DOCENTI “COPERTI DA PRONUNCIA CAUTELARE FAVOREVOLE”. GIUDIZIO DI MERITO CANCELLATO DAL RUOLO. NUOVA UDIENZA PUBBLICA FISSATA D’UFFICIO (IN ASSENZA DI UNA RICHIESTA FORMALE AVANZATA DALLE PARTI PROCESSUALI). SAREBBE GIURIDICAMENTE POSSIBILE?

Buona sera Avvocato. Sono insegnante tecnico pratico ed intendo porle un quesito particolare, già rivolto ad altri studi legali senza ricevere risposta esaustiva.

Poniamo il caso che:

  1. il ricorso I.T.P T.A.R. sia stato accolto, in sede cautelare, consentendo l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
  2. alla successiva udienza di merito il giudizio sia stato cancellato dal ruolo, mantenendosi, in tal modo, gli effetti favorevoli derivanti dalla precedente pronuncia (diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto);
  3. Inaspettatamente sia stato fissato il merito, d’ufficio, dalla Sezione giudiziaria, benchè non richiesto formalmente dalle parti in causa.

Tale fissazione di udienza sarebbe, a suo parere, giuridicamente corretta?

AVV. CIRO SANTONICOLA.

Gentile docente,  l’art. 71 Codice del Processo Amministrativo disciplina la fissazione dell’udienza di discussione, precisando che la stessa deve essere richiesta da una delle parti-con apposita istanza- e va presentata entro il termine massimo di un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo.

Il processo amministrativo prosegue “ad impulso di parte”. Sono catalogabili i casi nei quali non risulta necessaria la nuova domanda di fissazione dell’udienza (potendo il giudice-Presidente di Sezione- procedere in automatico) e riguardano, nello specifico:

  • Il rito appalti;
  • I giudizi in materia di silenzio, accesso ai documenti amministrativi, ottemperanza, giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione/improcedibilità, i ricorsi proposti avverso l’atto di esclusione dalle competizioni elettorali.

Posto che la vicenda da lei descritta non rientra in nessuna delle categorie appena citate, sarebbe a nostro parere irrituale la fissazione di udienza pubblica non richiesta dalle parti (successiva alla cancellazione della causa dal ruolo), passibile di revoca.

A tutela di quanti volessero intraprendere ricorso al giudice del lavoro, per domandare la valenza abilitante del diploma I.T.P. (giudizio non incompatibile con quello eventualmente pendente in sede amministrativa) non essendo, tra l’altro, la magistratura civile vincolata dagli orientamenti T.A.R./C.D.S.,  si rende noto il sottostante link informativo:

https://scuolalex.it/ricorso-giudice-del-lavoro-itp/

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici, si inoltri whatsapp, preferibilmente scritto (no telefonate), al numero 3661828489 (risponderà personalmente il legale).