RICORSO PER ABILITATI/SPECIALIZZATI ESTERO “IN ATTESA DELL’OMOLOGA”, FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO IN I FASCIA G.P.S – GIUDICE DEL LAVORO.

TUTELA LEGALE RIVOLTA AI DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE ESTERO (PAESI UNIONE EUROPEA) “ENTRO FINE LUGLIO 2021”, AVENDO ALTRESÌ DOMANDATO:

  1. L’INSERIMENTO NEGLI “ELENCHI AGGIUNTIVI ALLA PRIMA FASCIA GPS”;
  • IL RICONOSCIMENTO/OMOLOGA DEL TITOLO ABILITATIVO ESTERO ALLA COMPETENTE DIREZIONE GENERALE MINISTERIALE (ENTRO FINE LUGLIO 2021).

…E, A SEGUITO DELLA RIPUBBLICAZIONE DELLE G.P.S. (E DELL’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA), SI SON VISTI COMMINARE I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DAGLI “ELENCHI AGGIUNTIVI DI I FASCIA” (O COMUNQUE NON SONO STATI INSERITI).

OBIETTIVO:

INSERIMENTO NELLA I FASCIA G.P.S., POSTI COMUNI O DI SOSTEGNO

PARLIAMO DI UN INSERIMENTO DA SUBITO SPENDIBILE – IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO – PER LE MIGLIORI CHANCES OCCUPAZIONALI, DERIVANTI DA NOMINE “DALLE SUPERIORI GRADUATORIE DEGLI ABILITATI”.

RICORSO ARCHIVIATO.

MIRATA AZIONE GIUDIZIARIA CHE PUNTA AD OTTENERE UN PRONUNCIAMENTO SUL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLE “GRADUATORIE DEGLI ABILITATI”, IN CONSIDERAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DI “ELENCHI AGGIUNTIVI ALLA I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)”, PER QUANTI HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE ESTERA ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 (AVENDO RICHIESTO L’OMOLOGA ALLA COMPETENTE DIREZIONE GENERALE MINISTERIALE).

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?

AI POSSESSORI DI ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE ESTERA, NON ANCORA OMOLOGATA (CON ISTANZA DI RICONOSCIMENTO INOLTRATA, ALLA COMPETENTE DIREZIONE MINISTERIALE, ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO IN G.P.S. PRIMA FASCIA “ELENCHI AGGIUNTIVI”).

PRECISAZIONI

POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA:

  • I DOCENTI SENZA PREGRESSO SERVIZIO;
  • QUANTI NON RISULTINO COLLOCATI IN NESSUNA GRADUATORIA (VOLENDOSI INSERIRE, EX NOVO, NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLA PRIMA FASCIA G.P.S.).

BREVE PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (articolo 1 comma 1) ha prevista la possibilità – per i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio 2021 – di richiedere l’inserimento in un “elenco aggiuntivo alle G.P.S. prima fascia” (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) cui si attinge, prioritariamente, ai fini delle supplenze, rispetto alle G.P.S. di seconda fascia e alle G.I. di terza fascia.

L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (istitutiva delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze), all’articolo 10 comma 1, già prevedeva – per i soggetti che avessero acquisito il titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno “entro luglio 2021” – la possibilità di richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia.

Ed ancora, la Circolare Ministeriale recante n. 25089 del 06 agosto 2021 – contenente istruzioni ed indicazioni operative, in materia di supplenze, al personale docente per l’anno scolastico 2021/22 – ricorda come, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106), “in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo…sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze…o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Ebbene, relativamente ai titoli di abilitazione o specializzazione all’insegnamento, conseguiti all’estero e non ancora omologati in Italia, una grave problematica sta affliggendo quanti – pur avendo inviato la  domanda di riconoscimento alla competente Direzione generale  ministeriale, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento in graduatoria – a seguito della ripubblicazione delle G.P.S. (e dell’esame della documentazione prodotta), si son visti comminare il provvedimento di esclusione dagli “elenchi aggiuntivi di I Fascia”.

Tanto è avvenuto sulla base dell’assunto ministeriale, oggetto di contestazione, per il quale – nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto – possono domandare l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) i soli soggetti, con abilitazione/specializzazione estera, che abbiano ricevuto, entro fine luglio 2021, l’effettivo riconoscimento del titolo dal M.I./M.U.R..

Eppure l’Ordinanza Ministeriale Madre n. 60/2020che ha materialmente istituito, lo scorso anno, le graduatorie provinciali per le supplenze – dalla quale sono promanati gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia – all’art. 7 comma 4 lett. E, ha statuito che qualora il titolo di accesso (in graduatoria), conseguito all’estero, sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre semplicemente dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale del competente ministero, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, per poter essere iscritti in graduatoria “con riserva di riconoscimento del titolo”.

MOTIVAZIONI SULLE QUALI SI FONDA IL RICORSO.

