LA TUTELA LEGALE “PARALLELA” AL COSPETTO DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, in merito ai ricorsi amministrativi contro l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 – avversata nella parte in cui ha impedito agli abilitati all’estero “iscritti in prima fascia con riserva nelle graduatorie provinciali (GPS)” di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratti – ho notato che il T.A.R. del Lazio, nella fase giudiziaria cautelare, si è espresso in maniera contrastante. Nello specifico:

A) Con un’ordinanza di fine giugno 2022, la Sezione IV Bis del T.A.R. Lazio Roma, presieduta dal Giudice dott. Antonio Andolfi, ha accolta la domanda giudiziaria cautelare, a beneficio di un docente “specializzato all’estero sul sostegno”, ritenendo che “la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare, di regola, effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo… ritenuto dunque che l’ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, la stipula di contratti…”;

B) Dalla disamina delle successive pronunce del luglio 2022 – emesse dalla stessa Sezione IV Bis del T.A.R. Lazio Roma, presieduta, questa volta, dal Giudice dott. Roberto Politi – sostanzialmente ho dedotto che per sostenere le ragioni d’urgenza (periculum in mora), a supporto della domanda giudiziaria cautelare finalizzata ad ottenere il conferimento degli incarichi dalla prima fascia GPS, occorre prima di tutto impugnare – unitamente all’O.M. 112/2022 – le specifiche graduatorie (G.P.S. pubblicate dai rispettivi ambiti territoriali), lamentando il pregiudizio “grave e irreparabile” derivato dalla mancata convocazione, attraverso tali elenchi;

C) Diversamente, la Sezione III Bis del T.A.R. LAZIO Roma (Presidente dott. Sapone), ha rilevato un “possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario del lavoro”, trattandosi, a suo parere, di controversia che riguarda questioni successive alla definizione delle graduatorie esulanti dalla giurisdizione della Magistratura Amministrativa.

Alla luce di tale quadro interpretativo le domando se sia possibile, in parallelo, rivolgersi alla Magistratura del Lavoro per il riconoscimento del diritto degli abilitati estero, collocati con riserva nella I fascia G.P.S., alla stipula dei contratti.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente,

Ritengo la risposta al suo quesito affermativa in virtù del principio della “doppia giurisdizione”.

In presenza dell’ordinanza ministeriale recante n. 112/2022 (aggiornamento GPS biennio 2022/24) – che ha previsto, al comma 4 lett. E dell’articolo 7, quanto segue: qualora il titolo di accesso (abilitazione) sia stato conseguito all’estero, ma risulti ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente….l’inserimento (in graduatoria) con riserva non conferisce titolo all’individuazione per la stipula del contratto – e delle successive graduatorie per le supplenze, progressivamente pubblicate dai singoli Ambiti Territoriali Provinciali, si ritiene possibile:

a) tanto agire nella sede giudiziaria amministrativa, per domandare l’annullamento diretto della regolamentazione ministeriale, nella parte in cui inspiegabilmente ha precluso ai possessori di titolo abilitativo/specializzante estero alla docenza – in attesa del riconoscimento richiesto in Italia – l’individuazione ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato/determinato;

 b) quanto ricorrere alla Magistratura del Lavoro per domandare il riconoscimento del diritto soggettivo (del lavoratore) alla stipula dei contratti, proprio in ragione dell’utile inquadramento nelle graduatorie provinciali scolastiche, ai fini della maturazione del punteggio, della corresponsione delle spettanze economiche e anche ai fini dell’immissione in ruolo. 

In merito al ritenuto fondamento del ricorso, si rappresenta che il T.A.R. Lazio, Sezione III Bis (Sentenza n. 03137 del 11/03/2020), ha sancito come l’ammissione con riserva sia da considerare quale provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, non comportante una deminutio della facoltà…in sostanza, l’ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati, ma garantisce la piena tutela della situazione controversa…

Per info/preventivi sul  RICORSO ABILITATI ESTERO PER CONTRATTO DA I FASCIA GPS – AL GIUDICE DEL LAVORO”, si suggerisce di INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “ABILITATO ESTERO I FASCIA GPS PREVENTIVO, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA (NEL CORPO DELLA MAIL).