“GRADUATORIE ATA 24 MESI”. RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO, PER FAR VALERE, QUALE ANNUALITÀ PIENA, IL SERVIZIO MILITARE (O SOSTITUTIVO) NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA, AL FINE DI ACCEDERE ALLE GRADUATORIE “ATA 24 MESI”.

L’iniziativa legale si basa sulla sentenza apripista del Consiglio di Stato, Sezione Settima di Roma, numero 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022 e ottenuta dallo Studio Legale Esposito Santonicola.

RICORSO ARCHIVIATO

BREVE PREMESSA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto i concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti, per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA, per l’anno scolastico 2023/2024. I bandi di concorso saranno pubblicati entro il 26 aprile 2023 sul Portale InPa (www.inpa.gov.it), e gli aspiranti ATA potranno presentare domanda, per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dal 27 aprile al 18 maggio 2023.

Per partecipare alle graduatorie 24 mesi, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui essere in servizio come personale ATA a tempo determinato nella stessa provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre e possedere un’anzianità di almeno due anni di servizio statale (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi), prestati in posti corrispondenti al profilo professionale per cui si svolge il concorso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale “della scuola immediatamente superiore” a quella del profilo cui si concorre.

Dalla graduatoria “ATA 24 mesi” si attingerà per i ruoli, nell’anno scolastico 2023/24 e tutti i candidati, che saranno inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti, avranno il diritto ad essere assunti, con precedenza rispetto ad altri, come supplenti annuali o al termine dell’attività didattica.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO? 

Il ricorso è rivolto ai precari ATA che possiedono il diploma conseguito prima dell’anno di leva obbligatoria (o del servizio sostitutivo assimilato per legge), con almeno un anno di servizio statale sul profilo professionale d’interesse e che intendono far valere l’anno di servizio militare “non svolto in costanza di nomina” ai fini del raggiungimento dei 24 mesi, per l’inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO

Il fondamento giuridico del ricorso è la sentenza apripista del Consiglio di Stato del 10/03/2022, che ha riconosciuto, ai dipendenti ATA, il diritto all’attribuzione di 6 punti per il servizio di leva svolto anche non in costanza di rapporto. Tale sentenza ha stabilito che il periodo di servizio militare (o di servizio civile sostitutivo) ha pieno valore ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli, sia che sia stato svolto durante il rapporto di lavoro, sia che sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria.

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, sono state emesse ulteriori pronunce di identico tenore da vari Tribunali del Lavoro (Roma, Torino, Venezia, Bergamo e Frosinone), che hanno confermato il diritto al riconoscimento del servizio di leva, anche non in costanza di rapporto, come titolo utile per le graduatorie ATA.

La recente sentenza della Corte di Appello di Ancona, sempre in un giudizio patrocinato dai legali Esposito Santonicola, ha stabilito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Tale sentenza ha ordinato al Ministero di adeguare la posizione del dipendente nelle graduatorie, in base al punteggio aggiuntivo spettante al servizio militare dedotto in causa.

E allora:

  • Se, in base alla sentenza del Consiglio di Stato e alle ulteriori sentenze emesse dai Tribunali del lavoro, il servizio militare “non svolto in costanza di nomina” equivale a punti 6;
  •  Se l’annualità di servizio statale, valida per l’inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi, equivale anch’essa a punti 6;
  • È dunque possibile chiedere in giudizio la piena equipollenza/equiparazione tra l’annualità di servizio militare (o servizio sostitutivo) non svolto in costanza di nomina e l’anno di servizio maturato presso la scuola statale, sul profilo ATA d’interesse.

In tale ottica, all’atto di compilazione della domanda di inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi, sarà “parallelamente inoltrata, a mezzo P.E.C.”, l’apposita richiesta – predisposta dallo studio legale Esposito Santonicola – per il riconoscimento dell’annualità piena del servizio militare “non svolto in costanza di nomina”, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi richiesti.

OBIETTIVO: RICONOSCIMENTO DELL’ANNUALITÀ PIENA DEL SERVIZIO MILITARE, NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 24 MESI, FUNZIONALI ALL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA “ATA 24 MESI”.

DOVE È PRESENTATO IL RICORSO?

SARA’ IL LEGALE AD INDIVIDUARE – SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTOPOSTA AL SUO VAGLIO – IL MAGISTRATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE (TENDENZIALMENTE RIFERITO ALL’AREA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA D’INSERIMENTO IN GRADUATORIA).

COSTI DEL RICORSO INDIVIDUALE (GIUDICE DEL LAVORO) “PER L’INCLUSIONE DELL’ANNUALITÀ DI SERVIZIO MILITARE, NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 24 MESI”:

AMMONTANO AD EURO 1200,00 (milleduecento).

Tuttavia, nel caso in cui il reddito familiare lordo dell’anno 2022 (famiglia anagrafica) raggiunga l’importo di 38.514,03 euro, all’onorario andrà sommato il valore del contributo unificato, pari ad euro 259,00, per un totale di euro 1.459,00.

In sostanza:

– Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 38.514,03 euro lordi familiari (anno 2022) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 1200,00.

– Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 1200,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà al tribunale competente con pagamento F.24), per un totale di euro 1459,00.

Di seguito, gli allegati necessari per presentare il ricorso:

1) Procura alle liti (nomina dell’avvocato), debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);

4)Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e riferimento al servizio militare (o assimilato) “non svolto in costanza di nomina”;

5) Diffida per rivendicare ilriconoscimento dell’annualità piena del servizio militare “non in costanza di nomina” ai fini del raggiungimento dei 24 mesi richiesti per l’inserzione nella graduatoria ATA 24 MESI. Custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio Scolastico della Provincia interessata/Ministero dell’istruzione e del Merito. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA 24 MESI (contenente il documento in allegato pdf);  

6) Eventuale copia del provvedimento giudiziario nominativo che abbia dichiarato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva “non in costanza di nomina”, nella graduatoria di III fascia ATA;

7) Copia del titolo (diploma, licenza o qualifica) per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.;

8) Copia della “domanda online” di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, con riferimento (e allegazione), all’interno della stessa, all’annualità di servizio militare (o civile sostitutivo) non svolto in costanza di nomina; all’interno delle note deve essere indicato che l’interessato “si riserva di adire le vie legali, al fine di ottenere la piena equipollenza/equiparazione tra l’annualità di servizio militare (o sostitutivo) non svolto in costanza di nomina e l’anno di servizio maturato presso la scuola statale sul profilo ATA d’interesse”;

9) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;

10) Copia del certificato comprovante l’avvenuta prestazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare) non in costanza di nomina;

11) Copia del/i contratto/i ATA (o certificato/i di servizio), alle dipendenze delle Istituzioni scolastiche statali (laddove esistenti);

12) Copia del bonifico di euro 1200,00, o euro 1459,00 (per chi versa la tassa sul ricorso) alle coordinate sotto indicate.

La documentazione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA 24 MESI”, nome e cognome del ricorrente; successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale  (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO CARTACEO, “RICORSO ATA 24 MESI”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO

IBAN: IT90D0200822102000401344727

IMPORTO: EURO 1200,00 (o euro 1459,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato).

CAUSALE: “RICORSO ATA 24 MESI, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B.

L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.

PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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