NUOVO RICORSO – AL GIUDICE DEL LAVORO – PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITA ALL’ESTERO (PERCORSI SPAGNOLI, RUMENI E CIPRIOTI).

QUALI PROVVEDIMENTI SI CONTRASTANO CON LA PRESENTE INIZIATIVA GIUDIZIARIA INDIVIDUALE?

A) LA NOTA PROT N. 25348 DEL 17 AGOSTO 2021 (MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CORSI SPAGNOLI E RUMENI DI SPECIALIZZAZIONE NEL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI”);

B) LA NOTA PROT. N. 20446 DEL 14 LUGLIO 2021, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, “GPS – SPECIALIZZAZIONE TFA SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE “EVERGOOD ADVISORS CAMPUS UNIVERSITY”, TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO (CIPRO)”;

C) LA NOTA N. 17797 DEL 24 SETTEMBRE 2021, A.T.P. NAPOLI, “ESCLUSIONE G.P.S. I FASCIA SOSTEGNO NAPOLI”.

OBIETTIVI DEL RICORSO:

A) RICOLLOCAZIONE NELLE “GRADUATORIE DEI DOCENTI SPECIALIZZATI”, G.P.S. I FASCIA SOSTEGNO, G.I. II FASCIA;

B) RECUPERO DEL CONTRATTO DI LAVORO – LADDOVE RISOLTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IN RAGIONE DEL DEPENNAMENTO – DEL PUNTEGGIO CHE, IN VIRTÙ DEL CONTRATTO STIPULATO, ANDAVA RICONOSCIUTO E DELLE SPETTANZE ECONOMICHE;

C) CREARE I PRESUPPOSTI PER IL RECUPERO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO DA PRIMA FASCIA GPS (EX ARTICOLO 59 DECRETO LEGGE 73/2021, C.D. “DECRETO SOSTEGNI BIS”), LADDOVE NEGATA IN VIRTÙ DEL CONTESTATO DEPENNAMENTO.

CHI PUO’ PARTECIPARE AL “NUOVO RICORSO G.D.L. RICONOSCIMENTO SPECIALIZZAZIONE ESTERA?I docenti in possesso della “specializzazione conseguita all’estero” (Spagna, Romania, Cipro) che – pur avendo attivato il procedimento per il riconoscimento/omologa dei titoli abilitativi – si son visti considerare invalido il titolo universitario, dal Ministero Italiano, per una delle seguenti motivazioni:

A)    Non sarebbe dimostrato che, nel paese estero di conseguimento, i possessori del titolo abilitante possano esercitare la didattica sul sostegno;

B)    La specializzazione estera non risulterebbe qualificabile quale “titolo accademico di specializzazione post lauream”;

C)    Il percorso abilitativo estero sarebbe valutabile per la sola definizione del punteggio nelle graduatorie definitive dei concorsi pubblici e non ai fini dell’accesso nelle G.P.S. Sostegno I Fascia.

BREVE PREMESSA E RITENUTO FONDAMENTO DELL’AZIONE GIUDIZIARIA.

Gentili docenti,

Con una prima nota, prot. n. 20446 del 14 luglio 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca, recante quale oggetto “GPS – specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole Evergood Advisors Campus University, titolo conseguito all’estero (Cipro)”, è stato affermato che (si riportano i passaggi ritenuti essenziali) …il presunto titolo esibito dai richiedenti non risulta titolo abilitanteove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo in essere instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento, si comunica che quest’ultimo non può che essere negato […].”

Attraverso la successiva nota, prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca – avente come oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” – si è disposto che (ulteriori estratti essenziali) per i corsi rumeni “la ricostruzione operata…prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno…”.

Ebbene, per contrastare le citate determinazioni ministeriali, adattando ogni ricorso alla specifica casistica, saranno addotte le seguenti argomentazioni:

  1. Riconoscimento automatico del titolo di studio universitario, ai sensi del Trattato di Cipro, ratificato con la legge n. 77/2016;
  2. Violazione della Direttiva Europea n°36/2005, con conseguente obbligo di riconoscere, in modo automatico, i titoli abilitativi rilasciati nell’altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti (CGUE, III, 6 dicembre 2018, n. 675);
  3. Assoluta illogicità nel ritenere “semipiena” l’abilitazione estera conseguita, ossia, da un lato valutabile per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive dei concorsi pubblici, dall’altro non spendibile ai fini dell’accesso nelle G.P.S. Sostegno I Fascia.

