RICORSO “URGENTE” AL GIUDICE DEL LAVORO PER LA CONVALIDA ITALIANA DELL’ABILITAZIONE CONSEGUITA IN ROMANIA.
ADESIONI ATTIVE
A CHI È RIVOLTO?
- A TUTTI I DOCENTI, ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO IN ROMANIA, CHE ABBIANO DOMANDATO IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO RUMENO IN ITALIA ED HANNO SUBITO RISPOSTA NEGATIVA (PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’OMOLOGA ABILITAZIONE ESTERA), ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO SANCITO DALLA NOTA M.I.U.R. 5636 del 2 aprile 2019, con successivi rigetti individuali.
OBIETTIVO PRINCIPALE DEL RICORSO:
- RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA DOCENZA IN ITALIA, TANTO AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, QUANTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI CONCORSI.
È POSSIBILE PROCEDERE INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO, ANCHE ALLA LUCE DEI RECENTISSIMI ORIENTAMENTI GIUDIZIARI FAVOREVOLI, PROVENIENTI DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA (TAR E CONSIGLIO DI STATO)!
Per quale ragione presenteremo il “RICORSO URGENTE CONVALIDA DELL’ABILITAZIONE, CONSEGUITA IN ROMANIA, AL GIUDICE DEL LAVORO“?
- In virtù delle ritenute anomalie/illegittimità contenute nella Nota n. 5636 del 2 aprile 2019, con la quale il Ministero si è espresso sulla validità delle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania, senza un’effettiva comparazione tra i percorsi didattici (quello rumeno e italiano), giungendo, genericamente, ad una negazione dell’omologa, confermata in “altrettanto generici provvedimenti individuali di rigetto”;
- A fronte della sussistenza di un titolo di studio italiano idoneo alla docenza- riconosciuto anche in Romania, dal Centro Nazionale per il Riconoscimento ed Equipollenza, come valido per l’insegnamento – unito alla qualifica abilitante estera, conseguita presso il paese europeo, non si ritengono configurabili i presupposti per il contestato diniego.
BREVE PREMESSA.
I docenti che hanno maturato un’abilitazione all’insegnamento in Paesi UE, volendo esercitare, in Italia, la professione, hanno richiesto, nelle tempistiche imposte dal M.I.U.R., il riconoscimento del titolo presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.
In particolare, hanno domandato (allegando quanto necessario) il riconoscimento per le seguenti professioni:
- docente della scuola dell’infanzia;
- docente della scuola primaria;
- docente della scuola secondaria di I grado;
- docente della scuola secondaria di II grado.
In caso di riscontrata differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella conclusa all’estero dall’interessato, potevano essere somministrate “misure compensative”, consistenti in prove attitudinali o tirocini di adattamento presso le istituzioni scolastiche, idonee a colmare eventuali gap tra le due abilitazioni e funzionali alla convalida, nel nostro Ordinamento, del percorso abilitante estero.
Eppure, il M.I.U.R. con Nota 5636 DEL 2 aprile 2019 (e, nella maggior parte dei casi, con successivi provvedimenti individuali, comunicati tramite e-mail ordinaria), operando in maniera generalizzata, non ha riconosciuto la formazione svolta dai cittadini italiani, abilitati all’insegnamento in Romania, da un lato negando l’analitica disamina dei singoli casi (nemmeno prevedendo possibili misure compensative atte ad eliminare quanto impediva la convalida del titolo abilitante estero), dall’altro lato annullando, in un sol colpo, un percorso formativo figlio della normativa europea, costato ingenti sacrifici economici.
A questo punto, gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola procedono con ricorso urgente, nelle forme dell’articolo 700 C.P.C., al giudice del lavoro, per domandare, entro i termini del prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, un pronunciamento dichiarativo sul diritto al riconoscimento del titolo abilitante estero, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle provincializzate graduatorie e della partecipazione ai concorsi.
Sarà invocata l’applicazione di quelle disposizioni comunitarie, (direttiva 2005/36/CE), relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, da interpretare nel senso d’imporre ad uno Stato membro di riconoscere, in modo automatico, i titoli di formazione, rilasciati in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti, ai sensi della recente Corte di Giustizia U.E., Sez. III, 06 Dicembre 2018, n. 675.
N.B. Nello specifico, il ricorso non sarà impostato come richiesta di annullamento degli atti ministeriali ostativi all’omologa (in tal caso, la competenza si radicherebbe in capo al T.A.R.), ma come domanda di riconoscimento del “diritto soggettivo all’omologa, in Italia, dell’abilitazione estera”, previa disapplicazione degli atti ministeriali eventualmente confliggenti (idonea a radicare la competenza in capo al Magistrato del Lavoro).
