IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA TUTELA LEGALE…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, sono un docente precario del comparto A.F.A.M., inserito nella I fascia G.P.S. “posto comune” in virtù di un giudizio definitosi, grazie al suo operato, con sentenza “favorevole e inappellabile”.

Apprendo dalla stampa che, in merito al reclutamento “a tempo indeterminato” – di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni Bis) – al momento previsto per i soli docenti inseriti in I Fascia GPS sostegno, si domanderà di estenderlo, con un iniziativa giudiziaria di prossimo avvio, anche agli insegnanti del posto comune, sempre inseriti in I Fascia GPS.

Di conseguenza le domando: come imposterebbe, a mia tutela, tale iniziativa giudiziaria?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile assistito, sarà utile ricostruire, seppur succintamente, il dato normativo:

Con l’avvento del nuovo “Decreto Milleproroghe” – Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, in particolare art. 5 ter – è stato stabilito che “…l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (reclutamento “a tempo indeterminato” per i soli docenti inseriti in I Fascia GPS), è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023.

In attuazione di tale normativa, è stato pubblicato lo Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione, che disciplinerà la procedura straordinaria di reclutamento da GPS I fascia, limitatamente ai posti di sostegno. 

Si riportano, in particolare, GLI STEP PROCEDURALI DELL’IMMISSIONE IN RUOLO DA I FASCIA GPS SOSTEGNO – PREVISTA “IN VIA STRAORDINARIA” DAL DECRETO SOSTEGNI BIS (Decreto Legge 73/2021, art. 59 comma 4) – REITERATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023:

  • Gli interessati, che domanderanno attraverso istanze on line l’accesso alla procedura reclutativa, stipuleranno un primo contratto a tempo determinato “esclusivamente nella provincia” dove risulteranno iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali (G.P.S. sostegno);
  • Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia ove risulteranno iscritti in prima fascia GPS);
  • Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare;
  • In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare (c.d. colloquio di idoneità), il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°settembre 2022 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui avrà prestato servizio a tempo determinato.

Chiarito ciò possiamo tornare alla disamina del suo quesito, riferito all’IMPOSTAZIONE DI UNA TUTELA LEGALE PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DA PRIMA FASCIA GPS “ANCHE A BENEFICIO DEI DOCENTI DEL POSTO COMUNE” – ALLA PARI DEI COLLEGHI DI SOSTEGNO – che svilupperemmo nei seguenti termini:  

  • Posto che l’art. 59 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegno bis) – recante “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente” – aveva disposto, al comma IV: “in via straordinaria, per l’A.S. 2021/22, tanto per i posti comuni quanto per i posti sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni in ruolo… l’assegnazione…ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi”;
  • Considerato che con l’avvento del nuovo “Decreto Milleproroghe” – Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 , in particolare art. 5 ter – è stato sancito come “…l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (reclutamento “a tempo indeterminato” per i soli docenti inseriti in I Fascia GPS) sia stata prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente alle utili posizioni dei docenti inseriti in I Fascia G.P.S. Sostegno (specializzati sul sostegno);
  • Si ritiene costituzionalmente illegittimo – poichè in contrasto con i principi della parità di trattamento e di non discriminazione, costituzionalmente garantiti – l‘Art. 5 ter del Decreto Legge 30/12/2021 N. 228 (che ha disposta la proroga del reclutamento “dei soli docenti specializzati” dalle graduatorie provinciali per le supplenze…), nella parte in cui ha precluso agli insegnanti del posto comune, abilitati ai fini dell’inserimento in I Fascia GPS, la chance occupazionale “straordinariamente prevista per l’anno scolastico 2022/23″, diversamente concessa ai docenti di sostegno, in possesso del titolo specializzante…

Domanderemmo in definitiva – per il tramite della preposta Magistratura – la trasmissione degli atti giudiziari in Corte Costituzionale, per sollecitare “un intervento costituzionale additivo” che possa suggerire al Legislatore, al fine di dirimere la controversia, di prevedere, all’interno del dettato di cui all’Art. 5 ter del Decreto Legge del 30/12/2021 N. 228 (che ha prorogato il reclutamento previsto dal Decreto Sostegni Bis per i soli docenti della I Fascia G.P.S. Sostegno), la possibilità d’accesso, alla procedura di reclutamento straordinaria, anche per i docenti di I Fascia GPS del posto comune, eliminandosi dal sistema la normativa – generatrice di “discriminazioni tra abilitati su materia e specializzati sul sostegno” – con cui sono reclutati, attraverso una procedura riservata, i soli insegnanti specializzati… 

Per confrontarsi sul tema con gli avvocati ESPOSITO/SANTONICOLA, s’inoltri WhatsApp scritto o vocale al numero 366 18 28 489 (no telefonate).