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nel ritenere discriminante che,

A) Da un lato, con O.M. 60/2020, è stato consentito (lo scorso anno) ai possessori di abilitazione/specializzazione estera, non ancora omologata (con istanza di riconoscimento inoltrata entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento in G.P.S.), di collocarsi “quanto meno con riserva” in G.P.S. prima fascia;

B)  Dall’altro, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (art  1 comma 1 e art. 2 comma 1), è stato inspiegabilmente impedito, ai neo abilitati/specializzati all’estero (entro fine luglio 2021), l’inserimento con riserva nell’elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto), per la semplice circostanza che il “titolo abilitante europeo”, pur in presenza della domanda di riconoscimento, non risulta ancora validato in Italia;

Propongono una specifica iniziativa giudiziaria, per domandare la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (costitutivo degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in attuazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60), nella parte in cui, all’ art 1 comma 1 e art. 2 comma 1, non consente, ai possessori di abilitazione o specializzazione estera “in attesa dell’omologa” (per tempistiche burocratiche certamente non imputabili ai lavoratori che, intanto, hanno presentato apposita istanza di riconoscimento, entro il termine per la presentazione della domanda d’inserimento in G.P.S.) di collocarsi “con riserva” nelle G.P.S. prima fascia, elenchi aggiuntivi.

L’impugnata disposizione – Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021, art 1 comma 1 e art. 2 comma 1 – contrasta, infatti, con l’ O.M. 60/2020, istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze, laddove prevede – all’art. 7 comma 4 lett. E – l’inclusione “con riserva” in I Fascia G.P.S. per quanti abbiano domandato,alla Direzione generale competente, l’omologa del titolo abilitativo estero,entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento.

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?

PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO, TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RAGIONE DELL’ULTIMA SEDE DI SERVIZIO STATALE.

ALLORCHÉ MANCHI UN SERVIZIO STATALE, SARANNO UTILIZZATI I DIVERSI CRITERI, INDIVIDUATI DAL CODICE DEL PROCESSO CIVILE, PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE, CHE POTRANNO ESSERE ILLUSTRATI, AL RICORRENTE, DIRETTAMENTE DAL LEGALE, CON INTERLOCUZIONE WHATSAPP (MESSAGGI AL 366 18 28 489).

IMPORTANTI PRECISAZIONI:

  • PARLIAMO DI “ricorsi mirati” (no CALDERONI GIUDIZIARI);
  • GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DEI SINGOLI MAGISTRATI DEL LAVORO, NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO, NON SONO VINCOLATI DA QUELLI PROVENIENTI DAI RICORSI NELLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R., CONSIGLIO DI STATO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA). QUESTI ULTIMI, IN NUMEROSI CASI, DERIVANO, NEL DIRITTO SCOLASTICO, DA AZIONI GIUDIZIARIE COLLETTIVE.

I COSTI DELL’AZIONE GIUDIZIARIA:

I COSTI DEL “RICORSO MIRATO (GIUDICE DEL LAVORO) “ABILITATI O SPECIALIZZATI ESTERO, IN ATTESA D’OMOLOGA DEL TITOLO, PER INSERIMENTO I FASCIA GPS (ELENCHI AGGIUNTIVI)”.

AMMONTANO AD EURO 500,00 (cinquecento).

PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2020, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 35.240,04, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA SUL RICORSO), PARI AD EURO 259,00.

In sostanza:

– Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 35.240,04 euro lordi familiari (anno 2020) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 500,00;

– Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà, al tribunale competente, con pagamento F.24), per un totale di euro 759,00.

N.B. L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;

2) Modulo di autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);

4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con specifica sull’abilitazione o sulla specializzazione estera “in fase di omologa”;

5) Copia della documentazione attestante il conseguimento dell’abilitazione/specializzazione estera;

6) Copia della domanda di omologa, inviata al competente Ministero Italiano (M.I. o M.U.R.) e diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo abilitante/specializzante conseguito all’estero;

7) Copia della domanda di inserimento in prima fascia GPS “elenchi aggiuntivi”, nell’attesa dell’omologa del titolo estero;

8) Copia del/i provvedimento/i di esclusione dagli “elenchi aggiuntivi di I Fascia G.P.S”, laddove comminato/i;

9) Copia dei titoli di studio (Laurea/Diploma o percorsi equipollenti/equiparati), idonei per l’inserimento nelle G.P.S./graduatorie di istituto;

10) Ultimo contratto di docenza, esclusivamente alle dipendenze dell’Istituzione scolastica Statale (per chi abbia svolto un servizio statale);

11) Estratto dal quale si ricava l’eventuale inserzione “provvisoria” del docente nelle G.P.S. I Fascia “elenchi aggiuntivi”, prima di subire il depennamento e/o estratto graduatorie, attestante la collocazione nella seconda fascia GPS;

12) Copia degli eventuali provvedimenti giudiziari nominativi favorevoli, contro gli atti ministeriali che hanno disconosciuto il diritto all’omologa del titolo abilitativo estero;

13) Diffida (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ambito Territoriale Provinciale (e per conoscenza al Ministero dell’Istruzione), per contestare l’esclusione dalle G.P.S. I Fascia “Elenchi Aggiuntivi”, o comunque per domandare l’inserimento in dette graduatorie. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, “Diffida abilitati estero prima fascia GPS elenchi aggiuntivi” (contenente il documento in allegato pdf);

14)Copia del documento di identità e del codice fiscale;

15) Estratto bonifico pagamento ricorso.

N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO I FASCIA AGGIUNTIVA GPS ABILITATI ESTERO”, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). 

Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO I FASCIA AGGIUNTIVA GPS ABILITATI ESTERO”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

Ulteriori comunicazioni/strategie saranno rese note dai legali, a mezzo e-mail. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, s’inoltri messaggio scritto o breve audio WhatsApp (no telefonate) al numero 366 18 28 489. Replicherà il legale, entro pochi giorni, con vocale personalizzato.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 500,00 (o euro 759,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato, tassa sul ricorso).

CAUSALE: RICORSO ABILITATI ESTERO GPS, NOME, COGNOME, C.F.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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