinario, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) alla sede del Ministero dell’Istruzione. Si prega di custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, “Diffida concorso straordinario 2021/22” (contenente il documento in allegato pdf);
5) Copia del documento di identità e del codice fiscale;
6) Copia Bonifico di euro 100,00 alle coordinate sotto indicate.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 100,00.
CAUSALE: RICORSO CONCORSO 2021/22, NOME, COGNOME, C.F.
N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO CONCORSO 2021/22“, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).
Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO CONCORSO 2021/22”.
Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).
N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.
OGNI ALTRO DETTAGLIO, IN MERITO ALLE STRATEGIE SOTTESE ALL’INIZIATIVA LEGALE, SARÀ RESO NOTO, DAGLI AVVOCATI, A MEZZO E-MAIL.
Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.