TUTELA DEI DOCENTI “180X3 STATALI (SCUOLA SECONDARIA)”, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – RICORSO INDIVIDUALE.
SARA’ POSSIBILE PROCEDERE, ANCHE AL GIUDICE DEL LAVORO, CON “VESTE GIUDIZIARIA, APPOSITAMENTE RICAMATA SUL SINGOLO CASO”, PER DOMANDARE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA G.P.S. E NELLA II FASCIA G.I.
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile Avvocato,
Sono un diplomato Afam (conservatorio), precario non abilitato con numerose annualità di servizio statale.
Vista la possibilità d’inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto 2020, con tempistiche certamente ridotte, pensavo, intanto, di compilare la domanda telematica “quale non abilitato” e, in contemporanea, di presentare ricorso che, laddove accolto, mi consentirebbe, nei mesi a venire, una ricollocazione nella I fascia G.P.S. e nella II fascia G.I.
Al di là del ricorso collettivo nella sede amministrativa, vista la sentenza n. 4167/20 del Consiglio di Stato, Sez. VI e alla luce delle aperture mostrate da talune Magistrature del Lavoro, potrei procedere con azione individuale, per domandare la spendibilità dell’abilitazione, laddove riconosciuta, tanto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie superiori, quanto ai fini concorsuali?
Gentile assistito,
La risposta al suo quesito è affermativa.
Per procedere a livello individuale le proporremo un’azione al cospetto del Giudice del lavoro, territorialmente competente in ragione dell’ultima sede di servizio statale.
Si tratta di un ricorso strutturato in maniera differente rispetto alla parallela tutela, nella sede amministrativa, che mira ad annullare i provvedimenti ministeriali d’aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non considerano i docenti, con plurimo servizio statale, abilitati.
In particolare, analizzata la sua condizione soggettiva, sottoporremo, al Magistrato del lavoro, il seguente quesito: “Se l’aver svolto l’attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni, è stato considerato, dal C.D.S., quale esperienza formativa equiparabile all’abilitazione, per qual ragione i docenti con tre e più anni di servizio non dovrebbero rivendicare il diritto soggettivo d’accesso, in quanto abilitati, alle graduatorie degli abilitati, disapplicandosi, dunque, ogni atto amministrativo confliggente?
Per altri chiarimenti sul RICORSO INDIVIDUALE “ABILITAZIONE DOCENTI 180 GIORNI×3 ANNUALITÀ STATALI” – INSERIMENTO NELLA “I FASCIA G.P.S.” E NELLA II FASCIA G.I., ULTERIORMENTE RIVISITATO ALLA LUCE DELLA RECENTISSIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, s’inoltri WhatsApp scritto (o vocale di 1 minuto) al numero 366 18 28 489 (no telefonate – tempi medi fisiologici, per la risposta personalizzata del legale, giorni 7).