IMPORTANTI PRECISAZIONI:
– PARLIAMO DI “ricorsi mirati (no CALDERONI GIUDIZIARI)”;
– potranno partecipare all’iniziativa giudiziaria coloro che si siano imbattuti IN UN precedente rigetto, nella sede amministrativa (in tal caso, per verificare la procedibilità del ricorso, sarà necessario contattare il legale con WhatsApp scritto NUMERO 3661828489).
-DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?
- PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO, TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RAGIONE DELL’ULTIMA SEDE DI SERVIZIO STATALE;
- ALLORCHÉ MANCHI UN SERVIZIO STATALE, SARANNO UTILIZZATI I DIVERSI CRITERI, INDIVIDUATI DAL CODICE DEL PROCESSO CIVILE, PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE, CHE POTRANNO ESSERE ILLUSTRATI, AL RICORRENTE, DIRETTAMENTE DAL LEGALE, CON INTERLOCUZIONE WHATSAPP (MESSAGGI AL 3661828489).
PER QUALI RAGIONI IL CITATO RICORSO È PROPOSTO NELLE FORME URGENTI?
L’ultimo Decreto Ministeriale n. 374/17, riferito all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, è praticamente scaduto, risultando ravvicinata l’emanazione del prossimo rinnovo triennale 2020/21, 2021/22 e 2022/23 che consentirà, attraverso domanda da proporre nell’arco di pochi mesi ed entro termini perentori, l’aggiornamento della seconda fascia. Tanto al fine di blindare i nuovi elenchi “provinciali”, da cui attingere per i conferimenti d’incarico annuale che partiranno dal 01 settembre 2020. A questo punto, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola propongono i “RICORSI URGENTI AL GIUDICE DEL LAVORO”, NELLE FORME DELL’ART. 700 C.P.C., a tutela di tutti gli abilitati estero romeni, domandando il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento “in tempo utile” per l’inoltro della domanda di inserzione nella seconda fascia delle graduatorie, valide nel nuovo triennio 2020/23.
- I COSTI DELL’AZIONE “URGENTE”.
- AMMONTANO AD EURO 500,00, PER OTTENERE LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE IN TEMPO UTILE PER IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO E DOMANDARE IL RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE.
- PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2019, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 34.481,46, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA RELATIVA AGLI ATTI GIUDIZIARI) PARI AD EURO 259,00.
In sostanza:
- Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 34.481,46 euro lordi familiari (anno 2019) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 500,00;
- Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà, con F24, al tribunale competente) per un totale di euro 759,00.
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
- Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
- Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
- Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente;
- Dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (eventuale, nel senso che quanti dovranno versare la tassa non dovranno compilarla).
- Copia della documentazione attestante il conseguimento dell’abilitazione estera, con particolare riferimento alla certificazione, rilasciata dal Centro Nazionale per il Riconoscimento ed Equipollenza romeno, debitamente tradotta in italiano, attestante l’avvenuto riconoscimento, in Romania,del titolo di studio conseguito in Italia;
- Copia della domanda di omologa, inviata al Ministero Italiano e diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero;
- Copia del provvedimento nominativo di rigetto dell’omologa titolo estero;
- Copia dell’eventuale decreto di esclusione dalle graduatorie del Concorso FIT 2018+Copia della/e graduatoria/e nominativa/e di merito (Concorso 2018-FIT) nella/e quale/i il ricorrente risulta (o risultava) eventualmente inserito;
- Estratto (ricavabile da istanze on line) delle graduatorie d’istituto III fascia, dove è inserito il nominativo del ricorrente, con riferimento alle classi di concorso interessate (sarà possibile allegare una singola graduatoria, per ogni insegnamento, preferibilmente quella riferita alla scuola capofila);
- Copia ultimo contratto di servizio scolastico statale (se presente).
- Copia del documento di identità e del codice fiscale;
- Copia del bonifico di euro 500,00 o 759,00 alle coordinate sotto indicate.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 500,00 (ovvero euro 759,00, per coloro che saranno tenuti al versamento del contributo unificato)
CAUSALE: RICORSO GDL URGENTE CONVALIDA ABILITAZIONE RUMENA, NOME, COGNOME, C.F.
N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO GDL URGENTE CONVALIDA ABILITAZIONE RUMENA”, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).
- Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l’indirizzo e-mail, l’oggetto “RICORSO GDL URGENTE CONVALIDA ABILITAZIONE RUMENA”.
- Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).
N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
PER INFO DI OGNI TIPO SUL “RICORSO GIUDICE DEL LAVORO CONVALIDA ABILITAZIONE IN ROMANIA”, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489.
RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO SETTE GIORNI DALL’INVIO DEL QUESITO.
Le istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.