RICORSO MOBILITA’ DOCENTI……. NUOVO SUCCESSO DELLO STUDIO SANTONICOLA ANCHE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DI RUOLO!

TRASFERIMENTI DA RIFARE CON CONCRETE POSSIBILITA’ DI RIENTRO A CASA PER I NOSTRI ASSISTITI!

Imposta dal Giudicante, a seguito delle convincenti argomentazioni del legale Santonicola, la corretta valutazione del servizio pre-ruolo, su posti di sostegno, svolto da due docenti di ruolo che ne hanno richiesto il computo ai fini del raggiungimento del “vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno”, raggiunto il quale i ricorrenti avrebbero potuto, legittimamente, richiedere l’immediato trasferimento “su posto comune”, in occasione delle operazioni di mobilità 2016/17.

I sig.ri S. e G., abilitati rispettivamente per le classi di concorso A032 e A043 ed immessi in ruolo su posto di sostegno, a decorrere dal 01.9.2015, avevano precedentemente prestato oltre 5 anni di servizio su posto di sostegno, in forza di contratti a tempo determinato.

Gli stessi avevano presentato domanda per partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria per l’A.S. 2016/2017 e si erano visti costretti ad adire le vie legali, poiché veniva loro inspiegabilmente imposta dal Ministero la sola opzione del trasferimento “su posti di sostegno” (con minori possibilità di rientro presso la sede di residenza).

Richiedevano, pertanto, l’intervento del legale Ciro Santonicola affinché, a loro tutela, fossero correttamente valutati (nelle operazioni di mobilità 2016/17) i tanti anni di contratti a termine, sufficienti per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno e per presentare la domanda di trasferimento su posto comune (classi di concorso A032 e A043).
Il Tribunale del lavoro di Roma, nella persona del giudice designato- Dott.ssa Francesca Romana Pucci- in merito alla valutabilità, nel computo del quinquennio su sostegno, del servizio prestato in posizione di pre ruolo, con sentenza datata 06/09/2017 ha così deciso:

“E’ sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce come i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive….i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Ed ancora: “Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme primarie e secondarie che impediscono di valutare il servizio prestato, in posizione di pre ruolo, ai fini del computo dell’anzianità di servizio e, per quanto qui rileva, ai fini del computo del vincolo quinquennale di stabilità”.
In sostanza è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti a partecipare, per le operazioni di mobilità straordinaria A.S. 2016/17, su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, ivi incluso il trasferimento su posto “comune”.
Trasferimenti da rifare, concrete possibilità di rientro a casa e condanna del M.I.U.R. alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cap ed iva.

Il legale Ciro Santonicola