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?

PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO, TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RAGIONE DELL’ULTIMA SEDE DI SERVIZIO STATALE. ALLORCHÉ MANCHI UN SERVIZIO STATALE, SARANNO UTILIZZATI I DIVERSI CRITERI, INDIVIDUATI DAL CODICE DEL PROCESSO CIVILE, PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE, CHE POTRANNO ESSERE ILLUSTRATI, AL RICORRENTE, DIRETTAMENTE DAL LEGALE, CON INTERLOCUZIONE WHATSAPP (MESSAGGI AL 366 18 28 489).

IMPORTANTI PRECISAZIONI:

– PARLIAMO DI “RICORSO MIRATI” (NO CALDERONI GIUDIZIARI);

– GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DEI SINGOLI MAGISTRATI DEL LAVORO, NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO, NON SONO VINCOLATI DA QUELLI PROVENIENTI DAI RICORSI NELLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R., CONSIGLIO DI STATO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA). QUESTI ULTIMI, IN NUMEROSI CASI, DERIVANO, NEL DIRITTO SCOLASTICO, DA AZIONI GIUDIZIARIE COLLETTIVE.

COSTI DELL’AZIONE:

I COSTI DEL “NUOVO RICORSO MIRATO (GIUDICE DEL LAVORO) – SPECIALIZZATI ESTERO, IN ATTESA D’OMOLOGA DEL TITOLO, PER I FASCIA G.P.S., RECUPERO CONTRATTO, PUNTEGGIO E SPETTANZE” – AMMONTANO AD EURO 500,00 (cinquecento).

PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2022, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 38.514,03, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA SUL RICORSO), PARI AD EURO 259,00.

In sostanza:

– Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 38.514,03 euro lordi familiari (anno 2022) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 500,00;

– Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà, al tribunale competente, con pagamento F.24), per un totale di euro 759,00.

N.B. L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 500,00 (o euro 759,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato, tassa sul ricorso).

CAUSALE: RICORSO SOSTEGNO ESTERO, NOME, COGNOME, C.F.

Precisazione: nella causale del bonifico indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

DI SEGUITO GLI ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;

2) Modulo di autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);

4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con specifica sulla specializzazione estera “in fase di omologa”;

5) Copia della documentazione attestante il conseguimento della specializzazione estera;

6) Copia della domanda di omologa, inviata al competente Ministero Italiano e diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo specializzante conseguito all’estero;

7) Copia della domanda di inserimento in prima fascia GPS sostegno “ivi compresi gli elenchi aggiuntivi”, nell’attesa dell’omologa del titolo estero;

8)  Copia dei provvedimenti di esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (G.P.S.);

9) Copia dei provvedimenti di licenziamento, per effetto del depennamento (laddove sia stato stipulato contratto lavorativo);

10) Copia dei titoli di studio (Laurea/Diploma o percorsi equipollenti/equiparati), idonei per l’inserimento nelle G.P.S./graduatorie di istituto;

11) Ultimo contratto di docenza, esclusivamente alle dipendenze dell’Istituzione scolastica Statale (per chi abbia svolto un servizio statale);

12) Copia degli eventuali provvedimenti giudiziari nominativi favorevoli, contro precedenti atti ministeriali che avevano disconosciuto il diritto all’omologa del titolo abilitativo estero;

13) Estratto dal quale si ricava l’eventuale inserzione “provvisoria” del docente nelle G.P.S. I Fascia “ivi compresi gli elenchi aggiuntivi”, prima di subire il depennamento e/o estratto graduatorie, attestante l’eventuale collocazione/ricollocazione nella seconda fascia GPS;

14) Copia del documento di identità e del codice fiscale;

15) Estratto bonifico pagamento ricorso.

La suindicata documentazione, debitamente compilata, andrà prima allegata, in formato pdf, all’indirizzo email: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “RICORSO PER SOSTEGNO ESTERO, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). NB: Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO GDL SOSTEGNO ESTERO”.

ULTERIORI SPECIFICHE

  • L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
  • AL FINE DI RICHIEDERE ALTRE INFO, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 3661828489 (NO TELEFONATE).
  • QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E A MEZZO PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.
  • SUCCESSIVE ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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