DOPO L’IMMISSIONE IN RUOLO, I DOCENTI ED A.T.A. POSSONO DOMANDARE, IN SEDE GIUDIZIARIA, IL RICALCOLO DELLA RETRIBUZIONE SULLA BASE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE MATURATA.

Gentile Avvocato, prima di essere stata assunta in ruolo ho svolto il lavoro di insegnante mediante reiterati contratti a tempo determinato.

Con la ricostruzione di carriera, la scuola mi ha riconosciuto solo in parte, in termini di anzianità,  il pregresso servizio svolto da precaria. In altre parole, il periodo pre-ruolo è stato interamente calcolato solo per i primi quattro anni.

Posso impugnare, in sede giudiziaria, detta ricostruzione di carriera per domandare il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato?

AVV. ALDO ESPOSITO.

Buongiorno. E’ possibile presentare RICORSO PER DOMANDARE, NELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, L’INTEGRALE RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO”.

Sarà utile citarle un caso giudiziario che si adatta alla sua condizione soggettiva: Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Tritto presso il Tribunale di Torre Annunziata, in un giudizio da me patrocinato, con sentenza n. 29/2019 pubblicata il 10/01/2019, accogliendo il ricorso, ha condannato l’amministrazione convenuta (M.I.U.R.) a “riconoscere alla docente, ai fini giuridici ed economici, la ricostruzione della carriera, tenendo conto del computo integrale di tutto il periodo di servizio pre-ruolo prestato, condannando la medesima Amministrazione a riconoscere le relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo”.

Per descriverle meglio la vicenda, riporto i contenuti essenziali della citata decisione:

  • L’art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, riconosce al personale docente, in servizio nella scuola a tempo determinato, l’anzianità pregressa, ai fini giuridici ed economici, solo al momento dell’assunzione in ruolo, considerando il periodo pre-ruolo per intero nei primi quattro anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 viene valutato ai soli fini economici.
  • La normativa si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70 CE, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato”.
  • La stessa clausola 4 precisa che i criteri del periodo di anzianità di servizio, relativi a particolari condizioni di lavoro, dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da ragioni oggettive.
  • La nozione di “condizioni di impiego” di cui alla ricordata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata, anche ai fini dell’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato degli scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
  • Nel caso in esame, la ricorrente ha svolto, per oltre dieci anni, supplenze come insegnante di sostegno, puntualmente per tutta la durata dell’anno scolastico ed è stata poi immessa in ruolo sempre come insegnante di sostegno. La stessa ha diritto all’immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno, oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato.

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA-INTEGRALE RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO” , si inoltri whatsapp, preferibilmente scritto (no telefonate), al numero 3661828489 (risponderà personalmente il legale).